Articolo 4
(1) L'assoggettamento all'obbligo della assicurazione contro la
disoccupazione e' regolato dalle disposizioni vigenti nel territorio dello Stato in cui e' esercitata l'attivita' lavorativa.
(2) In deroga al principio dell'articolo 4 sono stabilite le
seguenti eccezioni:
1) se un lavoratore e' inviato da un'impresa, avente sede nel
territorio di uno dei due Stati contraenti, nel territorio dell'altro Stato, per un limitato periodo di tempo ed esplica la propria attivita' nel territorio dell'altro Stato per un periodo di tempo limitato, continuano ad essere applicate le disposizioni dello Stato contraente nel quale ha la propria sede l'impresa alla quale appartiene il lavoratore, purche' il soggiorno nel territorio dell'altro Stato non superi i sei mesi. Cio' vale anche se il lavoratore a causa della particolare natura del lavoro soggiorna ripetutamente nel territorio dell'altro Stato e purche' ciascun periodo di soggiorno non superi i sei mesi. Se la durata del lavoro nel territorio dell'altro Stato supera per motivi imprevedibili il periodo di sei mesi, possono continuare ad applicarsi anche successivamente in via eccezionale le disposizioni dello Stato in cui l'impresa ha la propria sede con l'approvazione delle Supreme Autorita' Amministrative dello Stato in cui viene esercitata l'attivita' temporanea;
2) se gli addetti ad un'impresa esercente pubblici servizi di
trasporto, che abbia la propria sede nel territorio di uno dei due Stati contraenti, sono occupati transitoriamente nel territorio dell'altro Stato come personale viaggiante, si applicano esclusivamente le disposizioni dello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa. Cio' vale anche per gli addetti ad una impresa esercente servizi di trasporto aereo, che abbia la propria sede nel territorio di uno dei due Stati contraenti, se possiedono la cittadinanza di questo Stato e sono occupati nei servizi di terra o di aria nel territorio dell'altro Stato, come, anche senza tener conto della loro cittadinanza, per altri...