LEGGE 26 maggio 1984, n. 225 - Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983

Coming into Force17 Giugno 1984
Enactment Date26 Maggio 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/06/16/084U0225/CONSOLIDATED/19960703
Published date16 Giugno 1984
Official Gazette PublicationGU n.165 del 16-06-1984 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto previsto dall'articolo XXIV, numero 2, del trattato stesso.

Art 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 maggio 1984 PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - SCALFARO - MARTINAZZOLI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Trattato

TRATTATO DI ESTRADIZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, Prendendo atto della loro stretta cooperazione nella repressione dei reati;

Desiderando rendere ancora piu' efficace detta cooperazione;

Desiderando concludere un nuovo Trattato per la reciproca estradizione dei criminali;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I - Obbligo di estradare

Le Parti contraenti concordano di consegnarsi reciprocamente, in applicazione delle disposizioni del presente Trattato, le persone che siano perseguite o che siano state condannate dalle autorita' della Parte richiedente per un reato che da luogo all'estradizione.

ARTICOLO II - Reati che danno luogo all'estradizione
  1. - Un reato, comunque denominato, da' luogo ad estradizione solamente se e' punibile secondo le leggi di entrambe le Parti contraenti con una pena restrittiva della liberta' per un periodo superiore ad un anno o con una pena piu' severa. Quando la richiesta di estradizione si riferisce ad una persona che sia gia' stata condannata, l'estradizione e' concessa solamente se la pena ancora da scontare e' di almeno sei mesi.

  2. Un reato da' luogo all'estradizione anche se consiste nel tentativo di commettere o nel concorso nella commissione di un reato previsto al paragrafo 1 del presente articolo. Ogni forma di associazione per commettere reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, cosi' come previsto dalle leggi italiane, e la "conspiracy" per commettere un reato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, cosi' come previsto dalle leggi statunitensi, e' altresi' considerato reato che da' luogo all'estradizione.

  3. - Quando l'estradizione e' stata concessa per un reato che da' luogo all'estradizione, questa e' altresi' concessa per qualsiasi altro reato indicato nella richiesta anche se quest'ultimo reato e' punibile con una pena restrittiva della liberta' inferiore ad un anno, purche' siano soddisfatti tutti gli altri requisiti per l'estradizione.

  4. - Le disposizioni del presente articolo si applicano indipendentemente dalla circostanza che si tratti di un reato per il quale la legge federale degli Stati Uniti richieda la prova di un elemento, come il passaggio da uno Stato ad un altro, l'utilizzazione dei mezzi per il commercio interstatale, o gli effetti su tale commercio, dato che detto elemento e' richiesto al solo fine di stabilire la giurisdizione delle Corti federali degli Stati Uniti.

ARTICOLO III - Giurisdizione

Quando un reato e' stato commesso al di fuori del territorio della Parte richiedente, la Parte richiesta ha il potere di concedere l'estradizione se le sue leggi prevedono la punibilita' di tale reato o se la persona richiesta e' un cittadino della Parte richiedente.

ARTICOLO IV - Estradizione dei cittadini

La Parte richiesta non puo' rifiutare l'estradizione di una persona solo perche' questa persona e' cittadina della Parte richiesta.

ARTICOLO V - Reati politici e reati militari
  1. - L'estradizione non e' concessa se il reato per il quale e' richiesta e' un reato politico, o se la persona richiesta dimostra (che la domanda e' stata presentata allo scopo di sottoporla a giudizio, o di punirla per un reato politico.

  2. - Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, un reato per il quale entrambe le Parti contraenti hanno l'obbligo di procedere penalmente o di concedere l'estradizione in virtu' di un accordo internazionale multilaterale o un reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo, o di un membro delle rispettive famiglie o qualsiasi tentativo di commettere un tale reato, si considera avere prevalente carattere di reato comune quando le conseguenze siano state o avrebbero potuto essere gravi. Nel determinare la gravita' del reato o delle sue conseguenze, si terra' conto, in particolare, della circostanza che il reato abbia posto in pericolo la sicurezza pubblica, abbia colpito persone estranee alle finalita' politiche dell'autore del reato, o sia stato commesso con particolare efferatezza.

  3. - L'estradizione non e' concessa per i reati previsti dalle leggi militari che non siano reati in base alla legge penale comune.

ARTICOLO VI - "Ne bis in idem"

L'estradizione non e' concessa quando la persona richiesta e' stata condannata, assolta o graziata, o ha scontato la pena inflittale dalla Parte richiesta per gli stessi fatti per i quali l'estradizione e' domandata.

ARTICOLO VII - Procedimenti in corso per gli stessi fatti

L'estradizione puo' essere rifiutata se la persona richiesta e' sottoposta a procedimento dalla Parte richiesta per gli stessi fatti per i quali l'estradizione e' domandata.

ARTICOLO VIII - Prescrizione

L'estradizione non e' concessa se, per il reato per il quale e' richiesta, l'azione penale o l'esecuzione della pena sono prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte richiedente.

ARTICOLO IX - Pena capitale

Se il reato per il quale viene chiesta l'estradizione e' punibile con la pena di morte secondo le leggi della Parte richiedente, e le leggi della Parte richiesta non prevedono, per il reato in questione, tale pena, l'estradizione sara'...

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