Rassegna di giurisprudenza

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine171-180

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Le massime qui riprodotte sono state tratte dalla banca-dati della CASA EDITRICE LA TRIBUNA e - straordinariamente - dalla edizione 2007 de Il nuovo codice della strada, il regolamento (a cura di POTITO L. IASCONE) Ed. La Tribuna; quelle della Corte di Cassazione senza l'indicazione degli estremi di pubblicazione sono massime ufficiali del C.E.D.

VELOCIT E LIMITI

@a) Obbligo di regolare la velocità

La sentenza di merito che individui la causa di un sinistro stradale in una imprevedibile insidia (nella specie costituita da una grossa chiazza d'acqua formatasi sulla sede stradale per la perdita di un impianto irriguo sito in prossimità della stessa) e che, avendo esclusa la presenza di condizioni determinanti, a norma dell'art. 102 secondo comma dell'abrogato codice della strada, l'obbligo di moderare particolarmente la velocità, o il superamento dei limiti in vigore, consideri come non pericolosa e svaluti sotto il profilo causale la velocità tenuta dal veicolo, pur avendone accertato il livello non particolarmente moderato non è censurabile sotto il profilo della contraddittorietà atteso che il criterio di valutazione della velocità pericolosa è collegato, dal primo comma del cit. art. 102, all'obbligo fatto al conducente di fronteggiare qualsiasi evenienza rientrante nella prevedibilità degli eventi, ed è pertanto incompatibile con il carattere di imprevedibilità proprio dell'insidia stradale.

    Cass. civ., sez. III, 20 giugno 1997, n. 5539, Consorzio irriguo di Dro c. Soc. Occoffer ed altri, in Arch. giur. circ. 1998, 45. [RV505336]

Non sussiste contraddizione tra l'assoluzione dall'addebito di aver superato il limite di velocità e la ritenuta velocità non particolarmente moderata. L'art. 102 c.s. non esige tanto il rispetto di un particolare limite di velocità, considerato appunto nell'art. 103, bensì l'adozione di una velocità adeguata alle condizioni contingenti (comma primo), ed altresì «particolarmente moderata» nei tratti di strada a visuale non libera e nelle curve, nelle forti discese, nelle ore notturne, nell'attraversamento degli abitati (comma secondo); lo stesso art. 102, al comma terzo, impone ai conducenti di rallentare la velocità, e occorrendo anche di fermarsi, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi.

    Cass. pen., sez. IV, 27 aprile 1991, n. 4745 (ud. 18 gennaio 1991), Cavina.

La velocità dei veicoli deve essere sempre commisurata alle condizioni di visibilità, del traffico, della strada e del veicolo, così da consentire in ogni caso la normale manovra di arresto, evitando l'urto contro ogni ostacolo eventualmente esistente sulla carreggiata, non deve inoltre mai costituire pericolo per l'incolumità delle persone e, a seconda delle situazioni particolari (scarsa visibilità, traffico intenso, particolare conformazione della strada), deve essere regolata in modo da potersi ovviare, da parte del conducente, anche ad eventuali imprudenze o negligenze altrui. Ne consegue che gli ostacoli incontrati lungo la direttrice di marcia di un veicolo escludono la responsabilità del conducente solo quando si siano presentati in maniera improvvisa e imprevedibile, e non anche quando gli stessi si sarebbero potuti evitare ove si fosse proceduto rispettando specifiche norme di legge o generali criteri di prudenza.

    Cass. pen., sez. IV, 9 maggio 1985, n. 4511 (ud. 25 gennaio 1985, n. 133), Candela, in Arch. giur. circ. 1985, 802.

L'obbligo di moderare la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente debba essere sempre in grado di fronteggiare qualsiasi evenienza rientrante nella prevedibilità degli eventi.

    Cass. pen., sez. III, 31 marzo 1984, n. 2969 (ud. 25 gennaio 1984, n. 165), Brancaleone ed altro, in Arch. giur. circ. 1984, 737.

L'imposizione con appositi segnali di limiti di velocità massima sulle strade non esime il conducente di veicolo dall'obbligo di adeguare la velocità alle circostanze che possono richiedere una ulteriore prudenza. Pertanto, in caso di incidente stradale può essere ritenuta la responsabilità del conducente che, pur avendo proceduto a velocità inferiore al limite massimo, non abbia adeguato la propria condotta alle suddette circostanze.

    Cass. pen., sez. IV, 15 ottobre 1983, n. 8342 (ud. 22 aprile 1983), Fucci.

Il conducente deve regolare la velocità del veicolo in modo da mantenere in ogni evidenza la padronanza, regolando l'andatura in tutti i casi di prevedibile difficoltà della circolazione o di pericolosità. All'uopo deve considerare tra le «speciali circostanze», menzionate dall'art. 102 cod. strad., anche le proprie capacità tecniche e le proprie condizioni soggettive in rapporto alla manovra (nel caso di specie: manovra di sorpasso), che sta per compiere in una determinata situazione.

    Cass. pen., sez. IV, 29 maggio 1981, n. 5289 (ud. 6 aprile 1981, n. 812), Bazzali, in Arch. giur. circ. 1981, 664.

@@a-1) Valutazione giudiziale della velocità

Il giudice di merito, nel valutare l'adeguatezza della velocità del conducente di un veicolo, non è tenuto a stabilirePage 172 con precisione l'entità della stessa, trattandosi di un concetto relativo, ma deve solo dimostrare il rapporto di inadeguatezza con l'indicazione delle circostanze di fatto che in concreto denotino l'omessa moderazione della velocità in relazione alle esigenze della circolazione. (Fattispecie in tema di evento colposo da incidente determinato da velocità eccessiva di autoveicolo).

    Cass. pen., sez. IV, 18 gennaio 1995, n. 360 (ud. 11 novembre 1994), Presta ed altri.

Nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l'apprezzamento della velocità, in funzione della esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge e può quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall'urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo.

    Cass. civ., sez. III, 1 giugno 1994, n. 5305, Caruso c. Sip.

Dal verificatosi sbandamento di autoveicolo, che transita su strada statale, con conseguente violento urto contro il guard-rail, ben può il giudice di merito, in assenza di altre cause dello sbandamento, ritenere che questo sia stato provocato dall'eccessiva velocità tenuta dal conducente (valutabile, nella specie, di oltre cento chilometri orari).

    Cass. pen., sez. IV, 18 febbraio 1994, n. 1990 (ud. 2 dicembre 1993), Palermo, in Arch. giur. circ. 1994, 1063.

Qualora il giudice di merito, per valutare la decelerazione si basi su un determinato valore, ritenuto medio, di efficienza dei freni al quale corrisponde una certa decelerazione al m/s, chi ha interesse a contestare quel valore di decelerazione deve dimostrare che il giudice non aveva alcuna ragione valida per ritenere media l'efficienza dei freni e, quindi, per calcolare sulla stessa il valore di decelerazione al m/s. (Nella fattispecie, era stato tenuto conto di una decelerazione di 7 m/s, propria di un valore frenante al 70 per cento, mentre, secondo il ricorrente, doveva valutarsi una decelerazione di 6 m/s).

    Cass. pen., sez. IV, 23 giugno 1993, n. 6228 (ud. 23 marzo 1993), Vigo.

La velocità non moderata tenuta da un veicolo al momento del sinistro stradale è legittimamente accertata dal giudice di merito in base alla rilevanza delle conseguenze provocate dall'urto del veicolo (nella specie, in danno di pedone sbalzato alla distanza di 15 metri dopo essere stato caricato sul cofano con conseguente rottura del parabrezza).

    Cass. pen., sez. IV, 3 febbraio 1993, n. 976 (ud. 22 ottobre 1992), Melari ed altri, in Arch. giur. circ. 1993, 410.

L'accertamento della velocità di autoveicolo coinvolto in sinistro stradale è legittimamente eseguito in base alle tracce di frenata lasciate sul fondo della carreggiata (lunghe, nella specie, m. 35).

    Cass. pen., sez. IV, 15 maggio 1992, n. 5678 (ud. 7 febbraio 1992, n. 367), Minafra, in Arch. giur. circ. 1992, 729.

In tema di motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad indicare in termini aritmetici precisi la eccessiva velocità relativa tenuta dal conducente di un veicolo coinvolto in un incidente, essendo sufficiente una valutazione anche approssimativa della stessa velocità, con l'indicazione degli elementi in base ai quali ne ha ritenuto la pericolosità per la circolazione.

    Cass. pen., sez. IV, 22 marzo 1991, n. 3225 (ud. 19 novembre 1990), Fuso.

A differenza dell'art. 103 del codice della strada che stabilisce limiti fissi di velocità, l'art. 102 impone ai conducenti di regolare la velocità in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose e causa di disordine o di intralcio per la circolazione; pertanto il relativo accertamento va effettuato dal giudice del merito con riguardo non a valori numerici assoluti ma alle specifiche contingenze di tempo, di luogo, di traffico e di ogni altra concreta situazione e costituisce un apprezzamento di fatto delle risultanze processuali, incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da congrua e logica motivazione.

    Cass. civ., sez. III, 28 agosto 1987, n. 7090, Spa SIDASoc. Italiana Ass.ni, Arseni e Turchiarolo c. Banti e Mazzotta, in Arch. giur. circ. 1988, 110.

Il concetto di velocità pericolosa, quando non ricorra l'ipotesi di pericolosità presunta (come in caso di eccedenza del limite massimo consentito e segnalato) va desunto dalle condizioni intrinseche (stato fisico) ed estrinseche (stato ambientale) rispetto a chi guida il veicolo e non dalla rilevante rapidità con cui il veicolo stesso si muove.

    Cass. pen., sez. IV, 28 aprile 1984, n. 3846 (ud. 9 gennaio 1984), Naso.

Al fine di determinare la velocità di marcia di un veicolo, desunta dalle tracce di frenata, il giudice di merito può far proprio il dato tecnico contenuto...

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