LEGGE 8 ottobre 2020, n. 144 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007

Coming into Force03 Novembre 2020
Enactment Date08 Ottobre 2020
Published date02 Novembre 2020
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2020/11/02/20G00162/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.273 del 02-11-2020
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

Art 3.

Disposizioni finanziarie

  1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21 dell'Accordo medesimo, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019, di 193.040 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2019, a 193.040 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.

Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 24 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art 5.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 ottobre 2020 MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri

Di Maio, Ministro degli affari esteri

e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Accordo

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, qui di seguito denominati «Parti contraenti»,

Desiderosi di stabilire e rafforzare i legami di amicizia e di cooperazione tra i propri popoli e governi,

Considerando che entrambi i paesi hanno un interesse comune nel progresso economico e che i rispettivi sforzi congiunti nell'interscambio reciproco della conoscenza tecnica, scientifica e tecnologica contribuiranno nel conseguimento del loro sviluppo economico, tecnico, scientifico e culturale, tenendo in considerazione il principio della reciprocita' di vantaggi e della non ingerenza negli affari interni d'ogni paese,

Riconoscendo che una tale cooperazione contribuira' allo stabilimento di rapporti privilegiati tra i due paesi nell'ambito della cooperazione in campo culturale, artistico e scientifico;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti contraenti, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nel loro territorio, si adopereranno, sulla base di reciprocita', per promuovere e realizzare attivita' che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi.

Articolo 2

Le due Parti contraenti incoraggeranno altresi' quelle attivita' culturali che possano contribuire a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali che...

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