Rapporti tra il locatore e il subconduttore

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine207-209

Page 207

Le massime qui riprodotte sono state tratte dalla banca-dati della casa editrice La tribuna e - straordinariamente - dalla edizione 2010 da il nuovissimo codice delle locazioni (a cura di CORRADO SFORZA FOGLIANI; STEFANO MAGLIA) Ed. La Tribuna; quelle della Corte di Cassazione senza l`indicazione degli estremi di pubblicazione sono massime ufficiali del c.e.d.

■ Nei confronti del subconduttore, ai sensi del terzo comma dell’art. 1595 c.c., esplica efficacia, anche di titolo esecutivo, la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore e pur nell’assenza in giudizio di quegli perché il diritto del subconduttore deriva ed è condizionato da quello del conduttore; pertanto il locatore non può da un lato affermare la validità e la persistente efficacia del contratto con questi, e dall’altro chiedere il rilascio dell’immobile al subconduttore.

    * Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 1998, n. 212, Galleria d’Arte antica il Sagittario srl c. Montebugnoli. [RV511474]

■ Poiché il locatore ha azione diretta, ex art. 1595 c.c., contro il subconduttore per il risarcimento dei danni da questo arrecati alla cosa locata, a maggior ragione deve ritenersi che di detta azione sia titolare il sublocatore, il quale ne risponde verso il locatore.

    * Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 1977, n. 4322

■ Il sublocatore può proporre nei confronti del subconduttore l’azione diretta alla cessazione della proroga legale per urgente e improrogabile necessità, né è consentito al subconduttore di opporre il divieto di sublocazione, essendo tale subconduttore terzo nel rapporto tra locatore e sublocatore, ed essendo carente d’interesse - e anzi avendo interesse contrario - in quanto il divieto di sublocazione dà diritto al locatore di ottenere la risoluzione del rapporto di locazione con la conseguente risoluzione di quello di sublocazione.

    * Cass. civ., sez. III, 10 dicembre 1979, n. 6413

■ In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, poiché gli artt. 67 e 71 della L. 27 luglio 1978, n. 392 - rispettivamente concernenti i contratti soggetti e non soggetti a proroga — contengono un esplicito rinvio all’art. 27 della medesima legge, il quale disciplina la durata oltre che delle locazioni anche delle sublocazioni, è da ritenere che anche a questi ultimi contratti sia applicabile la disciplina transitoria di cui alla L. n. 392 del 1978, con la conseguenza che anche i contratti di sublocazione usufruiscono del prolungamento ex lege della loro durata convenzionale, fermo restando il disposto di cui all’art. 1595 cod. civ. — non derogato dalla L. n. 392 del 1978secondo cui, in applicazione del principio generale resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis, la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore.

    * Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 1990, n. 1260, Cirulli c. Soc. Inter-national Auto, in Arch. loc. e cond. 1990, 503.

■ Poiché la subconduzione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione, la sentenza pronunciata per qualsiasi ragione (nullità, risoluzione, scadenza della locazione, rinuncia del conduttore-sublocatore al contratto in corso) nei confronti del conduttore esplica nei confronti del subconduttore, ancorché, rimasto estraneo al giudizio...

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