LEGGE 8 ottobre 2020, n. 134 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013

Coming into Force28 Ottobre 2020
Enactment Date08 Ottobre 2020
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2020/10/27/20G00153/ORIGINAL
Published date27 Ottobre 2020
Official Gazette PublicationGU n.267 del 27-10-2020
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'articolo 31 della Convenzione medesima.

Art 3.

Designazione dell'autorita' nazionale competente e del punto di contatto nazionale

  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' designato quale autorita' nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni stabilite dalla Convenzione di cui all'articolo 1, nonche' quale punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, della Convenzione medesima.

  2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' per assicurare il coordinamento delle attivita' di raccolta dei dati di monitoraggio, ai fini della piena ed efficace attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1.

Art 4.

Disposizioni finanziarie

  1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 482.660 per l'anno 2020, a euro 440.000 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021 e a euro 452.660 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  3. Le eventuali risorse a beneficio dei Paesi in via di sviluppo, ai sensi e per l'attuazione dell'articolo 14, paragrafo 3, della Convenzione di cui all'articolo 1, sono destinate nei limiti di quanto disponibile a legislazione vigente sul pertinente capitolo di spesa del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale finalizzato ad iniziative di cooperazione allo sviluppo.

  4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art 5.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 ottobre 2020 MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri

Di Maio, Ministro degli affari

esteri e della cooperazione

internazionale Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Convenzione

Convenzione di Minamata sul mercurio

Le Parti della presente Convenzione,

Riconoscendo che il mercurio e' una sostanza chimica che suscita preoccupazioni a livello mondiale data la sua propagazione atmosferica a lunga distanza, la sua persistenza nell'ambiente una volta introdotto dall'uomo, la sua capacita' di bioaccumulo negli ecosistemi e i suoi considerevoli impatti negativi sulla salute umana e l'ambiente,

Considerata la decisione 25/5 del Consiglio direttivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), del 20 febbraio 2009, di avviare un'azione a livello internazionale per gestire il mercurio in modo efficiente, efficace e coerente,

Considerato il paragrafo 221 del documento conclusivo della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile «Il futuro che vogliamo» che auspica un esito positivo dei negoziati su uno strumento giuridicamente vincolante e di portata mondiale concernente il mercurio per far fronte ai rischi per la salute umana e l'ambiente,

Considerato che la Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile ha ribadito i principi della dichiarazione di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo, ivi compresi, tra gli altri, le responsabilita' comuni ma differenziate, la considerazione delle peculiarita' e le capacita' specifiche dei singoli Stati, nonche' la necessita' di un'azione a livello globale,

Consapevoli delle preoccupazioni per la salute, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, derivanti dall'esposizione al mercurio delle popolazioni vulnerabili, in particolare delle donne e dei bambini, e attraverso loro, delle generazioni future,

Considerando le vulnerabilita' specifiche degli ecosistemi artici e delle comunita' indigene a causa della biomagnificazione del mercurio ed alla contaminazione degli alimenti tradizionali, e piu' in generale con la preoccupazione per gli effetti del mercurio sulle comunita' indigene,

Riconoscendo gli importanti insegnamenti tratti dalla sindrome di Minamata, in particolare i gravi effetti sulla salute e l'ambiente derivanti dall'inquinamento da mercurio, e la necessita' di garantire un'adeguata gestione del mercurio e fare in modo che tali eventi non si ripetano in futuro,

Sottolineando l'importanza del sostegno finanziario, tecnico, tecnologico e dello sviluppo di capacita', in particolare per i paesi in via di sviluppo e per quelli con economia in fase di transizione, al fine di rafforzare le capacita' nazionali di gestione del mercurio e promuovere un'efficace attuazione della Convenzione,

Riconoscendo inoltre le attivita' dell'Organizzazione mondiale della sanita' per la tutela della salute umana in relazione al mercurio ed il ruolo dei pertinenti accordi multilaterali in materia ambientale, in particolare la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento e la Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale,

Riconoscendo che la presente Convenzione ed altri accordi internazionali in materia di ambiente e commercio concorrono al raggiungimento del medesimo obiettivo,

Sottolineando che nessuna disposizione della presente Convenzione e' volta a pregiudicare i diritti e gli obblighi di una Parte derivanti da eventuali accordi internazionali esistenti,

Precisando che il considerando precedente non intende stabilire una gerarchia tra la presente convenzione ed altri accordi internazionali,

Constatando che non vi e' alcuna disposizione della presente Convenzione che impedisce ad una Parte di adottare misure nazionali supplementari, coerenti con le disposizioni della presente Convenzione, nell'intento di proteggere la salute umana e l'ambiente dall'esposizione al mercurio in conformita'...

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