LEGGE 18 marzo 2008, n. 48 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalita' informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Coming into Force05 Aprile 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2008/04/04/008G0070/CONSOLIDATED/20080526
Published date04 Aprile 2008
Enactment Date18 Marzo 2008
Official Gazette PublicationGU n.80 del 04-04-2008 - Suppl. Ordinario n. 79
Capo I RATIFICA ED ESECUZIONE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalita' informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, di seguito denominata "Convenzione".

Art 2.

(Ordine di esecuzione)

  1. Piena e intera esecuzione e' data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 36 della Convenzione stessa.

Capo II MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N 231
Art 3.

(Modifiche al titolo VII del libro secondo del codice penale)

  1. All'articolo 491-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al primo periodo, dopo la parola: "privato" sono inserite le seguenti: "avente efficacia probatoria";

    2. il secondo periodo e' soppresso.

  2. Dopo l'articolo 495 del codice penale e' inserito il seguente:

    "Art. 495-bis. - (Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identita' o su qualita' personali proprie o di altri). - Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l'identita' o lo stato o altre qualita' della propria o dell'altrui persona e' punito con la reclusione fino ad un anno".

Art 4.

(Modifica al titolo XII del libro secondo del codice penale)

  1. L'articolo 615-quinquies del codice penale e' sostituito dal seguente:

"Art. 615-quinquies. - (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico). - Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329".

Art 5.

(Modifiche al titolo XIII del libro secondo del codice penale)

  1. L'articolo 635-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:

    "Art. 635-bis. - (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

    Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio".

  2. Dopo l'articolo 635-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:

    "Art. 635-ter. - (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilita). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilita', e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.

    Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena e' della reclusione da tre a otto anni.

    Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.

    Art. 635-quater. - (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

    Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.

    Art. 635-quinquies. - (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilita). - Se il fatto di cui all'articolo 635-quater e' diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilita' o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni.

    Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilita' ovvero se questo e' reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena e' della reclusione da tre a otto anni.

    Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata".

  3. Dopo l'articolo 640-quater del codice penale e' inserito il seguente:

    ...

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