LEGGE 8 ottobre 2020, n. 143 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007

Coming into Force03 Novembre 2020
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2020/11/02/20G00161/ORIGINAL
Published date02 Novembre 2020
Enactment Date08 Ottobre 2020
Official Gazette PublicationGU n.273 del 02-11-2020
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

Art 3.

Disposizioni finanziarie

  1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 e 15 dell'Accordo stesso, e' autorizzata la spesa di 185.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 195.400 euro a decorrere dall'anno 2021.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.

Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 e 15 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art 5.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 ottobre 2020 MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri

Di Maio, Ministro degli affari esteri

e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Accordo
Allegato

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA

DELLO SRI LANKA SULLA COOPERAZIONE NEI CAMPI DELLA

CULTURA, DELL'ISTRUZIONE, DELLA SCIENZA E DELLA

TECNOLOGIA

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, qui di seguito denominati le "Parti Contraenti",

Desiderosi di rafforzare le relazioni di amicizia fra i due Paesi, sulla base del rispetto della sovranita' di ciascun Paese,

Desiderosi di favorire il trasferimento di tecnologie,

Riconoscendo il bisogno di promuovere, la reciproca comprensione e cooperazione attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Scopo dell'Accordo

Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attivita' che favoriscano una migliore conoscenza dei patrimoni culturali dei due Paesi e che le stimolino la cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia tra i due Paesi.

Le Parti Contraenti si impegnano a favorire quelle iniziative che promuovano e sviluppino la conoscenza e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Le Parti Contraenti riconoscono che gli scambi e l'arricchimento culturale sostengono la promozione di valori...

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