Rassegna di giurisprudenza
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Rassegna
di giurisprudenza
Sottotetto, softto e mansarda
SOMMARIO
a. Mansarda. b. Sottotetto. c. Spazi che accedono al soffitto o
al pavimento. d. Trasformazione in vano abitabile.
a. Mansarda
■ La realizzazione di una terrazza con una mansarda o sottotet-
to praticabile ad uso esclusivo del proprietario del piano adia-
cente in sostituzione del tetto preesistente, rientra tra le facoltà
previste dall’art. 1127 c.c. * Cass. civ., sez. II, 9 gennaio 1993, n.
146, M. c. A.
■ La mansarda, per sua naturale destinazione ad abitazione,
non può rientrare nel concetto di «volume tecnico», che è co-
stituito da quello spazio destinato a comprendere le parti degli
impianti tecnici che per la loro funzionalità non possono essere
contenute nelle parti dell’edificio realizzabili entro i limiti vo-
lumetrici previsti dalla legge. Di conseguenza la mansarda ri-
chiede la licenza o concessione edilizia. * Cass. pen., sez. III, 24
ottobre 1979, n. 8797 (ud. 18 giugno 19791498), S.
b. Sottotetto
■ In tema di condominio, la natura del sottotetto di un edificio è
in primo luogo determinata dai titoli e solo in difetto di questi ul-
timi può ritenersi comune, se esso risulti in concreto, per le sue
caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato
(anche solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio di un
servizio di interesse comune. * Cass. civ., sez. II, 19 dicembre
2002, n. 18091, S. Costr. Srl c. F.C. Srl ed altri. [RV559309]
■ Il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza
dell’appartamento sito all’ultimo piano solo quando assolva alla
esclusiva funzione di isolare e proteggere l’appartamento mede-
simo dal caldo, dal freddo e dall’umidità, tramite la creazione di
una camera d’aria e non anche quando abbia dimensioni e ca-
ratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come
vano autonomo. In tale ultima ipotesi, l’appartenenza del bene
va determinata in base al titolo, in mancanza o nel silenzio del
quale, non essendo il sottotetto compreso nel novero delle parti
comuni dell’edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie
all’uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117 n. 1
c.c. è applicabile solo nel caso in cui il vano, per le sue caratte-
ristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato,
sia pure in via potenziale, all’uso comune oppure all’esercizio
di un servizio di interesse condominiale. * Cass. civ., sez. II, 20
giugno 2002, n. 8968, F. ed altri c. P. ed altra, in questa Rivista
1998, 385.
■ La porzione di fabbricato condominiale che non vanti le ca-
ratteristiche tecniche di bene comune e non sia destinata ad uso
esclusivo o condominiale per determinazione contrattuale, è di
proprietà comune dei condomini in ragione delle loro quote sul-
le parti comuni condominiali, in ragione del diritto comune alla
utilità economica della res. * Trib. Busto Arsizio, 11 ottobre 2000,
V. ed altra c. Soc. Immobiliare R., in questa Rivista 2002, 197.
■ In tema di condominio di edifici, la presunzione di comunione
ex art. 1117 c.c. è applicabile in difetto di titolo, soltanto quando
il sottotetto risulti in concreto per le caratteristiche strutturali e
funzionali, sia pure in via potenziale, come oggettivamente de-
stinato all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse
comune. * Cass. pen., sez. II, 11 maggio 2000, n. 6027, T. c. D.F.
[RV536396]
■ Il sottotetto di un edificio condominiale può essere consi-
derato pertinenza dell’appartamento all’ultimo piano, ad esso
direttamente sottostante, se ha l’esclusiva funzione di interca-
pedine coibente per il medesimo, e non anche se le sue carat-
teristiche, dimensioni e funzioni evidenzino l’utilizzazione o
anche la sola utilizzabilità del medesimo da parte di tutti i con-
domini. In quest’ultimo caso, infatti, salvo che risulti il contrario
dal titolo, deve presumersi che esso rientri tra le parti comuni
dell’edificio, ai sensi dell’art. 1117 c.c., in ragione dell’oggettiva
destinazione all’uso e al godimento collettivi. * Cass. civ., sez. II,
4 dicembre 1999, n. 13555, D.L. c. A.
■ Il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza
dell’appartamento (o degli appartamenti) sito all’ultimo piano
solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteg-
gere l’appartamento stesso dal caldo, dal freddo e dall’umidità
mediante la creazione di una camera d’aria, non anche quando
abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne
l’utilizzazione come vano autonomo (deposito, stenditoio, ecc.).
Pertanto, in quest’ultima ipotesi l’appartenenza dev’essere de-
terminata in base al titolo, ed in mancanza, poiché il sottotet-
to non è compreso nel novero delle parti comuni dell’edificio
essenziali per la sua esistenza (quali il tetto, il muro maestro,
il suolo ecc.) o necessarie all’uso comune, la presunzione di co-
munione ex art. 1117 n. 1 c.c. si rende applicabile solo quando
il sottotetto risulti oggettivamente destinato, anche soltanto in
via potenziale, all’uso comune o all’esercizio di un uso comune.
* Corte app. civ. Bologna, 31 luglio 1999, n. 882, S. ed altra c. C.
ed altri, in questa Rivista 2000, 273.
■ Il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza
dell’appartamento (o degli appartamenti) sito all’ultimo piano
solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteg-
gere l’appartamento stesso dal caldo, dal freddo e dall’umidità
mediante la creazione di una camera d’aria, non anche quando
abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne
l’utilizzazione come vano autonomo (deposito, stenditoio, ecc.).
Pertanto, in quest’ultima ipotesi l’appartenenza dev’essere de-
terminata in base al titolo, ed in mancanza, poiché il sottotet-
to non è compreso nel novero delle parti comuni dell’edificio
essenziali per la sua esistenza (quali il tetto, il muro maestro,
il suolo ecc.) o necessarie all’uso comune, la presunzione di co-
munione ex art. 1117 n. 1 c.c. si rende applicabile solo quando
il sottotetto risulti oggettivamente destinato, anche soltanto in
via potenziale, all’uso comune o all’esercizio di un uso comune.
* Corte app. civ. Bologna, 31 luglio 1999, n. 882, S. ed altra c. C.
ed altri, in questa Rivista 2000, 273.
■ In un edificio di più piani appartenenti a proprietari diversi,
l’appartenenza del sottotetto (non indicato nell’art. 1117 c.c. tra
le parti comuni dell’edificio) si determina in base al titolo ed in
Arch. loc. cond. e imm. 1/2019
(*) La cronologia completa degli argomenti oggetto delle rubriche “Rassegna di giurisprudenza” pubblicate su questa Rivista si trova riportata sul n. 4/’17.
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