LEGGE 11 marzo 2002, n. 40 - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997

Coming into Force27 Marzo 2002
Enactment Date11 Marzo 2002
Published date26 Marzo 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/03/26/002G0068/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.72 del 26-03-2002
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: ART. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997.

Art 2.

ART. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'articolo XXI, paragrafi 2 e 3, della Convenzione istitutiva.

Art 3.

ART. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 marzo 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Tale proposta di emendamento risulta dalla Decisione n. 13 della XVo Conferenza, formulata come segue per quanto concerne la Convenzione:

Articolo XXI della Convenzione:

(Testo francese)

DECISIONE N. 13 - EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE (PRO 44)

E' stato deciso di modificare come segue l'Articolo XXI della Convenzione relativa all'Organizzazione Idrografica Internazionale:

Aggiungere il seguente nuovo paragrafo 4:

"4. Ciascuna modifica della Convenzione non entrata in vigore all'apertura della successiva sessione ordinaria, e' nulla salvo diversa decisione della Conferenza.

Ai sensi dell'articolo XXI (2 e 3) della Convenzione:

" Le proposte di emendamento sono esaminate dalla Conferenza, che si pronuncia in merito, a maggioranza di due terzi dei Governi membri rappresentati alla Conferenza. Quando una proposta di emendamento e' stata approvata dalla Conferenza, il Presidente del Comitato di Direzione invita il Governo del Principato di Monaco a sottoporre tale proposta a tutte le Parti contraenti.

" L'emendamento entra in vigore nei confronti di tutte le Parti contraenti, passati tre mesi da quando le...

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