LEGGE 18 ottobre 1984, n. 755 - Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978

Coming into Force27 Novembre 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/11/12/084U0755/ORIGINAL
Enactment Date18 Ottobre 1984
Published date12 Novembre 1984
Official Gazette PublicationGU n.311 del 12-11-1984 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il secondo protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 6 del protocollo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 13 ottobre 1984 PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - VISENTINI - MARTINAZZOLI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Protocole

DEUXIME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION EUROPEENNE D'EXTRADITION

Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo.

SECONDO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, Desiderosi di facilitare l'applicazione in materia di reati fiscali della Convenzione europea di estradizione aperta alla firma a Parigi in data 13 dicembre 1957 (in appresso chiamata "la Convenzione");

Considerando altresi' che e' opportuno completare la Convenzione sotto taluni altri aspetti,

Hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I
ARTICOLO 1

Il paragrafo 2 dell'articolo 2 della Convenzione e' completato dalla disposizione seguente:

"Questa facolta' sara' applicabile anche a fatti che sono passibili solo di sanzione di natura pecuniaria".

ARTICOLO 2

L'articolo 5 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni seguenti:

"(Reati fiscali).

  1. In materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, l'estradizione sara' concessa tra le Parti Contraenti, in conformita' alle disposizioni della Convenzione per i fatti che corrispondono, secondo la legge della Parte richiesta, ad un reato della stessa natura.

  2. L'estradizione non potra' essere rifiutata a motivo che la legislazione della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamentazione in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione della Parte richiedente".

TITOLO III
ARTICOLO 3

La Convenzione e' completata dalle disposizioni seguenti:

" (Sentenze contumaciali).

  1. Quando una Parte Contraente chiede ad un'altra Parte Contraente l'estradizione di una persona ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza pronunciata con provvedimento reso in contumacia nei suoi confronti, la Parte richiesta puo' rifiutare l'estradizione a tale fine se, a suo avviso, la procedura del giudizio non ha soddisfatto i diritti minimi della difesa riconosciuti ad ogni persona accusata di reato. Tuttavia, l'estradizione sara' concessa se la Parte richiedente dara' assicurazioni ritenute sufficienti per garantire alla persona la cui estradizione e' chiesta il diritto ad un nuovo procedimento di giudizio che tuteli i diritti della difesa.

    Questa decisione autorizza la Parte richiedente a dare esecuzione alla sentenza di cui trattasi se il condannato non propone opposizione, o a perseguire l'estradato in caso contrario.

  2. Quando la...

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