Art
1.
Autorizzazione alla ratifica
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007.
Art
4.
Clausola di invarianza finanziaria
Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Agli eventuali oneri relativi all'articolo 24 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art
5.
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 ottobre 2020 MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Bonafede