DECRETO 1 marzo 2012 - Misure urgenti contro la diffusione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti delle patate provenienti dell''Egitto. Attuazione della Decisione 2011/787 del 29 novembre 2011. (12A05091)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, n. 98/57/CE, concernente la lotta contro la Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visti i decreti 20 dicembre 2002, 22 gennaio 2004, 11 gennaio 2005, 2 febbraio 2006, 25 gennaio 2007, 24 gennaio 2008, 11 dicembre 2008, 13 maggio 2010 e 4 marzo 2011 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recanti misure fitosanitarie d'emergenza contro la propagazione dell'organismo nocivo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto;

Visto il decreto decreto ministeriale 30 ottobre 2007 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali «Lotta obbligatoria contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. recepimento della direttiva della Commissione 2006/63/CE»;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2011/787/UE del 29 novembre 2011, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffusione di Ralstonia Solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti dell'Egitto;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, espresso nella seduta del 20 dicembre 2011;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 22 febbraio 2012;

Decreta:

Art. 1

Zone indenni da organismi nocivi

  1. L'introduzione di tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell'Egitto nel territorio della Repubblica italiana, e' consentita se questi sono coltivati nelle aree incluse nell'elenco delle aree indenni da organismi nocivi comunicato dalla Commissione europea, prima di ciascuna campagna di importazione e successivi aggiornamenti.

  2. Le aree indenni da organismi nocivi di cui al comma 1 comprendono un «settore» (unita' amministrativa gia' costituita comprendente un gruppo di «bacini») o un «bacino» (unita' irrigua) e sono identificate da un proprio numero di codice.

    Art. 2

    Prescrizioni relative ai tuberi di Solanum tuberosum L. da importare

  3. I tuberi di Solanum tuberosum L. da importare nel territorio della Repubblica italiana devono essere stati sottoposti in Egitto a un regime di controllo intensivo atto a verificare l'assenza di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Tale controllo verte su condizioni di crescita, ispezioni dei terreni...

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