Brevi note su rappresentanza e rappresentatività sindacale, oggi in crisi
Autore | Mario Rusciano |
Pagine | 285-290 |
Brevi note su rappresentanza e rappresentatività
sindacale, oggi in crisi
M R
1. Il tema della rappresentanza collettiva, strettamente collegato a quello del-
la misurazione dell’effettiva forza rappresentativa delle organizzazioni sindacali,
è stato oggetto dell’attenzione di Bruno Veneziani, in particolare nella relazio-
ne alle Giornate di studio dell’A.I.D.La.S.S., nel 1989, pubblicata sul Giornale
di diritto del lavoro e delle relazioni industriali nello stesso anno (V,
1989).
Anche per me i problemi giuridici dell’organizzazione sindacale hanno sem-
pre avuto grande interesse (R, 1984 e 2003). Sul tema specico della
rappresentanza sono ritornato con un saggio del 1987, pubblicato nello stesso
Giornale, (R, 1987), grazie al quale Bruno, nella relazione ricordata,
ha dialogato con me in alcuni punti. Confesso che, mentre rileggo quelle pagine
(sue e mie), spontanee sorgono alcune (amare) considerazioni; sicché sono in-
dotto a ritornare qui, molto brevemente, su problemi che, oggi come oggi – e per
la verità già da qualche tempo – sono prepotentemente alla ribalta, a causa della
grave disgregazione in atto delle categorie giuridiche in esame.
2. Tra gli aspetti toccati da Veneziani, spicca la ricerca di un meccanismo
che fosse in grado – ferma restando l’inadeguatezza, già allora evidente, della
categoria civilistica della rappresentanza volontaria – di regolare il fenomeno
della rappresentanza degli interessi, tenendo conto delle diverse “funzioni” svol-
te dalle organizzazioni sindacali. È infatti difcile negare che alcune di queste
funzioni presuppongano una rappresentanza di tipo politico-istituzionale.
Ci si chiedeva, quindi, se il modello basato sulla maggiore rappresentativi-
tà presunta – adottato, oltre che dallo Statuto (ovviamente nella versione pre-
referendaria), anche da altre disposizioni, pur se in una logica non sistematica
– fosse adeguato allo scopo e in che termini si ponesse di fronte al criterio, di
derivazione costituzionale, che fa coincidere, quanto alla funzione contrattuale,
da considerare “tipica”, «il modello di rappresentanza […] con quello di rappre-
sentatività».
Ecco, su questo tema, e sulla percorribilità di strade diverse per il raggiun-
gimento di un equilibrio legislativo-sindacale, credo sia il caso di soffermarsi:
anche (e soprattutto) alla luce delle vicende – sia politico-legislative, sia endo-
sindacali – che si sono susseguite negli anni ed i cui effetti, oggi, sono al primo
posto nella lista dei (non pochi) problemi che afiggono i giuslavoristi.
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