LEGGE 8 ottobre 2020, n. 135 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016

Coming into Force29 Ottobre 2020
Enactment Date08 Ottobre 2020
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2020/10/28/20G00155/ORIGINAL
Published date28 Ottobre 2020
Official Gazette PublicationGU n.268 del 28-10-2020
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

Art 3.

Copertura finanziaria

  1. All'onere derivante dall'articolo II dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 5.648 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.

Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo II dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli V, VI e X dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art 5.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 ottobre 2020 MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri

Di Maio, Ministro degli affari

esteri e della cooperazione

internazionale

Guerini, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Accordo

Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa

La Repubblica italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, denominati in seguito le Parti:

- consapevoli che i vincoli storici e culturali che uniscono l'Italia e l'Uruguay conferiscono una carattere speciale alle relazioni bilaterali tra i due Paesi;

- convinti che questi vincoli costituiscano la garanzia di una cooperazione molto produttiva in materia di Difesa;

- desiderosi di accrescere la cooperazione in vari settori della Difesa, ivi compreso il settore tecnologico e quello dell'industria della Difesa;

- tenuto conto delle varie attivita' e scambi gia' realizzati in ambito della cooperazione militare;

- tenendo presente il comune interesse per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale nonche' per la soluzione in modo pacifico dei conflitti internazionali;

- confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

- riaffermando l'intenzione di promuovere e formalizzare le collaborazioni bilaterali nel settore della Difesa, basate in principio sull'amicizia e la cooperazione che caratterizzano le relazioni tra i due Paesi,

hanno concordato quanto segue:

Articolo I: Principi e scopi

La cooperazione tra le Parti, disciplinata dai principi di reciprocita' ed uguaglianza, avverra' in conformita' con la rispettiva legislazione nazionale nonche' con gli impegni internazionali assunti da ciascuna Parte. Esclusivamente per la Parte Italiana, si effettuera' in conformita' agli obblighi discendenti dalla normativa europea.

Articolo II: Cooperazione generale

  1. Attuazione

    1. Le Parti elaboreranno piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della Difesa, con i quali determineranno le linee guida della stessa cooperazione e prevedranno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonche' le modalita' di attuazione delle attivita' di cooperazione sulla base del presente Accordo.

    2. Le attivita' di cooperazione nel campo della Difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della Difesa Nazionale della Repubblica Orientale...

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