Rapporti giurisdizionali con autorità straniere

AutoreIsabella Iaselli
Pagine1171-1241

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@Titolo I. Disposizioni generali

La dottrina (Amelio) ha evidenziato la volontà politica, manifestata da molti Stati europei, di costituire una sorta di spazio di libertà, di giustizia e di sicurezza europeo, avente alla base un modo di procedere unitario, in un’ottica di rapporti transnazionali di cooperazione di carattere non solo economico e politico, ma anche giudiziario per la lotta al crimine che ha assunto dimensioni e caratteristiche mondiali.

In tale ottica, si è dato vita all’Agenzia mondiale sulla droga, nonché a sempre più intensi collegamenti fra gli Stati per la repressione di determinati delitti; si pensi all’istituzione dell’Europol, all’istituzione dei tribunali internazionali, alla convenzione Ocse riguardante le condotte dei funzionari stranieri nel compimento delle operazioni economiche internazionali, all’istituzione della cd. Superprocura europea ed alla recentissima normativa sul mandato di cattura europeo dettata dalla l. 22-4-2005, n. 69 (? 745).

Va premesso che le convenzioni internazionali non hanno diretta efficacia nel nostro ordinamento, ma devono essere recepite mediante leggi di esecuzione e di ratifica le quali, ai sensi dell’art. 11 Cost., assumono, nella gerarchia delle fonti del diritto, un grado superiore alla legge ordinaria; invero, la norma stabilisce il principio per il quale l’Italia consente, a condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni.

Va citato, altresì, il Trattato firmato il 29-10-2004 a Roma con il quale i Paesi europei hanno adottato la Costituzione europea nella quale sono fissati i principi fondamentali dell’Unione europea e gli obiettivi da perseguire nei vari settori, tra i quali quello della cooperazione giudiziaria in materia penale (? 733). Il testo del Trattato costituzionale europeo unifica, in un documento organico, tutti i precedenti trattati tra gli Stati europei, ma per entrare in vigore dovrà essere ratificato dai 25 paesi membri dell’Unione e, fino a quel momento, sono efficaci i trattati adottati e ratificati.

Tra le più recenti leggi di ratifica adottate sono da ricordare la legge 27-5-1999, n. 197, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione raggiunto tra gli Stati aderenti all’Accordo di Schengen, la legge 5-10-2001, n. 367, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e Svizzera, che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20-4-1959 con modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale, la legge 14-2-2003, n. 34, di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15-12-1997.

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696 · Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale

  1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l’esecuzione all’estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi alla amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale (1).

  2. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme che seguono.


    (1) Comma così sostituito dall’art. 9 della l. 5-10-2001, n. 367 (Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l’applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale).

    1 · PRIMAZIA DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI

    La normativa in esame afferma, in materia processuale, il principio della prevalenza delle convenzioni internazionali sulla disciplina nazionale, secondo il quale le norme interne, in materia di rapporti con autorità giurisdizionali straniere, sono applicabili in via sussidiaria, ovvero solo se mancano norme dettate da convenzioni internazionali.

    Occorre precisare, peraltro, che se viene in rilievo l’applicazione di disposizioni di trattato internazionale che disciplinano rapporti giurisdizionali con autorità straniere in materia penale - che, come si è detto, sono prevalenti sulle norme interne -, l’eventuale questione di legittimità costituzionale di esse va proposta denunciando le norme della legge di ratifica e di esecuzione del trattato e non quelle del trattato (Cass., IV, 13-9-1996).

    Di recente, inoltre, la legge 5-10-2001, n. 367 (cd. legge sulle rogatorie), ha introdotto, nel corpo dell’articolo in commento, un richiamo esplicito alla Convenzione di Strasburgo (1° comma). In conseguenza di tale richiamo, gli atti richiesti per rogatoria devono essere trasmessi in originale o in copie munite di certificato di conformità.

    2 · LA CONVENZIONE EUROPEA RATIFICATA CON LA LEGGE N. 215/1961

    La Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20-4-1959 tra Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Islanda, Israele, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia, fu ratificata dall’Italia con la legge 23-2-1961, n. 215. Nonostante il tempo decorso, rimane una delle più importanti convenzioni, in quanto fissa i principi ai quali gli Stati aderenti devono attenersi nell’applicazione dei trattati stipulati in precedenza e nell’adesione a nuovi trattati, che mai possono contrastare con le regole fissate dalla convenzione.

    L’art. 1 della Convenzione prevede l’impegno delle parti ad accordarsi reciprocamente per garantire l’assistenza giudiziaria più ampia possibile in qualsiasi procedura relativa a reati la cui repressione è, al momento della richiesta di assistenza, di competenza dell’autorità giudiziaria della parte richiedente.

    Sono esclusi dall’obbligo di assistenza giudiziaria i casi in cui la domanda si riferisca a reati politici o fiscali, nonché i casi in cui la parte richiesta giudichi che l’esecuzione della domanda costituisca pericolo per la

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    sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi essenziali per la sua nazione (? 698).

    L’art. 26 stabilisce che le parti contraenti possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi all’assistenza giudiziaria in materia penale solo al fine di completare le disposizioni della convenzione o per facilitare l’applicazione dei principi in essa contenuti; in via eccezionale, qualora tra due o più parti contraenti l’assistenza giudiziaria in materia penale sia regolata da una legislazione uniforme che prevede l’applicazione reciproca di misure di assistenza giudiziaria nei rispettivi territori, è consentito che le parti continuino ad osservare le regole del loro sistema nonostante le diverse disposizioni della Convenzione.

    Va, da ultimo, evidenziato che la normativa codicistica richiama altresì tutte le altre convenzioni internazionali alle quali l’Italia ha aderito, tra cui si ricorda la Convenzione di Londra del 19-6-1951, concernente lo statuto delle forze armate della NATO, ratificata con la legge 30-11-1955, n. 1335, oggetto di verifica costituzionale (v. oltre).

    La Corte costituzionale, con ordinanza 14-6-1973, n. 96, ha dichiarato l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della l. 30-11-1955, n. 1335, nella parte in cui dà esecuzione all’art. VII, par. 3, lett. c), della Convenzione di Londra del 19-6-1951, sollevata in riferimento all’art. 25 Cost. Nella motivazione si legge: "L’articolo VII della citata Convenzione... appare ispirat(o) al principio della obbligatorietà e territorialità della legge penale..., come risulta dall’art. VII, par. 3, della Convenzione ... La citata Convenzione, nel contemperare tale principio con quello della territorialità, anche al fine di evitare, nei casi di concorso di giurisdizione, un doppio giudizio, è ricorsa alla regolamentazione delle priorità nell’esercizio giurisdizionale, integrata dalla facoltà di rinuncia da parte di quelle autorità cui la priorità stessa è conferita. Pertanto, detta facoltà, il cui esercizio non è obbligatorio... appare rispettosa delle esigenze repressive proprie dello Stato di soggiorno. Lo spostamento di competenza che la rinuncia comporta avviene tra due organi giurisdizionali entrambi previsti a priori dai rispettivi ordinamenti e dalla impugnata legge interna che dà esecuzione alla Convenzione. Occorre a questo punto richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una Competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi posti in gioco dal processo. Pertanto la possibilità che in virtù della norma impugnata si verifichi, per le ragioni sopra indicate, lo spostamento di competenza a favore di altro giudice, anch’esso precostituito, non costituisce violazione dell’art. 25, 1° comma, della Costituzione".

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    @Titolo II. Estradizione

    L’ istituto dell’estradizione consente la consegna di una persona che risiede nel territorio di uno Stato ad un altro Stato in relazione ad un determinato provvedimento restrittivo al quale la medesima persona deve essere sottoposta, in quanto condannata a pena detentiva oppure raggiunta da misura cautelare nel corso del procedimento penale a suo carico.

    La dottrina (Gaito, Dalia, Ferraioli) distingue tra estradizione passiva, quando lo Stato riceve la richiesta e deve provvedere in ordine alla consegna dell’imputato, ed estradizione attiva, quando lo Stato formula...

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