Rassegna di giurisprudenza

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine157-170

Page 157

Le massime qui riprodotte sono state tratte dalla banca-dati della CASA EDITRICE LA TRIBUNA; quelle della Corte di Cassazione senza l'indicazione degli estremi di pubblicazione sono massime ufficiali del C.E.D.*

Il danno biologico

@a) Capacità lavorativa

È illegittimo costituzionalmente l'art. 10, sesto e settimo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'I.N.A.I.L.; è illegittimo costituzionalmente l'art. 11, primo e secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui consente all'I.N.A.I.L. di avvalersi, nell'esercizio del diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.

    Corte cost., 27 dicembre 1991, n. 485 (ud. 18 dicembre 1991).

A seguito della sentenza n. 485 del 1991 della Corte costituzionale (con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, sesto e settimo comma, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato od i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'Inail), l'erogazione da parte dell'Inail di una rendita che non tiene conto del danno biologico, anche se determinata in misura inferiore rispetto alla liquidazione del danno patrimoniale secondo criteri civilistici, non incide sul diritto del lavoratore ad ottenere il risarcimento del suddetto danno biologico dal datore di lavoro responsabile dell'infortunio.

    Cass. civ., sez. lav., 14 dicembre 1993, n. 12333, Viscardi c. A.F.L. Falk spa.

In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, il danno costituito dalla compromissione della capacità psicofisica di un soggetto, che incida negativamente sull'esplicazione di attività diverse da quella lavorativa normale - come le attività ricreative e sociali - in quanto prescinde dalla capacità di produrre reddito, rientra nel danno alla salute (cosiddetto danno biologico, il quale costituisce una figura autonoma di danno accanto a quello patrimoniale ed a quello morale) e, pertanto, va liquidato soltanto a tale titolo.

    Cass. civ., sez. III, 23 giugno 1990, n. 6366, Madia c. Spa Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia e la Secura Assipopolare. Conf. Trib. civ. Firenze, 3 novembre 1993, n. 2389, Sodini c. Bertinetto ed altri, motivaz. e nota in questa Rivista 1994, 248.

In caso di fatto illecito lesivo dell'integrità psico - fisica della persona, il danno patrimoniale risarcibile non è costituito soltanto dalle conseguenze pregiudizievoli correlate all'efficienza lavorativa ed alla capacità di produzione di reddito, ma si estende a tutti gli effetti negativi incidenti sul bene primario della salute, in sè considerato quale diritto inviolabile dell'uomo alla pienezza della vita ed all'esplicazione della propria personalità, morale, intellettuale, culturale (cosiddetto danno biologico). Tenuto conto che tale bene fa parte integrante del patrimonio del soggetto, e viene conseguentemente leso dal suddetto fatto illecito, anche quando riguardi chi non abbia ancora, o abbia perduto, o non abbia mai avuto attitudine a svolgere attività produttiva di reddito, questo principio non resta escluso dalla mancanza di criteri obiettivi per l'esatta quantificazione in denaro del pregiudizio di quel bene primario, stante il potere - dovere del giudice di ricorrere ad una stima equitativa, considerando tutte le circostanze specifiche del caso concreto (gravità delle lesioni, durata della invalidità temporanea, eventuali postumi permanenti, età, attività, condizioni sociali e familiari del danneggiato, ecc.).

    Cass. civ., sez. lav., 21 marzo 1986, n. 2012, Cantieri Nav. R. c. Inail.

Il concetto di danno biologico è assorbente di quello della capacità lavorativa generica nel senso che ne ha determinato l'assoluta scomparsa per manifesta superfluità.

    Trib. civ. Piacenza, sez. II, 19 maggio 1993, n. 190, Fanzini c. Soc. Sai, motivaz. e nota in questa Rivista 1993, 705.

Essendo il concetto di capacità lavorativa generica un espediente elaborato per garantire la risarcibilità del danno alla persona anche nei casi in cui non cessava alcun lucro ovvero non si aveva una incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa del soggetto, una volta affermatosi in giurisprudenza il concetto di danno biologico, e cioè la menomazione psicofisica della persona, in sè e per sè considerata, risarcibile sempre e comunque a tutti i soggetti indipendentemente dal fatto che la lesione abbia ripercussioni sulla capacità di produrre reddito, è intuitivo che il concetto di capacità lavorativa generica non ha più alcuna funzione e quindi è diventato del tutto superfluo e superato.

    Trib. civ. Piacenza, sez. I, 22 maggio 1993, n. 227, Orsi c. Gargioni ed altri, motivaz. e nota in questa Rivista 1993, 705.

Il danno biologico, inteso come danno prioritario al «valore uomo», è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produrre reddito e ricomprende in sè l'incapacità lavorativa generica - sia temporanea, sia permanente - il danno estetico, il danno alla vita di relazione e il danno alla sfera sessuale. In aggiunta ad esso può essere risarcito il danno morale, ove ne ricorrano le condizioni, ed il danno patrimoniale vero e proprio, sePage 158 ed in quanto l'invalidità permanente venga ad incidere in maniera effettiva sulla capacità del soggetto di produrre reddito lavorativo.

    Trib. civ. Napoli, sez. IV, 24 ottobre 1987, n. 10852, Aran c. Spa Lloyd Internazionale, motivaz. e nota in questa Rivista 1988, 456.

Il danno all'integrità fisica in sè considerata (c.d. danno biologico o danno alla salute) ed il danno derivante da diminuzione della capacità lavorativa costituiscono danni ontologicamente distinti che riguardano tuttavia lo stesso soggetto, considerato rispettivamente nel suo valore intrinseco e nella sua capacità lavorativa patrimoniale. Le due categorie di danno possono essere rapportate a due cerchi concentrici, l'uno dei quali può avere un raggio inferiore, eguale o superiore a quello dell'altro. Se non sussiste danno patrimoniale da diminuzione della capacità lavorativa, il danno dovrà essere liquidato esclusivamente quale danno biologico, applicando il criterio del calcolo tabellare, in base al triplo della pensione sociale, senza scarto fra vita fisica e vita lavorativa. Qualora sussista una concreta diminuzione della capacità lavorativa e di produrre reddito, di entità percentuale pari o superiore al danno all'integrità fisio - psichica, la liquidazione del danno biologico rimarrà assorbita in quella del danno patrimoniale, da eseguirsi secondo il calcolo tabellare sulla base del reddito dimostrato. Quando il danno biologiclo sia percentualmente superiore all'accertato grado di incapacità lavorativa, la liquidazione sarà fatta sulla base del reddito di lavoro fino alla concorrenza del grado percentuale di incapacità lavorativa e per la differenza sulla base del già riferito criterio di determinazione del danno biologico.

    Trib. civ. Bologna, sez. III, 31 gennaio 1985, n. 251, Fraternale c. Biscaglia e Comp. Ass. Norditalia, motivaz. e nota in questa Rivista 1985, 977.

Ai fini della quantificazione dei danni, è necessario considerare che la menomazione dell'integrità psico - fisica non si esaurisce nella lesione all'attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali del soggetto, aventi molteplice rilevanza; di conseguenza, poichè la capacità lavorativa è una soltanto (anche se molto importante per il tempo che il lavoro assorbe, fornendo nel contempo, mediante la produzione di reddito, i mezzi che consentono l'esplicarsi meglio delle altre) delle espressioni delle attitudini psicofisiche molteplici del soggetto, il parametro minimale del triplo della pensione sociale, introdotto dall'art. 4, L. n. 39/77, è insufficiente ai fini della liquidazione del danno dell'intero complesso delle attitudini stesse.

    Trib. civ. Milano, sez. II, 18 aprile 1988, n. 3532, Breschi c. D'Ambrosio e Sara Assicurazioni S.p.A, motivaz. e nota in questa Rivista 1989, 219.

Il risarcimento per il danno biologico spetta in più ed oltre al danno da incapacità lavorativa, in quanto il danno biologico attiene alla sfera non lavorativa del soggetto.

    Trib. civ. Livorno, sez. I, 3 febbraio 1990, Giunti e altro c. Argelassi e U.A.P. Assicurazioni, motivaz. e nota in questa Rivista 1990, 521.

In tema di risarcimento del danno, il danno biologico, in quanto lesivo del diritto alla salute che è un vero e proprio diritto soggettivo, operante sia nei rapporti tra i privati che nei confronti della pubblica amministrazione, è sempre risarcibile, ancorchè non incidente sulla capacità di produrre reddito ed indipendentemente da quest'ultima; nel danno biologico viene così a confluire la c.d. invalidità generica, mentre poi dovranno essere distintamente considerate eventuali conseguenze incidenti in maniera specifica sulla capacità di guadagno della parte lesa.

    Trib. civ. Udine, 4 febbraio 1988, Podrecca c. RAS - L'Assicuratrice Italiana, motivaz. e nota in questa Rivista 1988, 1073.

La riduzione generica della capacità di guadagno...

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