Rassegna di giurisprudenza

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine783-797

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Le massime qui riportate sono state riprodotte dalla banca-dati della CASA EDITRICE LA TRIBUNA; quelle della Corte di cassazione senza l'indicazione degli estremi di pubblicazione sono massime ufficiali del C.E.D.*

Opposizione ad ordinanza-ingiunzione

La norma transitoria di cui all'art. 40 della L. n. 689 del 1981, in tema di procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative, rende applicabile la disciplina sopravvenuta ai procedimenti in corso, ma limitatamente ai provvedimenti da adottare ed alle attività ancora da compiere e, quindi, con esclusione di una sua efficacia retroattiva, che possa travolgere sequenze procedimentali esaurite e legittimamente compiute in base all'ordinamento dell'epoca. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice del merito che aveva negato fondamenti alla eccezione di nullità di ordinanza-ingiunzione emessa sempre previa audizione del controvertore che ne aveva fatto richiesta, in quanto la fase istruttoria del procedimento si era conclusa prima della entrata in vigore della cit. L. n. 689 del 1981, all'art. 18, del diritto a tale audizione).

    Cass. civ., sez. I, 26 febbraio 1991, n. 2053, Amministrazione Prov.le di Venezia c. Costantini.

In tema d'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, la competenza territoriale, in base «al luogo in cui è stata commessa la violazione» (art. 22 primo comma della L. 24 novembre 1981 n. 689), coincidente con quello in cui la violazione stessa è stata accertata, ha carattere inderogabile e, pertanto, può essere riscontrata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (salvo preclusione da giudicato).

    Cass. civ., sez. I, 17 novembre 1990, n. 11131, Nuvoli c. Reg. Aut. Sardegna.

Al fine della convalida del provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa, prevista dall'art. 23 quinto comma della L. 24 novembre 1981 n. 689, nel caso in cui l'opponente (od il suo procuratore) non compaia alla prima udienza senza addurre un legittimo impedimento, il pretore non deve attendere il decorso dell'ora dall'apertura dell'udienza, ai sensi dell'art. 59 att. c.p.c., stante l'inapplicabilità, al peculiare procedimento previsto dal citato art. 23, delle regole circa la prosecuzione del giudizio ordinario in assenza o contumacia della parte.

    Cass. civ., sez. I, 7 novembre 1990, n. 10725, Iemmi c. Pref. Cremona.

Qualora il pretore, con ordinanza ai sensi dell'art. 23 quinto comma della L. 24 novembre 1981 n. 689, convalidi il provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa, per non essersi l'opponente (od il suo procuratore) presentato alla prima udienza senza addurre un legittimo impedimento, il ricorso per cassazione, contro detta ordinanza, può essere rivolto solo a conseguire un controllo sulle questioni al riguardo già sottoposte all'esame del pretore, e, quindi, non può dedurre per la prima volta la sussistenza di un legittimo impedimento a comparire. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio di cui sopra, ha ritenuto non rilevante la questione di legittimità del citato art. 23, in relazione all'art. 24 della Costituzione sotto il profilo che la norma medesima non contempla l'ipotesi dell'impossibilità a comparire per far valere un legittimo impedimento, considerato che l'opponente aveva impugnato solo detta ordinanza di convalida, non anche il successivo decreto con il quale il pretore aveva respinto l'istanza di revoca di tale convalida).

    Cass. civ., sez. I, 20 novembre 1990, n. 11204, Rodi c. Prefetto Roma.

Nel giudizio d'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, secondo la disciplina della L. 24 novembre 1981 n. 689, il verbale, redatto dagli agenti accertatori della violazione, non ha l'efficacia privilegiata dell'atto pubblico, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c., con la conseguente esclusione della necessità della querela di falso per contestare i fatti che detti pubblici ufficiali dichiarino da loro compiuti od avvenuti in loro presenza, considerato che l'indicato valore di prova legale, se trova giustificazione in causa che si svolga fra contendenti in posizione paritaria, non si concilia in un processo inerente al fondamento di pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione, perchè implicherebbe l'attribuzione a questa del potere di precostituirsi, con detta efficacia privilegiata, la prova documentale della pretesa stessa.

    Cass. civ., sez. I, 10 novembre 1990, n. 10823, Pichler c. Prov. Aut. BZ.

Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 18 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), il pretore, ove alla prima udienza di comparizione, fissata ai sensi dell'art. 23 della stessa legge, abbia, nella presenza delle parti, disposto un mero rinvio, non può, nell'udienza successiva, in cui nessuno sia comparso, applicare la disposizione del quinto comma dello stesso art. 23 (convalidando il provvedimento opposto), in quanto tale disposizione si riferisce solo al caso della mancata comparizione dell'opponente «alla prima udienza», nè può applicare l'art. 309 c.p.c., ma deve decidere nel merito.

    Cass. civ., sez. lav., 19 giugno 1991, n. 6931, S.r.l. SO.GE.PE. c. Ispettorato Provinciale del Lavoro di Modena ed altro.

In tema di opposizione avverso l'ingiunzione irrogatrice di sanzioni amministrative, la notifica dell'ingiunzione - essendo finalizzata a rendere l'ingiunzione titolo esecutivo ed a far decorrere il termine alla cui scadenza (senza che sia stata proposta opposizione) l'ingiunzione diventa esecutiva, e non invece a provocare l'opposizione - non si pone come presupposto dell'opposizione stessa, la quale, pertanto, può essere proposta indipendente dall'eventuale invalidità della notifica.

    Cass. civ., sez. I, 21 novembre 1991, n. 12535, Grigolin ed altri c. Comune di Lusegana.

La disposizione dell'art. 23 della L. 24 novembre 1981, n. 689 - che consente la difesa personale delle parti - nel procedimento di opposizione od ordinanza-ingiunzione - di pagamento di sanzioni pecuniarie per infrazioni amministrative - non è applicabile nel giudizio di cassazione.

    Cass. civ., sez. I, 19 febbraio 1992, n. 2058, Petruzzella c. Regione Puglia.

L'adozione del procedimento e del provvedimento previsti dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 in materia diversa da quella -Page 784 delle sanzioni amministrative - regolata da tale legge importa la nullità assoluta degli stessi. Pertanto, nel conseguente giudizio di opposizione, che deve proporsi secondo la disciplina prevista dalla stessa legge, il pretore deve limitarsi a dichiarare la nullità del provvedimento opposto, con ciò esaurendo la sua competenza funzionale.

    Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 1992, n. 2508, Amm. Finanze Stato c. Banca Commerciale Italiana.

La cosiddetta parte lesa del processo di depenalizzazione di cui all'art. 23, L. n. 689 del 1981 è persona capace di testimoniare nel medesimo processo ai sensi dell'art. 246 c.p.c., non essendo portatrice di un interesse tale da poter partecipare in qualità di parte al giudizio di depenalizzazione, che ha come causa petendi la pretesa punitiva dello Stato contro l'ingiunto, con esclusione della partecipazione dei terzi portatori di interessi adesivi o autonomi rispetto alle parti principali.

    Pret. civ. Torino, 13 luglio 1991, Zoppo c. Ispettorato Provinciale del lavoro di Torino.

Nel giudizio di depenalizzazione, al funzionario dell'ente erogatore della sanzione cui sia stato riconosciuto dall'art. 23, L. n. 689 del 1981 il cosiddetto ius postulandi, debbono essere liquidati i diritti di procuratore in caso di condanna dell'ingiunto alle spese di soccombenza. La funzione di tale funzionario non è infatti meramente burocratica, bensì affatto simile a quella degli avvocati dipendenti di enti pubblici.

    Pret. civ. Torino, 13 luglio 1991, Zoppo c. Ispettorato Provinciale del lavoro di Torino.

Il ricorso in opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa non può essere inoltrato al pretore competente con plico postale, ma deve essere depositato presso la cancelleria di detto pretore con consegna a mani del cancelliere, considerato che tale deposito, mancando negli artt. 22 e ss. della L. 24 novembre 1981, n. 689 una disposizione derogativa delle regole generali, costituisce il necessario strumento per portare all'esame del giudice adito l'atto d'impulso processuale, e che, inoltre, il deposito medesimo è effettuabile a mezzo del servizio postale solo in presenza di una specifica norma che preveda la relativa modalità in alternativa a quella della consegna diretta al cancelliere (quale l'art. 134 att. c.p.c., inerente al deposito del ricorso per cassazione e non suscettibile di applicazione analogica).

    Cass. civ., sez. I, 14 marzo 1992, n. 3137, Piazzolla c. Prefettura di Ancona.

Nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione delineato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e strumentale, ancorchè strutturato nelle forme di un giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo, di accertamento negativo della pretesa fatta valere dalla P.A. con l'atto medesimo, l'autorità che svolge tale pretesa è onerata dalla prova dei fatti costitutivi della medesima e non può dedurre motivi e circostanze non denunciate o contestate nel procedimento amministrativo conclusosi con l'ordinanza opposta, e mentre da un lato il privato, abilitato a fornire la prova contraria, non può modificare l'originaria domanda di opposizione, se non nei limiti di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., nè introdurre domanda nuova, su cui non vi sia stata accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, dall'altro lato, il giudice non può rilevare di ufficio profili di nullità del provvedimento o del procedimento.

    Cass. civ., sez. I, 30 marzo 1992, n. 3883, Engl Eduardo c. Prov. Aut. di Bolzano.

In tema di opposizione contro il provvedimento...

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