DECRETO 20 marzo 2008 - Riduzione del prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto, sulle indennita'' equipollenti e sulle altre indennita'' e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all''articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 514, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo cui il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennita' equipollenti e sulle altre indennita' e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1 aprile 2008, e' ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per l'anno 2008 e a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009;

Visto, in particolare, il medesimo comma 514 del citato art. 2 della legge n. 244 del 2007, che demanda al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di individuare, con apposito decreto di natura non regolamentare, da emanare entro il 31 marzo 2008, i criteri per attuare la predetta riduzione di prelievo;

Visto l'art. 19 del Tuir che individua i criteri di tassazione delle indennita' di cui al citato art. 17, comma 1, lettera a), del medesimo Tuir nonche' le modalita' di riliquidazione da parte degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui ai fini della tassazione dei trattamenti di fine rapporto, delle indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui al citato art. 17, comma 1, lettera a), del Tuir, si applicano le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, se piu' favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, gli articoli 23, comma 2, lettera d) e 29, comma 1, lettera d), concernenti gli adempimenti dei sostituti d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto, delle indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del citato Tuir;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente il regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto...

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