LEGGE 17 luglio 1954, n. 823 - Ratifica e esecuzione dei seguenti Accordi conclusi tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania: a) Convenzione in materia di assicurazioni contro la disoccupazione e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953; b) Convenzione in materia di assicurazioni sociali e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953; c) Accordo aggiuntivo della Convenzione in materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione e Protocollo finale conclusi in Roma il 12 maggio 1953

Coming into Force25 Settembre 1954
Enactment Date17 Luglio 1954
Published date10 Settembre 1954
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1954/09/10/054U0823/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.208 del 10-09-1954 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania;

  1. Convenzione in materia di assicurazioni contro la disoccupazione e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953;

  2. Convenzione in materia di assicurazioni sociali Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953;

  3. Accordo aggiuntivo alla Convenzione in materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione e Protocollo finale conclusi in Roma il 12 maggio 1953.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 luglio 1954 EINAUDI SCELBA - PICCIONI - VIGORELLI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Convenzione

Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di assicurazione contro la disoccupazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel

campo della protezione legale contro la disoccupazione,

hanno convenuto di concludere in proposito una Convenzione ed

hanno, quindi, nominato come loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

il prof. Francesco Maria DOMINEDO, Sottosegretario di Stato per gli

affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

il Signor Maximilian SAUERBORN, Segretario di Stato al Ministero

federale del lavoro,

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

hanno concordato le disposizioni seguenti:

PARTE I CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 1

(1) La presente Convenzione si riferisce alle legislazioni:

1) nella Repubblica italiana:

sull'assicurazione contro la disoccupazione, ivi comprese le

disposizioni circa l'assistenza straordinaria ai disoccupati;

2) nella Repubblica Federale di Germania:

sull'assicurazione contro la disoccupazione e sull'assistenza

ai disoccupati.

(2) La presente Convenzione si applica anche a tutte le leggi ed

altre disposizioni che saranno emanate per l'esecuzione, l'integrazione o la modificazione delle legislazioni indicate nel paragrafo 1.

La Convenzione si applica alle leggi ed altre disposizioni che

estendono i regimi esistenti a nuove categorie di persone, salvo opposizione del Governo di uno Stato contraente notificata ai Governo dell'altro Stato entro tre mesi dalla, data della pubblicazione ufficiale di tali atti.

Articolo 2

(1) La presente Convenzione si applica:

1) al territorio della Repubblica italiana;

2) al territorio della Repubblica Federale di Germania.

(2) La presente Convenzione si applica anche al territorio del Land

Berlin, appena il Governo della Repubblica Federale di Germania avra' fatto pervenire alla Repubblica italiana una apposita dichiarazione. A seguito di tale dichiarazione le disposizioni della presente Convenzione che si riferiscono al territorio della Repubblica Federale di Germania varranno anche per il territorio del Land Berlin.

PARTE II PRINCIPI GENERALI
Articolo 3

I cittadini italiani nella Repubblica Federale di Germania ed i

cittadini tedeschi nella Repubblica italiana sono sottoposti alle legislazioni indicate nell'articolo 1.

Essi hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei cittadini

dello Stato contraente nel cui territorio si trovano.

PARTE III DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLA ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE
Articolo 4

(1) L'assoggettamento all'obbligo della assicurazione contro la

disoccupazione e' regolato dalle disposizioni vigenti nel territorio dello Stato in cui e' esercitata l'attivita' lavorativa.

(2) In deroga al principio dell'articolo 4 sono stabilite le

seguenti eccezioni:

1) se un lavoratore e' inviato da un'impresa, avente sede nel

territorio di uno dei due Stati contraenti, nel territorio dell'altro Stato, per un limitato periodo di tempo ed esplica la propria attivita' nel territorio dell'altro Stato per un periodo di tempo limitato, continuano ad essere applicate le disposizioni dello Stato contraente nel quale ha la propria sede l'impresa alla quale appartiene il lavoratore, purche' il soggiorno nel territorio dell'altro Stato non superi i sei mesi. Cio' vale anche se il lavoratore a causa della particolare natura del lavoro soggiorna ripetutamente nel territorio dell'altro Stato e purche' ciascun periodo di soggiorno non superi i sei mesi. Se la durata del lavoro nel territorio dell'altro Stato supera per motivi imprevedibili il periodo di sei mesi, possono continuare ad applicarsi anche successivamente in via eccezionale le disposizioni dello Stato in cui l'impresa ha la propria sede con l'approvazione delle Supreme Autorita' Amministrative dello Stato in cui viene esercitata l'attivita' temporanea;

2) se gli addetti ad un'impresa esercente pubblici servizi di

trasporto, che abbia la propria sede nel territorio di uno dei due Stati contraenti, sono occupati transitoriamente nel territorio dell'altro Stato come personale viaggiante, si applicano esclusivamente le disposizioni dello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa. Cio' vale anche per gli addetti ad una impresa esercente servizi di trasporto aereo, che abbia la propria sede nel territorio di uno dei due Stati contraenti, se possiedono la cittadinanza di questo Stato e sono occupati nei servizi di terra o di aria nel territorio dell'altro Stato, come, anche senza tener conto della loro cittadinanza, per altri...

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