Il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale di lavoro

AutoreValerio Speziale
Pagine295-300
Il rapporto tra contratto collettivo
e contratto individuale di lavoro
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1. Nella sua ampia e approfondita attività di ricerca scientica Bruno Ve-
neziani ha analizzato anche il contratto collettivo. L’argomento è stato trattato
dall’autore soprattutto nella dimensione comparata, ma con ovvio riferimento
anche alla disciplina nazionale. Per questa ragione vorrei svolgere qualche breve
riessione sulla relazione tra contratto collettivo e rapporto di lavoro. Il tema, a
buon diritto appartenente alla storia del diritto del lavoro, è tornato di attualità.
Infatti, la tradizionale funzione inderogabile in pejus dell’autonomia collettiva
è stata recentemente messa in discussione sostenendo che il contratto è «geneti-
camente derogabile» (M, 2008, 45 ss.) e, comunque, modicabile dalle parti
del rapporto di lavoro sia in senso migliorativo che peggiorativo (R, 2011,
216 – 217). Mentre, al contrario, si è ribadito che l’inderogabilità è un effetto na-
turale che scaturisce dall’iscrizione al sindacato e dalla prevalenza dell’interesse
collettivo su quello individuale (C, 2008, 61 ss.).
Le tesi che hanno cercato di trovare un fondamento alla inderogabilità del
contratto collettivo sono innumerevoli e fondate su diversi presupposti (mandato
irrevocabile, teorie associative, art. 2113 c.c., art. 2077 c.c, artt. 39 e 36 Cost.,
«gestione accorpata» dei rapporti di lavoro con un contratto plurilaterale, prin-
cipi di auto tutela ed effettività ecc.). La giurisprudenza, invece, da molti anni
ha dato vita ad un vero e proprio «diritto vivente» basato sulla costante appli-
cazione dell’art. 2077 c.c. Mi sembra, peraltro, che tutte queste interpretazioni
non tengano conto della evoluzione normativa che si è realizzata in epoca post
costituzionale. Da un lato, infatti, si sono moltiplicate le disposizioni di carattere
generale che presuppongono l’inderogabilità del contratto collettivo o ne rico-
noscono implicitamente tale effetto (art. 2113 c.c, art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., art.
829, u.c., c.p.c., art. 420 bis c.p.c). Si pensi, ad esempio, alla norma che consente
il ricorso per cassazione per violazione dei contratti collettivi. L’art. 360, c. 1, n.
3 c.p.c, infatti, implica che le disposizioni in essi contenute non possono essere
liberamente modicate dalle parti del rapporto di lavoro e sono quindi inderoga-
bili (tanto che la loro violazione può essere oggetto di impugnazione dinanzi alla
Suprema Corte). Inoltre, vi sono moltissimi interventi legislativi di settore che
qualicano il contratto collettivo come inderogabile. È il caso delle disposizio-
ni che considerano i trattamenti economici e normativi previsti dall’autonomia
collettiva come minimi di disciplina o prevedono che la retribuzione ivi stabilita

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