Rassegna di giurisprudenza. Possesso dei documenti di circolazione e di guida

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1071-1074

La giurisprudenza qui riportata si riferisce, anche, all'art. 180 del C.S. abrogato.

Page 1071

Le massime qui riprodotte sono state tratte dalla banca-dati della CASA EDITRICE LA TRIBUNA e - straordinariamente - dalla edizione 2008 del Codice della strada e regolamento (a cura di POTITO L. IASCONE) Ed. La Tribuna; quelle della Corte di Cassazione senza l'indicazione degli estremi di pubblicazione sono massime ufficiali del C.E.D.

@a) Patente di guida

L'ordine di esibire la patente di guida dato a chi sia stato sorpreso alla guida di autoveicolo senza avere con sé la patente è funzionalmente diretto all'accertamento di violazioni amministrative - quali la guida senza portare con sé la patente, la mancata conferma di validità della stessa, la mancata annotazione del cambio di residenza, l'irregolarità fiscale del documento, l'eventuale violazione dell'obbligo di portare le lenti durante la guida, ecc. - e non del reato di cui all'art. 116 nuovo c.s., dato che quest'ultimo può essere agevolmente accertato presso gli appositi uffici della pubblica amministrazione. (Fattispecie in cui il P.M. ricorrente sosteneva che il venir meno, a seguito dell'entrata in vigore del disposto dell'art. 180, ottavo coma, c.s., della configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p. nel caso di inottemperanza all'ordine di esibizione della patente di guida, sarebbe limitato alle ipotesi in cui la esibizione stessa sia diretta all'accertamento di violazioni amministrative e non riguarderebbe anche il caso in cui l'ordine sia diretto invece all'accertamento del reato di cui all'art. 116 di detto codice; la Cassazione ha ritenuto infondato tale assunto ed ha enunciato il principio di cui in massima).

    Cass. pen., sez. I, 21 febbraio 1994, n. 2171 (ud. 14 dicembre 1993), Cosenza.

@b) Inottemperanza all'ordine dell'autorità di esibire i documenti

In seguito all'entrata in vigore del nuovo codice della strada, l'inosservanza dell'ordine di esibire il documento di guida o di circolazione costituisce un illecito amministrativo, come tale espressamente sanzionato (cfr. articolo 180 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285), solo quando l'esibizione del documento è chiesta per esigenze amministrative, cioè per accertare eventuali irregolarità o illeciti di natura amministrativa, mentre se la richiesta di esibizione ha anche finalità diverse ed è diretta, in particolare, ad accertare l'eventuale esistenza di ipotesi di reato (previste dallo stesso codice della strada o da altre disposizioni), non è applicabile l'articolo 180 del codice della strada, bensì la norma incriminatrice dell'articolo 650 c.p.

    Cass. pen., sez. I, 4 agosto 2006, n. 28136 (ud. 26 maggio 2006), Leonardi, in questa Rivista 2007, 674. [RV235176]

In tema di violazioni al codice della strada, integra l'ipotesi di illecito amministrativo previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 180, comma ottavo, e 181, comma terzo, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (in base al quale non risultano sanzionate specifiche condotte previste dal detto codice ovvero specifici obblighi previsti da norme finanziarie relative al pagamento della tassa di possesso, bensì l'omessa collaborazione che il cittadino deve prestare all'autorità amministrativa al fine di consentirle l'espletamento dei necessari e previsti accertamenti) il comportamento di chi, essendo stato invitato ad esibire la ricevuta di pagamento della tassa di possesso, omette, al fine di non pagare la tassa di possesso anteriormente al termine ultimo al riguardo previsto dalla legge, di recarsi presso gli uffici della Polizia stradale, anche al fine di allegare, se del caso, la sussistenza della possibilità di pagare la tassa in questione, con le relative soprattasse, anche dopo la scadenza del termine utile per l'esibizione della ricevuta di pagamento.

    Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2002, n. 3123, Tomassi c. Prefettura di Frosinone, in questa Rivista 2002, 562.

L'art. 180, ottavo comma c.s. sanzione non specifici comportamenti trasgressivi nella circolazione (altrimenti e partitamente sanzionati), ma il rifiuto della condotta collaborativa dovuta dal conducente, ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal codice della strada, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale. (Nella specie, la S.C. ha cassato - e decidendo nel merito annullato l'ordinanza-ingiunzione - la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'opponente, che pur si era presentato agli uffici della polizia stradale ottemperando all'invito, in quanto non era stato in grado di esibire, oltre al certificato di conformità del ciclomotore, anche il contrassegno di pagamento della tassa di circolazione, così sostanzialmente applicando al mancato pagamento della tassa automobilistica la grave sanzione prevista per i comportamenti omissivi nei confronti dell'autorità).

    Cass. civ., sez. I, 20 luglio 2001, n. 9924, Baraldi c. Ministero dell'Interno, in questa Rivista 2001, 810.

Ai sensi dell'art. 180, comma ottavo, c.s., l'inottemperanza all'ordine di presentarsi all'autorità di polizia per esibire documenti o per fornire informazioni in merito alla disponibilità di un veicolo non...

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