Il rapporto tra il diritto e le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione Il diritto dell'informatica

AutoreLeonardo Bugiolacchi/Angela Viola
Pagine105-155

    Il presente scritto costituisce la rielaborazione, con l'aggiunta delle note, della relazione presentata al Convegno «L'informatica giuridica oggi». Sebbene il lavoro sia il frutto di una riflessione comune, l'introduzione, i par. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 si devono ad A. Viola, i par. 6 e 9 a L. Bugiolacchi. Le conclusioni sono state redatte da entrambi, mentre la postilla si deve ad A. Viola.


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@Introduzione

Lo studio del diritto dell'informatica può essere collegato a quegli aspetti giuridici e tecnico-giuridici relativi alle tecnologie dell'informazione e, nello specifico alla cd. «società dell'informazione». Se con l'informatica giuridica si è inteso fornire al diritto l'ausilio degli strumenti informatici, con ilPage 106 diritto dell'informatica si risponde all'esigenza, per certi aspetti complementare, di regolare giuridicamente fenomeni afferenti alla società digitale.

Il passaggio dall'informatica giuridica al diritto dell'informatica si è reso necessario dalla presenza di molteplici interventi legislativi avente a oggetto la regolamentazione dei nuovi fenomeni afferenti alla società dell'informazione.

L'evoluzione tecnologica, ormai acclarata, ha affiancato all'informatica giuridica un insieme di materie con spiccate valenze applicative in ambito giuridico: il diritto dell'informatica diviene, per ricordare soltanto alcune branche, diritto delle tecnologie dell'informazione, comprendendo in tal modo il diritto civile e penale delle telecomunicazioni, diritto amministrativo delle reti, il diritto dei mezzi di informazione, il diritto d'autore sulle opere multimediali, il diritto e commercio elettronico, tutela dei dati personali.

In altri termini, se l'avvento del computer ha determinato, in una prima fase, l'evolversi della c.d. informatica giuridica, lo sviluppo delle comunicazioni elettroniche in genere ha comportato l'elaborazione di un «diritto dell'informatica» ossia un complesso di norme diretto a regolare la nuova realtà1. Questa è la ricostruzione che Ettore Giannantonio operava alla fine degli anni '80, proseguendo con l'affermare che il diritto dell'informatica dovesse consistere in una serie di istituti appartenenti ai vari campi del diritto. In tale prospettiva si poteva parlare allora di un diritto amministrativo, costituzionale, privato, penale, processuale e internazionale dell'informatica. Da questa rappresentazione l'autore derivava che ciascun ambito di diritto potesse essere trattato «soltanto dallo specialista di quel determinato settore2».

Quando Giannantonio scriveva le parole appena riportate l'ordinamento giuridico non aveva ancora conosciuto interventi aventi a oggetto l'informatica, e la c.d. rivoluzione digitale era ancora ben lungi dal suo avvio, e l'incidenza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sulla realtà socio-economica era ancora minima (in quell'epoca, tanto per fare un esempio, addirittura negli Stati Uniti Internet rappresentava ancora, prevalentemente, un network accademico).

Questo iniziale approccio sistematico e settoriale del diritto dell'informatica presentato dall'autore come quel complesso di norme legislative,Page 107 di decisioni giurisprudenziali e di letteratura giuridica in materia, poneva già allora il problema dell'esistenza stessa e dell'opportunità di questa nuova materia del diritto e, conseguentemente della sua autonomia. La discussione circa l'opportunità e la necessità di un intervento volto alla autonomia di tale materia, risultava collegata, come lo stesso Giannantonio riferiva, al «riconoscimento legislativo» della particolare natura dell'attività automatizzata3.

Il quadro è però radicalmente mutato, soprattutto dalla metà degli anni '90, con una velocità sempre più sorprendente.

Appare evidente che oggi, a oltre vent'anni di distanza, questa impostazione vada rivisitata, alla luce dei numerosi cambiamenti che si sono registrati sia in ambito informatico, che economico, e infine giuridico.

@1. Evoluzione nell'ambito dell'informatica giuridica: alcuni esempi

Questa evoluzione non può stupire. Sotto il primo profilo, basti tener presente la cd. «legge di Moore».

Gordon Moore, nel 1965, aveva constatato che la capacità dei microprocessori (chip) era pressoché raddoppiata ogni anno tra il 1959 e il 1965: l'autore ipotizzò che tale tendenza avrebbe proseguito e così è stato. Nel 1975, lo stesso autore ha ridimensionato il ritmo di crescita a 18 mesi, per precisare poi, vent'anni dopo, nel 1995, che probabilmente la crescita della densità dei microprocessori e dunque la capacità delle prestazioni potrebbe raggiungere, nel 2017, il limite fisico della dimensione degli atomi4.

In termini più semplici, la legge di Moore evidenzia che al crescere della potenza dei processori, il costo degli stessi diminuisce: con il passare del tempo, c'è una proporzione inversa tra le caratteristiche tecniche diPage 108 performance e il prezzo degli strumenti informatici, tanto più migliorano tali caratteristiche, tanto più si riduce il loro costo, secondo un'analisi economica della produzione.

La combinazione di questi due fattori ha determinato una rapidità nella diffusione del fenomeno che ha superato le aspettative iniziali, tanto che strumenti che inizialmente erano da considerarsi di esclusiva accessibilità da parte di pochi addetti ai lavori, sono oggi divenuti beni di consumo di utilizzo quotidiano.

Ad esempio, in Italia, possiamo riscontrare un evidente cambiamento nella percezione di tali strumenti informatici, che, in diversa misura, hanno conquistato uno spazio nel cd. «paniere dei beni», tale da aver determinato già per il 2004, tra i non addetti ai lavori, una copertura pari quasi al 50% rispetto all'acquisto di personal computer e, addirittura del 73%, rispetto all'acquisto di telefoni cellulari5.

A ciò va aggiunto che l'informatica stessa si è arricchita nel tempo di ulteriori elementi quali ad esempio la telematica6 e la convergenza multimediale, che descrive la confluenza di comunicazione di dati e telecomunicazione (un tempo due mondi separati) in un'unica rete integrata con applicazioni e servizi nuovi7.

L'evoluzione della convergenza multimediale nasce proprio a seguito delle profonde trasformazioni nelle tecniche di trasmissione, basti pensare all'integrazione tra reti cellulari, reti digitali terrestri e reti satellitari e che, disponendo di un'alta velocità trasmissiva compatibile con la rete Internet e i servizi multimediali, consente di ricevere ogni genere di mes-Page 109saggi, compresi quelli radiotelevisivi. Questa dinamica evolutiva del concetto di informatica configura la trasformazione della società, che oggi è divenuta a pieno titolo «società dell'informazione»8.

@2. Caratteristiche della società dell'informazione

Per descrivere la società dell'informazione occorre far riferimento ai due concetti cardine che la connotano e che sono tra essi strettamente connessi: l'informazione e la comunicazione.

La coesione dei due concetti con l'ausilio delle nuove tecnologie ha trasformato il settore dell'IT (Information Technology) in ICT (Information and Communication Technologies) determinando, come si è visto, la trasformazione della società in società dell'informazione.

Le categorie distintive e peculiari di questo contesto possono essere sintetizzate nell'a-territorialità, real-time e virtualità.

L'a-territorialità rappresenta la mancanza di un vincolo di tipo territoriale e, di conseguenza statuale: infatti uno dei principi cardine, costituivi dell'ordinamento giuridico, quale la territorialità, perde la sua connotazione ontologica di fisicità divenendo nell'ambito della rete telematica un elemento virtuale.

Accanto alla perdita di fisicità spaziale, va registrata anche la mancanza di un riferimento temporale fisico: le transazioni e ogni tipo di comunicazione avvengono real-time. Ciò significa che una volta realizzata la manifestazione di volontà e il suo effetto tradotto in azione, lo spazio di tempo che normalmente intercorre tra la comunicazione della manifestazione di volontà stessa e la relativa ricezione viene a essere annullato dalla tecnologia. La ricezione è virtualmente contestuale rispetto al momento della comunicazione, in altri termini comunicazione e ricezione avvengono nelPage 110 cd. «tempo reale», perché la tecnologia ha di fatto eliminato il tempo fisico della trasmissione che avviene in maniera simultanea e immediata.

Se dunque lo spazio e il tempo divengono un elemento virtuale, ciò solleva il problema dell'identificazione da parte dell'interprete del principio temporale e spaziale di riferimento giuridico: questo al fine di individuare la fattispecie giuridica, attraverso la sua qualificazione, e, di conseguenza, il diritto da applicare.

In termini economici, invece, il processo di integrazione delle «tecnologie dell'informazione e della comunicazione», richiede un intervento giuridico diretto a regolamentare il sistema socio-economico, visti gli imponenti interessi economici connessi allo sviluppo dell'innovazione tecnologica.

In questo caso, infatti, il diritto, e proprio il diritto dell'informatica, è chiamato a fornire un contributo rilevante, soprattutto anche rispetto allo stesso concetto di rete, dietro al quale sono forti gli interessi economici coinvolti.

Basti pensare, ad esempio, alle dimensioni delle cd. «reti transeuropee», che devono consentire l'interconnessione tra gli Stati Membri in materia di trasporto, energia e telecomunicazioni, in prospettiva integrata, per ampliare e rafforzare il mercato interno, nel rispetto degli obiettivi della politica di coesione economica e sociale comunitaria e all'interno di un quadro normativo di riferimento comune9.

Appare evidente che tale fenomeno necessiti di una disciplina trasversale che tenga conto delle specificità dei singoli canali del sistema di reti, mantenendo al tempo stesso una unitarietà di fondo.

Tutto ciò può essere assicurato soltanto dal riconoscimento dell'esistenza di una disciplina unitaria come il...

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