Rassegna di giurisprudenza
Autore | Casa Editrice La Tribuna |
Pagine | 73-77 |
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Le massime qui riprodotte sono tratte da Il nuovo codice della strada con il regolamento (a cura di POTITO L. IASCONE), ed. 1999, della CASA EDITRICE LA TRIBUNA.*
Il sorpasso
@a) Ambito di applicazione della normativa. Nozione di sorpasso
Per sorpasso di veicolo deve intendersi il superamento di altro veicolo che precede, comunque eseguito e non già solo quello che si svolga mediante spostamento del mezzo verso la sinistra della linea di iniziale scorrimento. Deve, pertanto, ritenersi sorpasso il superamento di altro veicolo che precede e che circoli nella stessa corsia, ancorchè ideale, senza che sia necessario lo spostamento della linea direttrice di marcia su altra corsia.
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Cass. pen., sez. IV, 22 marzo 1991, n. 3189 (ud. 24 ottobre 1990), Arcoleo.
Nel caso di carreggiata divisa in più corsie per ogni senso di marcia, non sussiste sorpasso in senso tecnico-giuridico, ai sensi dell'art. 106 c.s., quando due veicoli marcianti in corsie parallele si sopravanzino l'un l'altro restando ciascuno nella propria corsia. In questa ipotesi mancano, infatti, gli elementi costitutivi della manovra di sorpasso, la quale consta di due spostamenti dei veicoli dalla direttiva di marcia, di cui uno, temporaneo, verso sinistra per superare il veicolo che precede e l'altro, conclusivo, verso destra, per effettuare il rientro nella propria mano.
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Cass. civ., sez. III, 19 settembre 1979, n. 4820, ATM Azienda Traspori Municipali di Milano c. Piras, in questa Rivista 1979, 827.
Costituisce sorpasso non soltanto la fase culminante della manovra, cioè quella del superamento del veicolo che precede, ma ogni momento della manovra stessa dalla fase iniziale, nella quale il conducente si sposta a sinistra per accertarsi della possibilità di portare a termine il sorpasso, sino a quella finale costituita dal definitivo rientro del veicolo sulla propria destra.
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Cass. pen., sez. IV, 8 febbraio 1974, n. 342, Pellegrino.
@b) Obblighi del veicolo sorpassante
@@b-1) Spazio antistante e visibilità
Il conducente di veicolo, prima d'iniziare la manovra di sorpasso, è tenuto ad accertarsi di disporre di spazio sufficiente per eseguire detta manovra senza pericoli ed, in particolare, che altri conducenti non abbiano già impegnato la corsia corrispondente.
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Cass. pen., sez. IV, 30 marzo 1994, n. 3658 (ud. 3 febbraio 1994), Bosco ed altro, in questa Rivista 1994, 1162.
La manovra di sorpasso, giacchè determina un turbamento nello svolgersi del normale traffico, va compiuta con la massima cautela ed in condizioni di tutta sicurezza.
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Pret. civ. Catania, sez. V, 25 giugno 1992, n. 515, Lazzara c. Mazzucco e altro, in questa Rivista 1992, 843.
In tema di circolazione stradale, perchè la manovra di sorpasso possa dirsi corretta, è necessario che chi la pone in essere abbia a disposizione, fra l'altro, visibilità idonea e spazio sufficiente, dovendosi intendere, quanto alla prima delle surriferite condizioni, che non sussistano ostacoli sulla direttrice di marcia per un tratto tale che consenta di effettuare la manovra di sorpasso in condizioni di sicurezza e cioè in modo che il conducente che sorpassa non debba trovare impedimenti al normale compimento della manovra.
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Cass. pen., sez. IV, 13 dicembre 1990, n. 16404 (ud. 16 ottobre 1990), Del Monte.
La manovra di sorpasso in tanto può considerarsi corretta in quanto chi si accinge ad eseguirla si accerti che vi sia spazio sufficiente per attuarla con sicurezza, tenendo anche conto dei veicoli che sopraggiungono in senso contrario di marcia.
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Cass. pen., sez. IV, 3 marzo 1993, n. 2081 (ud. 5 novembre 1992), Dardes ed altro, in questa Rivista 1993, 793.
Il conducente che si accinga alla manovra di sorpasso ha l'obbligo di accertarsi dell'esistenza di spazio libero sufficiente non solo nella fase iniziale e durante quella del suo sviluppo ma anche nella fase conclusiva e, pertanto, il sorpasso non deve mai essere intrapreso ove manchi la certezza del rientro a destra in condizioni di sicurezza.
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Corte app. civ. Torino, sez. III, 11 aprile 1992, n. 445, Inail c. Nicoloso ed altro, in questa Rivista 1993, 436.
La manovra di sorpasso può essere iniziata solo quando, sia longitudinalmente sia lateralmente, esista spazio sufficiente ad escludere l'insorgere di pericoli durante tutto il tempo della sua esecuzione; tale accertamento, da parte del conducente che si accinge al sorpasso, è necessario anche se la larghezza della strada assicuri il contemporaneo transito di più di due veicoli, nè vale ad interrompere il nesso di causalità la circostanza che il veicolo sorpassando abbia possibilità di spazio alla sua destra.
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Cass. pen., sez. IV, 17 novembre 1981, n. 10345 (ud. 20 ottobre 1981, n. 1643), Giudice, in questa Rivista 1982, 284.
@@b-2) Distanza laterale
Il conducente di veicolo che si accinge ad eseguire la manovra di sorpasso di altro veicolo di natura instabile (nella specie, ciclomotore che prima del sorpasso oscillava) è tenuto ad aumentare prudenzialmente la misura della distanza di sicurezza laterale.
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Cass. pen., sez. IV, 10 marzo 1993, n. 2284 (ud. 25 settembre 1992), Panteri, in questa Rivista 1993, 691. Conforme, Cass. pen., sez. IV, 20 novembre 1990, n. 15211, Dal Bosco.
In tema di circolazione stradale, nella valutazione del margine di sicurezza, va tenuta in debito conto anche la mobilità trasver-Page 74sale del sorpassando, ambito questo che deve essere tanto più rilevante quanto meno veloce e più leggero sia il veicolo superato. A parte il fenomeno del «risucchio», da tenersi in considerazione nel sorpasso radente ad alta velocità, per quanto riguarda il limite laterale di sicurezza dei ciclisti, esso dovrà risultare maggiore in ragione degli ondeggiamenti e delle oscillazioni proprie di questo tipo di veicolo.
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Cass. pen., sez. IV, 14 dicembre 1990, n. 16422 (ud. 22 ottobre 1990), Guerra.
Nell'effettuare la manovra di sorpasso dei pedoni il conducente deve tener conto delle possibili, anche se irrazionali, loro manovre all'approssimarsi del veicolo sorpassante, e ciò a maggior ragione quando, come nella specie, il pedone procede ingombrato da una bicicletta tenuta a mano.
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Cass. pen., sez. IV, 19 novembre 1985, n. 10805 (ud. 5 marzo 1985, n. 381), Semenzato, in questa Rivista 1986, 394.
Lo spazio libero sufficiente, previsto dall'art. 106, primo comma, c.s. in tema di sorpasso, deve essere inteso non soltanto nel senso della distanza che separa il conducente da eventuali ostacoli che si trovino o sopraggiungano nell'opposta corsia di marcia, ma anche nel senso di un'adeguata distanza laterale alla sinistra del veicolo da sorpassare. Pertanto, qualora manchi o sia insufficiente un tale spazio per qualsiasi motivo, e quindi anche nel caso che il veicolo da sorpassare circoli fuori mano invadendo una parte della corsia sinistra della...
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