Rassegna di Giurisprudenza

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine249-256

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Le massime qui riprodotte sono state tratte dalla banca-dati della CASA EDITRICE LA TRIBUNA e - straordinariamente - dalla sesta edizione (2002) de Il nuvo codice della strada commentato(cura di POTITO L. IASCONE) Ed. La Tribuna; quelle della Corte di Cassazione senza l'indicazione degli estremi di pubblicazione sono massime ufficiali del C.E.D.*

@Veicoli

@@a) Nozione di veicolo

L'ampia nozione di circolazione stradale, quale configurata dalla legislazione vigente, comprende non solo i veicoli in moto ma anche quelli momentaneamente in sosta su strada o altra area pubblica, cosicché, nel caso di urto tra un veicolo in moto ed un altro in sosta, si realizza l'ipotesi di scontro di veicoli prevista e disciplinata dal secondo comma dell'art. 2054 cod. civ.

    Cass. civ., sez. III, 23 aprile 1980, n. 2660, Esposito c. Amm. Poste.

Le automobiline per bambini, spinte a pedali, stante la loro natura di giocattoli, non possono essere considerate veicoli, nè ai fini della disciplina della circolazione nè in tema di presunzione legale di responsabilità del proprietario.

    Corte App. Brescia 26 marzo 1969, in Giur. mer., 1969, I, 488.

@@b) Classificazione dei veicoli

Rispetto ad una escavatrice meccanica, che è un veicolo ai sensi dell'art. 21 c.s., è configurabile l'ipotesi di responsabilità presunta di cui all'art. 2054, primo comma, c.c. (Nella specie, è stata, peraltro, ritenuta la responsabilità esclusiva dell'infortunato, il quale, nonostante l'esistenza di pannelli che raccomandavano agli estranei di non avvicinarsi, si era portato imprudentemente vicino alla macchina, rimanendo con un piede schiacciato da un braccio retrattile dell'escavatrice, azionato proprio in quel momento dal conducente di tale macchina per spostarsi in altra zona).

    Cass. civ., sez. III, 27 febbraio 1980, n. 1378, Vagnoni c. Di Buò, in questa Rivista 1980, 550.

@@c) Veicoli a braccia

L'art. 20 c.s., nel dare la definizione dei veicoli, stabilisce che per tali s'intendono le macchine guidate dall'uomo e circolanti su strada, escluse quelle sprovviste di motore per uso di bambini o invalidi; e se anche è vero che ai sensi dell'art. 21 stesso codice, relativo alla classificazione dei veicoli, rientrano tra questi anche i veicoli a braccia, che a norma del successivo art. 22 sono quelli spinti o trainati dall'uomo, deve pur sempre trattarsi di macchine, non necessariamente a trazione meccanica, elettrica o animale, che tuttavia siano funzionalmente destinate alla circolazione su strada. La carriola munita di una sola ruota posta anteriormente, non è una macchina ma un attrezzo di lavoro, e ad essa pertanto non può essere attribuita la qualifica di veicolo.

    Cass. pen., sez. IV, 14 novembre 1986, n. 12782 (ud. 24 giugno 1986), Petrini.

Anche il veicolo spinto a mano (nella specie, carrettino adibito al trasporto di giornali) deve essere considerato veicolo a braccia ai sensi dell'art. 22 c.s. e quindi deve essere qualificato veicolo ai fini dell'applicazione dell'art. 2054 c.c..

    Cass. civ., sez. III, 30 ottobre 1978, n. 4965, Falchetti c. Gotti, in questa Rivista 1979, 142.

Deve ad ogni effetto considerarsi veicolo quello spinto o trainato dall'uomo. In tal caso sia il veicolo che l'uomo costituiscono due elementi di un unico veicolo circolante. Ne consegue che, in caso di investimento o collisione, è del tutto irrilevante che l'uomo sia urtato prima o dopo il carretto.

    Cass. pen., sez. IV, 1 dicembre 1964, Raffo.

In tema di evento colposo da circolazione stradale anche se per i veicoli a braccia, indicati dall'art. 21, lettera a), c.s., non sono previsti come obbligatori dispositivi di segnalazione luminosa, pur tuttavia sui conducenti di tali veicoli, come su tutti gli utenti della strada, incombono i generali obblighi di comportarsi in modo da non recare pericolo o intralcio per la circolazione (art. 101 c.s.). (Nella specie è stata accertata la necessità, data l'oscurità causata dal tempo di notte e per di più dalla nebbia, dell'uso di qualsiasi mezzo che segnalasse la presenza del carretto, poiché se esso fosse stato reso più visibile, il suo investimento sarebbe stato evitabile).

    Cass. pen., sez. IV, 4 giugno 1990, n. 8064 (ud. 25 gennaio 1990), Cavara.

La vigente normativa della circolazione, mentre prescrive con l'art. 36 del c.s. quali debbano essere i dispositivi di segnalazione dei veicoli a trazione animale, nulla dispone per i veicoli a braccia, pur rientrando questi nell'ampia ca-Page 250tegoria dei veicoli, alla stregua della classificazione contenuta negli articoli 21 e 22 della legge. Da ciò discende che la segnalazione dei veicoli a braccia in ore notturne è unicamente condizionata dall'avvistabilità dell'ingombro, in applicazione del generale principio in virtù del quale l'utente della strada ha l'obbligo assoluto di comportarsi in maniera da non creare situazioni di pericolo.

    Cass. pen., sez. IV, 19 settembre 1980, n. 9667 (ud. 12 maggio 1980), Orsi.

@@d) Velocipedi

In tema di circolazione stradale, la persona che procede su una bicicletta, pur senza azionare i pedali ma spingendosi con i piedi per terra, va considerata «ciclista» e non «pedone» e deve osservare tutte le relative norme di circolazione. Tale modalità di marcia non toglie al velocipede la qualità di veicolo, prevista dagli artt. 21 lett. c) e 23 c.s.

    Cass. pen., sez. IV, 22 marzo 1991, n. 3165 (ud. 7 febbraio 1991), Alberti.

La bicicletta condotta a mano non perde la qualifica di veicolo e i conducenti sono quindi tenuti ad uniformarsi alle norme che disciplinano la circolazione dei veicoli, e in particolare dei velocipedi, per cui devono procedere sulla destra della strada e in prossimità del margine destro di essa. In tal caso l'eventuale mancanza od inefficienza dei prescritti dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione non costituisce contravvenzione, perché anzi proprio una disposizione prevede (art. 586 regol. c.s.) che nelle dette condizioni i velocipedi non siano utilizzati ma solamente condotti a mano.

    Cass. pen., sez. IV, 3 aprile 1982, n. 3605 (ud. 11 febbraio 1982), Buson.

@@e) Ciclomotori

Non può considerarsi velocipede un veicolo munito di motore di cilindrata contenuta nei 50 cmc ma con le caratteristiche (potenza, peso del motore, velocità) di cui alle lettere b), c), d) dell'art. 24 c.s. (d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393) potenziate oltre il limite previsto. Infatti, sebbene nella Convenzione di Ginevra del 16 dicembre 1955, ratificata con L. 26 novembre 1957, n. 1195, che non rientra tra gli accordi internazionali immediatamente precettivi, non sia prevista espressamente la categoria dei ciclomotori e risultino parificati ai velocipedi quei veicoli muniti di motore ausiliario sino a 50 cmc, la disciplina relativa alla categoria dei veicoli, contenuta nell'attuale codice della strada dello Stato italiano, si discosta solo apparentemente da quella direttiva, perché sono considerati veicoli a motore (ciclomotori) quei veicoli muniti di motore ausiliario non superiore a 50 cmc, però connotati anche da altre caratteristiche previste dalla Convenzione di Ginevra genericamente (sempre che conservino, quanto alle modalità d'impiego, le caratteristiche normali dei velocipedi) ma non espressamente (potenza, peso del motore, velocità) ne deriva che l'eccesso di tali caratteristiche oltre i limiti fissati esclude la parificazione dei ciclomotori ai velocipedi, in quanto la loro struttura meccanica non consente che il loro impiego sia equiparato a quello dei velocipedi funzionanti a propulsione muscolare (comportandone, invece, l'inclusione nella categoria dei motoveicoli, di cui all'art. 21 del codice della strada).

    Cass. pen., sez. IV, 5 novembre 1986, n. 12376 (ud. 26 febbraio 1986), Buffon.

Non può ritenersi che si trovi in errore non colpevole e quindi scusabile a norma dell'art. 3, L. n. 683/1981, in ordine alla cilindrata del motore, chi circoli ad alta velocità con un ciclomotore che tale velocità non potrebbe raggiungere ove avesse il motore con la cilindrata originaria e non maggiorata.

    Pret. civ. Taranto 15 dicembre 1987, n. 559, Camerino c. Prefettura di Taranto, in questa Rivista 1988, 335.

L'errore del conducente di ciclomotore in ordine alla violazione delle caratteristiche del mezzo rispetto all'elencazione di cui all'art. 24 c.s. ed in riferimento al tipo omologato rende non punibile l'azione rispetto alle previsioni di cui agli artt. 58, 66, 79 e 80 c.s.

    Cass. pen., sez. IV, 12 febbraio 1975, n. 38, Paghi.

@@f) Autoarticolati

Colui il quale guida un autoarticolato ha l'obbligo inderogabile, se il veicolo procede scarico, di accorciare il convoglio, in quanto è tenuto a circolare in modo da non creare pericoli o intralci al traffico stradale. (La Cassazione ha chiarito che l'inadempimento di un tale obbligo non trova giustificazione nè con l'urgenza del conducente di rientrare in sede nè con l'erroneo convincimento da parte sua che il silenzio del militare di scorta a fare assolvere tale obbligo legittimi una simile condotta antigiuridica, essendo il governo dell'autoveicolo gestione esclusiva dell'autista che ne è il responsabile).

    Cass. pen., sez. IV, 26 maggio 1981, n. 4922 (ud. 18 febbraio 1981), Rovesta, in questa Rivista 1981, 568.

@@g)Autoveicoli per uso speciale

Il criterio differenziatore per distinguere gli autoveicoli per uso speciale (art. 26, lett. f codice stradale) dalle macchine operatrici va individuato nell'uso del veicolo e nelle sue caratteristiche strutturali, che dipendono dalle normali funzioni cui esso è destinato. (Nella specie, è stato ritenuto corretto il giudizio del giudice di merito che aveva qualificato macchina operatrice una pala meccanica).

    Cass. pen., sez. IV, 22 aprile 1974, n. 1020, Conterno, in questa Rivista 1975, 396.

L'elemento differenziatore tra autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici e macchine operatrici consiste nel fatto che i primi conservano per struttura, sagoma e meccanismi una...

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