DECRETO-LEGGE 22 gennaio 1999, n. 5 - Disposizioni urgenti in materia di elezioni delle rappresentanze unitarie del personale e di valutazione della rappresentativita' delle organizzazioni e confederazioni sindacali nel comparto "scuola"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, sottoscritto in data 7 agosto 1998; Considerato che il processo di attuazione dell'autonomia scolastica in corso ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, comportera' l'attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia agli istituti scolastici entro il mese di dicembre del 2000, con conseguente esercizio di nuove funzioni e competenze ed una diversa articolazione dei livelli ai quali e' prevista l'elezione delle rappresentanze unitarie del personale in base ai contratti e accordi collettivi vigenti; Preso atto che con il protocollo del 19 gennaio 1999, sottoscritto presso l'ARAN, le confederazioni CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL e UGL, che risultano largamente rappresentative nel pubblico impiego e che nel comparto "scuola" registrano l'adesione di una percentuale di dipendenti che si avvicina al 90 per cento del totale degli iscritti, dopo aver constatato che l'applicazione della citata legge n. 59 del 1997 realizzera' l'autonomia scolastica attraverso il dimensionamento della rete degli istituti scolastici, nonche' il riconoscimento ai capi di istituto della dirigenza con la connessa titolarita' dei poteri in tema di relazioni sindacali sulle materie demandate dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto per il quadriennio 1998-2001, hanno dichiarato di voler revocare le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie nel medesimo comparto gia' fissate per il 25-28 gennaio 1999 e di volere indire nuove elezioni dal 13 al 16 dicembre 2000, che a seguito della realizzata autonomia si terranno a livello di istituti scolastici identificati come sede di contrattazione integrativa in base alla disciplina prevista dal citato accordo del 7 agosto 1998, a condizione che il Governo, in via eccezionale, realizzi la contestuale e coerente proroga per il comparto "scuola" del periodo transitorio di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, anche per l'accertamento della rappresentativita' delle organizzazioni sindacali da ammettere alle trattative nazionali; Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di adeguare, limitatamente al comparto "scuola", le disposizioni transitorie di cui all'articolo 8 del decreto...

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