LEGGE 18 marzo 2008, n. 58 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali e' stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005

Coming into Force10 Aprile 2008
Published date09 Aprile 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2008/04/09/008G0077/ORIGINAL
Enactment Date18 Marzo 2008
Official Gazette PublicationGU n.84 del 09-04-2008 - Suppl. Ordinario n. 86
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali e' stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005.

Art 2.

Ordine di esecuzione

  1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art 3.

Copertura finanziaria

  1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 14.390 a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 4.

Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 marzo 2008 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione: MARINI Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

D'Alema, Ministro degli affari esteri Visto, Il Guardasigilli: Scotti ----------

Accordo

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo

della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali e' stata inflitta la misura dell'espulsione o

quella dell'accompagnamento al confine

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria, qui di seguito denominate "Parti contraenti",

attribuendo un'importanza particolare allo sviluppo della loro collaborazione in materia di trasferimento delle persone condannate,

desiderando intensificare e facilitare la cooperazione tra di loro nell'applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, qui di seguito denominata "la Convenzione";

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Scopo dell'Accordo
  1. Lo scopo del presente Accordo e' quello di regolamentare una procedura semplificata di trasferimento delle persone condannate alle quali e' stata...

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