I Rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare al vaglio della suprema corte

AutoreLuca Ariola
Pagine429-432

Page 429

Con la sentenza in rassegna la Corte di cassazione ha sancito il principio secondo cui, in caso di contemporanea pendenza di un procedimento disciplinare instaurato dinnanzi al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e di un giudizio penale riguardante la stessa persona ed avente ad oggetto i medesimi fatti, il primo non deve essere necessariamente sospeso in attesa della decisione che conclude il secondo. Tuttavia, nel caso in cui sia disposta la sospensione, essa produce effetto interruttivo istantaneo e non permanente del termine di prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare.

La vicenda è la seguente: un avvocato, nei cui confronti era stata esercitata azione penale per i reati di cui agli artt. 521, 542 n. 1 e 527 c.p., era stato sottoposto a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati competente, poiché i fatti addebitati al professionista erano stati ritenuti lesivi della dignità, della reputazione e del decoro dell'incolpato.

Con atto notificato il giorno 17 marzo 1992, il Consiglio, ritenuta l'opportunità, sospendeva il procedimento disciplinare in attesa della definizione del giudizio penale. Concluso quest'ultimo con sentenza ex art. 444 c.p.p., il Consiglio notificava all'interessato, in data 26 gennaio 1999, l'atto con il quale si disponeva la prosecuzione del procedimento disciplinare sospeso, il quale terminava a sua volta con la dichiarazione di responsabilità del professionista al quale veniva applicata la sanzione della cancellazione dall'albo. Avverso tale decisione l'incolpato ricorreva al Consiglio Nazionale Forense, il quale confermava la pronuncia rigettando, in particolare, l'eccezione di intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare, il cui termine è fissato in cinque anni dall'art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore). La decisione del C.N.F. veniva a sua volta impugnata dinnanzi alla Corte di cassazione, la quale si è pronunciata sulla vicenda mediante la sentenza che si annota,Page 430 resa a Sezioni Unite ai sensi dell'art. 56 del regio decreto citato.

Il Consiglio Nazionale Forense aveva rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione osservando che, essendo la sospensione del procedimento disciplinare necessaria conseguenza della instaurazione di un giudizio penale riguardante la stessa persona ed i medesimi fatti (ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 159, primo comma, c.p., da applicarsi analogicamente al procedimento amministrativo disciplinare), l'effetto interruttivo prodottosi avrebbe carattere permanente e non istantaneo.

Nella pronuncia che si annota la Cassazione osserva che la premessa dalla quale parte il Consiglio non è fondata, in quanto la sospensione del procedimento disciplinare, lungi dall'essere ineludibile effetto dell'esercizio dell'azione penale, rappresenta solo conseguenza eventuale di una scelta discrezionale dell'organo procedente. A tale scopo, la Corte ricostruisce complessivamente i termini della questione dal punto di vista sistematico e normativo, per concludere nel senso che dall'ordinamento processuale attualmente vigente non è possibile desumere l'esistenza di un principio di sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare contestuale al procedimento penale. La Cassazione argomenta l'assunto mutuando le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza in tema di rapporti tra azione civile ed azione penale, sul presupposto che tali arresti interpretativi siano adottabili anche in subiecta materia.

L'opinione non è però del tutto pacifica.

Non mancano pronunce, sebbene non particolarmente recenti, nelle quali si osserva che la sospensione del procedimento disciplinare - univocamente affermata dalla giurisprudenza nella vigenza del vecchio codice di procedura penale - deriva obbligatoriamente dalla contemporanea pendenza di un processo penale. In particolare, secondo tale orientamento, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT