LEGGE 26 maggio 1984, n. 224 - Ratifica ed esecuzione del trattato di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America e del protocollo aggiuntivo al trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 18 gennaio 1973, entrambi firmati a Roma il 9 novembre 1982

Coming into Force17 Giugno 1984
Published date16 Giugno 1984
Enactment Date26 Maggio 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/06/16/084U0224/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.165 del 16-06-1984 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America ed il protocollo aggiuntivo al trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 18 gennaio 1973, entrambi firmati a Roma il 9 novembre 1982.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data al trattato e al protocollo aggiuntivo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 20 del trattato e all'articolo II del protocollo aggiuntivo.

Art 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 maggio 1984 PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - MARTINAZZOLI - SCALFARO Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Trattato

TRATTATO

di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America.

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, desiderosi di concludere un trattato di mutua assistenza in materia penale, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 - Obbligo di concedere assistenza
  1. Le Parti contraenti, su richiesta ed in conformita' con le disposizioni del presente trattato, si impegnano a prestarsi reciproca assistenza per le istruttorie e i procedimenti penali.

  2. Tale assistenza comprendera':

    1. ricerca di persone;

    2. notifica di documenti;

    3. produzione di documenti e di atti;

    4. esecuzione di richieste di perquisizione e di sequestro;

    5. escussione di testimoni;

    6. trasferimento di persone per rendere testimonianza;

    7. sequestro e confisca di beni.

    Altre forme di assistenza saranno prestate se compatibili con la legislazione dello Stato richiesto.

  3. L'assistenza sara' prestata anche quando i fatti per i quali si procede non costituiscono reato nello Stato richiesto e indipendentemente dal fatto che lo Stato richiesto abbia giurisdizione in casi simili.

  4. Il presente trattato disciplina esclusivamente l'assistenza reciproca in materia penale fra le autorita' delle Parti contraenti.

ARTICOLO 2 - Autorita' centrale
  1. Agli effetti del presente trattato, qualsiasi richiesta dovra' essere inoltrata dall'Autorita' centrale di ciascuna delle due Parti, contraenti. Le autorita' centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente trattato.

  2. Per la Repubblica italiana l'autorita' centrale e' il Ministro di grazia e giustizia. Per gli Stati Uniti d'America l'autorita' centrale e' l'attorney general.

ARTICOLO 3 - Contenuto della richiesta
  1. La richiesta di assistenza deve indicare:

    1. il nome dell'autorita' che conduce l'istruttoria o il procedimento penale cui la richiesta si riferisce;

    2. l'oggetto e la natura dell'istruttoria o del procedimento;

    3. una descrizione della prova o dell'informazione richiesta o degli atti da compiere;

    4. il motivo per cui la prova, l'informazione o il compimento di atti sono richiesti.

  2. La richiesta dovra' contenere, per quanto possibile e necessario:

    1. le informazioni disponibili sull'identita' e sul luogo in cui la persona ricercata puo' trovarsi;

    2. l'identita' e l'indirizzo della persona alla quale deve essere notificato un atto, il collegamento tra detta persona e il procedimento nonche' il modo in cui la notifica deve essere eseguita;

    3. l'identita' e il luogo in cui si trova la persona che puo' fornire prove;

    4. una precisa descrizione del luogo da perquisire e degli oggetti da sequestrare;

    5. una descrizione del modo in cui la testimonianza deve essere assunta e verbalizzata;

    6. un elenco delle domande da porre; e

    7. una descrizione di qualsiasi procedura particolare di esecuzione della richiesta.

  3. La richiesta dovra' contenere informazioni relative alle indennita' e alle spese cui avra' diritto la persona che e' chiamata a comparire nello Stato richiedente.

  4. La richiesta e la documentazione ad essa allegata dovranno essere redatte in italiano ed in inglese.

ARTICOLO 4 - Esecuzione di una richiesta
  1. L'autorita' centrale dello Stato richiesto dovra' eseguire sollecitamente la richiesta o, se del caso, dovra' trasmetterla all'autorita' competente. I funzionari competenti dello Stato richiesto faranno tutto il possibile per eseguire la richiesta. L'autorita' giudiziaria dello Stato richiesto rilascera' ordini di comparizione, mandati di perquisizione o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta.

  2. La richiesta sara' eseguita in conformita' con le disposizioni del presente trattato e con le leggi dello Stato richiesto. Si dovranno osservare le modalita' indicate nella richiesta, a meno che non siano vietate dalla legislazione dello Stato richiesto.

ARTICOLO 5 - Motivi ostativi all'esecuzione
  1. Lo Stato richiesto puo' negare assistenza nella misura in cui:

    1. l'esecuzione della richiesta potrebbe pregiudicare la sicurezza o altro interesse pubblico essenziale dello Stato richiesto;

    2. la richiesta si riferisce ad un reato di carattere esclusivamente militare o ad un fatto considerato reato politico dallo Stato richiesto; o

    3. la richiesta non sia conforme con le disposizioni del presente trattato.

  2. Lo Stato richiesto, prima di rifiutare l'esecuzione di una richiesta, valutera' se l'assistenza possa essere prestata a determinate condizioni.

  3. Qualora l'esecuzione di una richiesta interferisca con una istruttoria o un procedimento in corso nello Stato richiesto, quest'ultimo puo' ritardarne l'esecuzione o darvi seguito a determinate condizioni.

  4. Lo. Stato richiesto dovra' immediatamente informare lo Stato richiedente dei motivi che lo hanno indotto a rifiutare in tutto o in parte l'esecuzione di una richiesta o a ritardare l'assistenza.

ARTICOLO 6 - Restituzione della documentazione relativa ad una
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