Il rapporto di lavoro: natura, soggetti, caratteri

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine81-107
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Capitolo 3
3
IL RAPPORTO DI LAVORO:
NATURA, SOGGETTI, CARATTERI
1
La fonte del rapporto di lavoro
Dopo aver analizzato le varie tipologie contrattuali, occorre adesso soffer-
marsi sulla fonte del rapporto di lavoro, sciogliendo il nodo relativo all’ori-
gine contrattuale o meno di tale rapporto.
Il problema si pone in quanto, soprattutto in passato, sono state avanzate tesi
volte a negare che l’origine del rapporto di lavoro debba essere rinvenuta nel
contratto (tesi acontrattualistiche), a fronte, invece, di un’impostazione
per la quale la fonte del rapporto di lavoro non può che essere contrattua-
le, nonostante il codice civile non fornisca alcuna def‌inizione del contratto
di lavoro, limitandosi a disciplinare il rapporto che ne scaturisce.
All’interno dell’impostazione acontrattualistica, è possibile rinvenire i se-
guenti f‌iloni di pensiero:
- la teoria istituzionalistica, la quale, conf‌igurando l’azienda quale co-
munità necessaria di cui, sia pure con ruoli diversi, fanno parte il datore di
lavoro e il lavoratore, esclude che il rapporto di lavoro abbia natura contrat-
tuale, in quanto gli obblighi e i diritti tipici del rapporto di lavoro derivano
(non dal contratto, ma) dall’inserimento del lavoratore nell’impresa, che è
fonte autonoma di diritti e obblighi;
- la teoria della prestazione di fatto, sostenuta da quanti, facendo leva sull’art.
2126, 1° comma, c.c. (“La nullità o l’annullamento del contratto non produce
effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione”), sostengono che il
rapporto di lavoro trae origine dalla prestazione di fatto del lavoratore, indipen-
dentemente dall’esistenza di un contratto. In altri termini, se i normali effetti del
rapporto di lavoro subordinato si producono come conseguenza dell’esecuzione
della prestazione, nonostante la nullità o l’annullamento del contratto, si deve
ammettere che fonte del rapporto è non il contratto ma la prestazione di fatto.
Le teorie suesposte sono però respinte dalla dottrina dominante che, seguita
dalla giurisprudenza, si fa portatrice di concezioni contrattualistiche, in-
dividuando la fonte del rapporto di lavoro nel contratto.
La teoria acontrattualistica è stata, infatti, def‌initivamente abbandonata, lascian-
do il campo alla tesi della natura contrattuale del rapporto, fondata sulla corri-
spettività delle convenute prestazioni e sul contrasto delle rispettive posizioni.
NOZIONI INTRODUTTIVE. IL RAPPORTO DI LAVORO
Parte I
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Sicura espressione di tale conf‌igurazione è lo Statuto dei lavoratori (L. n.
300/1970), che presuppone la non eliminabile conf‌littualità tra l’imprendi-
tore e il lavoratore.
Altrettanto inaccettabile la tesi che ravvisa il fondamento normativo della
natura acontrattuale del rapporto nell’art. 2126 c.c.
È stato chiarito, dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Cass. n. 2341/1978),
che tale norma non equipara il rapporto di lavoro invalido a quello valido
e neppure regola lo svolgimento di un rapporto in atto: essa disciplina
soltanto gli effetti di una vicenda contrattuale già svoltasi e per il fatto
che si sia svolta, attribuendole eff‌icacia limitatamente al periodo della
sua durata, nell’intento di evitare che la portata retroattiva della sentenza
di nullità o di annullamento giochi a sfavore di chi ha reso quella pre-
stazione.
La norma, quindi, è diretta soltanto a evitare che i diritti maturati dal lavo-
ratore nel periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione siano pregiudicati
dalla nullità o dall’annullamento del contratto (Persiani-Proia).
2
La natura di scambio del contratto
di lavoro
Accertato che il rapporto di lavoro sorge sulla base della stipulazione di un
contratto, occorre stabilire quale sia la natura giuridica di quest’ultimo.
Secondo alcuni, si tratta di un contratto associativo, che realizza una co-
munione di scopo tra le parti (datore di lavoro e lavoratore) in vista del per-
seguimento di un interesse comune a entrambe, in primo luogo l’interesse
comune alla prosperità dell’impresa.
Altri autori, invece, fanno riferimento alla f‌igura del contratto di adesione,
le cui clausole sono predisposte unilateralmente dal datore, essendo il lavo-
ratore solo libero di aderire o meno.
L’opinione prevalente opta, invece, per la tesi del contratto di scambio,
per cui i diritti del prestatore di lavoro subordinato derivano dall’esecuzione
della prestazione lavorativa e dall’inserimento di questa prestazione nell’or-
ganizzazione del lavoro.
Nell’ambito dei contratti di scambio, alcuni autori riconducono il contratto
di lavoro alla compravendita, attribuendo alle energie lavorative la natura
di beni immateriali che si staccano dalla persona del prestatore e che co-
stituiscono, dunque, l’oggetto dello scambio.
Tuttavia, è facile porre in evidenza l’impossibilità di scindere le energie lavo-
rative dalla persona del lavoratore; da ciò deriverebbe, a voler accogliere la

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