Rassegna di giurisprudenza

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Rassegna
di giurisprudenza
Sottotetto, softto e mansarda
SOMMARIO
a. Mansarda. b. Sottotetto. c. Spazi che accedono al soff‌itto o
al pavimento. d. Trasformazione in vano abitabile.
a. Mansarda
La realizzazione di una terrazza con una mansarda o sottotet-
to praticabile ad uso esclusivo del proprietario del piano adia-
cente in sostituzione del tetto preesistente, rientra tra le facoltà
previste dall’art. 1127 c.c. * Cass. civ., sez. II, 9 gennaio 1993, n.
146, M. c. A.
La mansarda, per sua naturale destinazione ad abitazione,
non può rientrare nel concetto di «volume tecnico», che è co-
stituito da quello spazio destinato a comprendere le parti degli
impianti tecnici che per la loro funzionalità non possono essere
contenute nelle parti dell’edif‌icio realizzabili entro i limiti vo-
lumetrici previsti dalla legge. Di conseguenza la mansarda ri-
chiede la licenza o concessione edilizia. * Cass. pen., sez. III, 24
ottobre 1979, n. 8797 (ud. 18 giugno 19791498), S.
b. Sottotetto
In tema di condominio, la natura del sottotetto di un edif‌icio è
in primo luogo determinata dai titoli e solo in difetto di questi ul-
timi può ritenersi comune, se esso risulti in concreto, per le sue
caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato
(anche solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio di un
servizio di interesse comune. * Cass. civ., sez. II, 19 dicembre
2002, n. 18091, S. Costr. Srl c. F.C. Srl ed altri. [RV559309]
Il sottotetto di un edif‌icio può considerarsi pertinenza
dell’appartamento sito all’ultimo piano solo quando assolva alla
esclusiva funzione di isolare e proteggere l’appartamento mede-
simo dal caldo, dal freddo e dall’umidità, tramite la creazione di
una camera d’aria e non anche quando abbia dimensioni e ca-
ratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come
vano autonomo. In tale ultima ipotesi, l’appartenenza del bene
va determinata in base al titolo, in mancanza o nel silenzio del
quale, non essendo il sottotetto compreso nel novero delle parti
comuni dell’edif‌icio essenziali per la sua esistenza o necessarie
all’uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117 n. 1
c.c. è applicabile solo nel caso in cui il vano, per le sue caratte-
ristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato,
sia pure in via potenziale, all’uso comune oppure all’esercizio
di un servizio di interesse condominiale. * Cass. civ., sez. II, 20
giugno 2002, n. 8968, F. ed altri c. P. ed altra, in questa Rivista
1998, 385.
La porzione di fabbricato condominiale che non vanti le ca-
ratteristiche tecniche di bene comune e non sia destinata ad uso
esclusivo o condominiale per determinazione contrattuale, è di
proprietà comune dei condomini in ragione delle loro quote sul-
le parti comuni condominiali, in ragione del diritto comune alla
utilità economica della res. * Trib. Busto Arsizio, 11 ottobre 2000,
V. ed altra c. Soc. Immobiliare R., in questa Rivista 2002, 197.
In tema di condominio di edif‌ici, la presunzione di comunione
ex art. 1117 c.c. è applicabile in difetto di titolo, soltanto quando
il sottotetto risulti in concreto per le caratteristiche strutturali e
funzionali, sia pure in via potenziale, come oggettivamente de-
stinato all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse
comune. * Cass. pen., sez. II, 11 maggio 2000, n. 6027, T. c. D.F.
[RV536396]
Il sottotetto di un edif‌icio condominiale può essere consi-
derato pertinenza dell’appartamento all’ultimo piano, ad esso
direttamente sottostante, se ha l’esclusiva funzione di interca-
pedine coibente per il medesimo, e non anche se le sue carat-
teristiche, dimensioni e funzioni evidenzino l’utilizzazione o
anche la sola utilizzabilità del medesimo da parte di tutti i con-
domini. In quest’ultimo caso, infatti, salvo che risulti il contrario
dal titolo, deve presumersi che esso rientri tra le parti comuni
dell’edif‌icio, ai sensi dell’art. 1117 c.c., in ragione dell’oggettiva
destinazione all’uso e al godimento collettivi. * Cass. civ., sez. II,
4 dicembre 1999, n. 13555, D.L. c. A.
Il sottotetto di un edif‌icio può considerarsi pertinenza
dell’appartamento (o degli appartamenti) sito all’ultimo piano
solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteg-
gere l’appartamento stesso dal caldo, dal freddo e dall’umidità
mediante la creazione di una camera d’aria, non anche quando
abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne
l’utilizzazione come vano autonomo (deposito, stenditoio, ecc.).
Pertanto, in quest’ultima ipotesi l’appartenenza dev’essere de-
terminata in base al titolo, ed in mancanza, poiché il sottotet-
to non è compreso nel novero delle parti comuni dell’edif‌icio
essenziali per la sua esistenza (quali il tetto, il muro maestro,
il suolo ecc.) o necessarie all’uso comune, la presunzione di co-
munione ex art. 1117 n. 1 c.c. si rende applicabile solo quando
il sottotetto risulti oggettivamente destinato, anche soltanto in
via potenziale, all’uso comune o all’esercizio di un uso comune.
* Corte app. civ. Bologna, 31 luglio 1999, n. 882, S. ed altra c. C.
ed altri, in questa Rivista 2000, 273.
Il sottotetto di un edif‌icio può considerarsi pertinenza
dell’appartamento (o degli appartamenti) sito all’ultimo piano
solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteg-
gere l’appartamento stesso dal caldo, dal freddo e dall’umidità
mediante la creazione di una camera d’aria, non anche quando
abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne
l’utilizzazione come vano autonomo (deposito, stenditoio, ecc.).
Pertanto, in quest’ultima ipotesi l’appartenenza dev’essere de-
terminata in base al titolo, ed in mancanza, poiché il sottotet-
to non è compreso nel novero delle parti comuni dell’edif‌icio
essenziali per la sua esistenza (quali il tetto, il muro maestro,
il suolo ecc.) o necessarie all’uso comune, la presunzione di co-
munione ex art. 1117 n. 1 c.c. si rende applicabile solo quando
il sottotetto risulti oggettivamente destinato, anche soltanto in
via potenziale, all’uso comune o all’esercizio di un uso comune.
* Corte app. civ. Bologna, 31 luglio 1999, n. 882, S. ed altra c. C.
ed altri, in questa Rivista 2000, 273.
In un edif‌icio di più piani appartenenti a proprietari diversi,
l’appartenenza del sottotetto (non indicato nell’art. 1117 c.c. tra
le parti comuni dell’edif‌icio) si determina in base al titolo ed in
Arch. loc. cond. e imm. 1/2019
(*) La cronologia completa degli argomenti oggetto delle rubriche “Rassegna di giurisprudenza” pubblicate su questa Rivista si trova riportata sul n. 4/’17.

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