Rassegna di giurisprudenza. Pedoni

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine685-690

    La giurisprudenza qui riportata si riferisce, anche, all'art. 134 del c.s. abrogato.

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Le massime qui riprodotte sono state tratte dalla banca-dati della CASA EDITRICE LA TRIBUNA e - straordinariamente - dalla edizione 2008 del Codice della strada e regolamento (a cura di POTITO L. IASCONE) Ed. La Tribuna; quelle della Corte di Cassazione senza l'indicazione degli estremi di pubblicazione sono massime ufficiali del C.E.D.

@a) Violazione delle norme di comportamento - Responsabilità in caso di investimento

Non sussiste la violazione di cui all'art. 190, secondo comma, c.d.s., nel caso in cui un pedone per attraversare la carreggiata non si sia servito di apposito sottopassaggio situato a distanza inferiore a cento metri, qualora tale sottopassaggio non sia visibile né segnalato.

    Cass. civ., sez. I, 31 ottobre 2005, n. 21188, Grieco c. Prefettura di Ancona, in Arch. giur. circ. 2006, 13.

In tema di circolazione stradale, il conducente di un autoveicolo, di fronte ad un pedone fermo al centro della carreggiata, in attesa di poter proseguire l'attraversamento della stessa, è tenuto a particolare cautela, che include l'obbligo di moderare la velocità per evitare l'investimento del pedone.

    Cass. pen., sez. IV, 3 marzo 1993, n. 2055 (ud. 3 luglio 1992), Colombi, in Arch. giur. circ. 1993, 608.

Ad escludere il carattere repentino ed improvviso dell'attraversamento della carreggiata da parte di pedoni rileva la loro avvistabilità da parte del conducente del veicolo che li ha investiti (Nella specie, era risultato che i pedoni erano facilmente avvistabili per essersi fermati, superata la prima carreggiata, sul marciapiede spartitraffico).

    Cass. pen., sez. IV, 13 marzo 1992, n. 2661 (ud. 17 gennaio 1992, n. 128), P.G. in proc. c. Arata, in Arch. giur. circ. 1992, 538.

Il pedone che attraversi la carreggiata sbucando improvvisamente da dietro un veicolo e procedendo col bavero alzato è corresponsabile dell'investimento prodotto a suo danno da un veicolo sopraggiungente.

    Trib. civ. Perugia, sez. II, 25 giugno 1991, n. 655, Francia c. Borghi e altra, in Arch. giur. circ. 1992, 457.

Viola le norme della più elementare prudenza ed è tenuto a risarcire il danno a norma dell'art. 2054 c.c., il conducente che pur avvistando per tempo il pedone in fase di attraversamento continui la marcia con la visuale impedita dall'abbagliamento solare.

    Trib. civ. Livorno, 13 maggio 1991, Betti c. Phenix Soleil Assicurazioni e Lunardelli, in Arch. giur. circ. 1992, 747.

Incorre nella violazione dell'art. 134 c.s. abrogato il pedone che marci sul margine destro della carreggiata e tale condotta può costituire, in caso di investimento, elemento di valutazione di un concorso di colpa da parte del pedone stesso.

    Cass. civ., sez. III, 30 ottobre 1998, n. 10902, De Giorgi c. Milano Assicurazioni, in Arch. giur. circ. 1999, 121. [RV520257]

Viola l'art. 134 c.s. il pedone che, percorrendo una strada a doppio senso di circolazione, circoli sul margine destro anziché su quello sinistro della carreggiata. Tale violazione, specie quando si verifica di notte in una strada extraurbana non illuminata, si sostanzia in una notevole imprudenza, rilevante in caso di investimento ai fini della valutazione del concorso di colpa del pedone.

    Cass. pen., sez. IV, 10 ottobre 1991, n. 10056 (ud. 13 marzo 1991, n. 702), Menicacci p.c. in proc. c. Bernini, in Arch. giur. circ. 1992, 231.

Nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la sua morte, è necessario che il conducente del veicolo investitore si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso. Occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente.

    Cass. pen., sez. IV, 21 dicembre 1990, n. 16842 (ud. 9 novembre 1990), Pascali.

Anche se in piena ora notturna e su strada in cui non è consentito l'attraversamento pedonale, non è circostanza del tutto imprevedibile che un pedone, violando il divieto, tenti di attraversare la carreggiata creando una situazione di grave pericolo per la propria ed altrui incolumità. (Fattispecie relativa a ritenuta responsabilità di automobilista investitore).

    Cass. pen., sez. IV, 9 aprile 1990, n. 5261 (ud. 18 gennaio 1990), Caglio.

L'occupazione della carreggiata stradale adibita alla circolazione dei veicoli da parte del pedone, è illegittima e non giustificata, qualora non esistano ostacoli che impediscano la percorrenza dei marciapiedi ed esista a breve distanza (25 metri) un attraversamento pedonale.

    Trib. civ. Firenze, sez. II, 29 gennaio 1990, Castignoli c. Gremigni e la Fondiaria Spa, in Arch. giur. circ. 1990, 397.

Il conducente di un veicolo che incroci o sorpassi un mezzo di trasporto pubblico fermo, deve usare una particolare prudenza e mettersi in condizione di arrestare prontamente la marcia, essendo prevedibile che qualche passegge-Page 686ro, disceso dal mezzo pubblico di trasporto, attraversi la strada passando dietro o davanti al detto mezzo fermo e quindi nascosto alla vista del conducente che sopraggiunge.

    Cass. pen. sez. IV, 23 giugno 1989, n. 8861 (ud. 29 marzo 1989, n. 804), Dutto, in Arch. giur. circ. 1990, 216.

In tema di circolazione stradale, il conducente di un autoveicolo ha obbligo, di fronte a pedone (particolarmente se di tarda età) che, nell'attraversare la sede stradale, tenga comportamento indeciso, di rallentare e, ove occorra, di fermare il mezzo, riprendendo, poi, la marcia, qualora il pedone si sia fermato, con tale cautela e prudenza da essere in grado di convenientemente governare il mezzo nel caso, di ordinaria prevedibilità, il pedone, confuso, riprenda il suo cammino. (Fattispecie di anziano pedone che, dopo essersi fermato al centro della strada, riprendeva la marcia venendo mortalmente investito da un autoveicolo il cui conducente, dopo breve rallentamento della corsa, aveva ripreso la marcia tenendo velocità tale da non poter evitare l'evento).

    Cass. pen., sez. IV, 9 marzo 1989, n. 3599 (ud. 9 dicembre 1988, n. 2061), Cantini, in Arch. giur. circ. 1989, 775.

In caso di investimento di pedoni, la violazione da parte di costoro di quanto dispone l'art. 134, comma 1, c.s., avendo circolato sul margine destro, anziché sinistro, della carreggiata, il giudice del merito è tenuto ad accertare se tale condotta del pedone abbia avuto, oppur no, rilevanza causale nella produzione del sinistro.

    Cass. pen., sez. IV, 12 ottobre 1987, n. 10659 (ud. 19 maggio 1987, n. 1002), Callegaro ed altri, in Arch. giur. circ. 1988, 99.

In caso di breve interruzione del marciapiede (o della banchina), per lavori in corso o per altre cause, il pedone può lecitamente discendere dal marciapiede stesso e proseguire il cammino a fianco di esso, aumentando la propria attenzione.

    Cass. pen., sez. IV, 29 settembre 1987, n. 10213 (ud. 13 luglio 1987, n. 1505), Bazzoni, in Arch. giur. circ. 1988, 213.

Quando la presenza di bambini nella strada può essere facilmente prevista (nella specie, trovavasi nei pressi del luogo dell'investimento un circo), il conducente di autoveicolo è tenuto a moderare la velocità in modo particolare.

    Cass. pen., sez. IV, 17 febbraio 1987, n. 1977 (ud. 4 dicembre 1986, n. 2094), Luciani, in Arch. giur. circ. 1987, 475.

In caso di investimento di pedone, la violazione da parte di quest'ultimo del disposto dell'art. 134, comma 1, c.s., avendo circolato sul margine destro, anziché sinistro, della carreggiata, non è sufficiente a far ritenere senz'altro una sua colpa esclusiva o concorrente nella verificazione del sinistro, occorrendo la prova del nesso causale tra quella violazione e l'evento.

    Cass. pen., sez. IV, 21 maggio 1985, n. 5044 (ud. 18 febbraio 1985, n. 287), Celio, in Arch. giur. circ. 1985, 697.

I pedoni non sono tenuti ad attraversare solo quando non sopraggiungano veicoli sia dall'uno che dall'altro senso di marcia. Essi possono compiere detto attraversamento anche in due fasi: la prima portandosi a metà della carreggiata momentaneamente libera da veicoli provenienti dalla propria sinistra e la seconda, riprendendo la marcia o fermandosi secondo le circostanze.

    Cass. pen., sez. IV, 21 maggio 1985, n. 5034 (ud. 4 febbraio 1985), Vellei.

In caso di investimento di pedone in fase di attraversamento della carreggiata, eseguito con imprudenza per essere passato fra due autoveicoli in sosta, sussiste la colpa, sia pure concorrente con quella del pedone, del conducente del veicolo (nella specie: ciclomotore) che non sia riuscito ad evitare l'investimento, sebbene il pedone fosse...

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