Il rapporto di lavoro del dirigente pubblico

AutoreUmberto Carabelli - Maria Teresa Carinci
Pagine127-136

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@5.1. Contrattualizzazione della dirigenza pubblica e fonti di disciplina del rapporto

Si è già sottolineato come la contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici, realizzata nella prima fase della riforma per i soli dirigenti di seconda fascia, sia stata poi completata in occasione della seconda fase, con la sua estensione ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, in precedenza mantenuti in regime pubblicistico. si è, inoltre, accennato a come la disciplina della dirigenza, riordinata nel capo II del titolo II del D.Lgs. n. 165/2001, abbia successivamente subito ulteriori, significativi interventi riformatori, operati con la tecnica della novellazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001 (§ 2.3.3). Ciò testimonia come sia impossibile pensare che si possa realizzare compiutamente, mediante un unico provvedimento legislativo, una riforma radicale della dirigenza pubblica italiana, la quale non può che essere frutto di un più lungo, progressivo e complesso percorso.

L’introduzione della fonte contrattuale – contratto collettivo e contratto individua le – accanto a quella legislativa, per la regolazione del rapporto dirigenziale, ha rice- vuto l’avallo della Corte costituzionale, che ha più volte ribadito l’assenza, nella Costituzione, di una opzione in favore della natura pubblica, piuttosto che di quella privata, del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ivi compreso quello dei dirigenti. Non esistono pertanto, in materia, vincoli costituzionali per il legislatore statale, data la piena compatibilità con la natura contrattuale del rap- porto di lavoro dell’esercizio di una pubblica funzione1 (§ 2.3.3).

Ciò premesso, è da notare che, accanto alla disciplina fondamentale della dirigenza pubblica, contenuta nel D.Lgs. n. 165/2001, applicabile nella sua interezza alla dirigenza statale-ministeriale2, vi sono discipline speciali riguardanti profili – più o meno rilevanti e numerosi, a seconda dei casi – del rapporto di lavoro dirigenziale in altri settori della p.a., in particolare di quella sanitaria, scolastica, regionale e locale. si tratta di normative quasi sempre contenute in fonti legislative statali, tranne che nel caso peculiare della dirigenza regionale, la cui fonte è la legge regionale. Ciò per effetto dell’ampliamento, dal 20013, della potestà legislativa delle Regioni per gli aspetti ordinamentali-organizzativi del rapporto dei dirigenti4 (§ 2.6). Da questo consegue che la disciplina del D.Lgs. n. 165/2001 si applica alla dirigenza di livello non statale solo Page 128 ove manchi una specifica regolamentazione dell’istituto; fermo restando che sono in ogni caso vincolanti per tutte le dirigenze i principi generali in materia dettati dal predetto decreto, essendo previsto un espresso obbligo di adeguamento ad essi da parte di tutte le amministrazioni5.

@5.2. L’accesso al ruolo

In ogni amministrazione dello stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica6.

L’accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla scuola superiore della pubblica Amministrazione (sspA)7. Il rapporto di lavoro del dirigente si instaura, poi, mediante la stipula, da parte dell’amministrazione, di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con il vincitore del concorso.

Al concorso per esami possono essere ammessi: a) i dipendenti di ruolo delle pp.aa., muniti di laurea, con almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione, con almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea (per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni); b) i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 165, muniti del diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; c) coloro che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea; d) i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. I vincitori del concorso, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, hanno l’obbligo di frequentare un ciclo di attività formative organizzato dalla sspA, della durata massima di dodici mesi.

Al corso-concorso selettivo di formazione possono, invece, essere ammessi: a) soggetti muniti di laurea, nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricer- b) dipendenti di ruolo delle pp.aa., muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; c) dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate per i dipendenti pubblici nel caso di concorso per esami, secondo modalità individuate con D.p.C.M., che siano muniti del diploma di laurea e abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all’interno delle strutture stesse. Il corso ha la durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame–concorso finale.

Per quanto riguarda, invece, l’accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia – fermo restando che in questa transitano i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti per un periodo di almeno cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale8 – esso avviene, per il 50% dei posti che si rendano disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni9. Al concorso per titoli ed esami possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pp.aa., che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali, e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell’amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza stabiliti con D.p.C.M. I vincitori del concorso, anteriormente al conferimento dell’incarico, sono tenuti all’espletamento di un periodo di formazione, di almeno sei mesi, anche non continuativi, presso uffici amministrativi di uno stato dell’UE o di un organismo comunitario o internazionale, scelti dal vincitore tra quelli indicati dall’amministrazione. Al termine di tale periodo è prevista, da parte degli uffici, una valutazione del livello di professionalità acquisito, che equivale al superamento del periodo di prova necessario per l’immissione in ruolo.

@5.3. La disciplina degli incarichi dirigenziali. Lo spoils system

Il rapporto di lavoro dirigenziale si caratterizza per il susseguirsi dell’attribuzione al dirigente – nel corso del rapporto a tempo indeterminato instaurato con il contratto individuale di cui si è detto – di incarichi a tempo determinato10, mediante i quali viene specificato il contenuto concreto dell’attività del dirigente.

Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute nonché Page 130 delle esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, attinenti al conferimento dell’incarico.

A tal fine, l’amministrazione: rende conoscibili, anche mediante pubblicazione...

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