DECRETO 30 ottobre 2007 - Lotta obbligatoria contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Recepimento della direttiva della Commissione 2006/63/CE.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro la Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 2000, recante Recepimento della direttiva n. 98/57/CE del Consiglio concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, del-l'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la direttiva della Commissione 2006/63/CE del 14 luglio 2006, che modifica gli allegati da II a VII della direttiva 98/57/CE del Consiglio concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

Considerata la necessita' di recepire la direttiva della Commissione 2006/63/CE del 14 luglio 2006 sopracitata;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 19 e 20 settembre 2007;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 30 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Finalita'

  1. Il presente decreto ha per oggetto il recepimento della direttiva 2006/63/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che modifica gli allegati da II a VII della direttiva 98/57/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro la Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

  2. Il presente decreto stabilisce i provvedimenti di natura fitosanitaria da adottare sul territorio della Repubblica italiana per la lotta all'organismo nocivo Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., gia' noto come Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, agente dell'avvizzimento batterico delle solanacee, con specifico riferimento alle piante ospiti elencate nell'allegato I, sezione 1.

  3. La lotta a Ralstonia solanacearum ha lo scopo di:

    a) localizzarlo e determinarne la distribuzione;

    b) prevenirne la comparsa e la disseminazione;

    c) prevenirne la propagazione ed attuare misure fitosanitarie ai fini della sua eradicazione qualora venga individuato.

    Art. 2.

    Monitoraggio ufficiale

  4. Ogni anno i Servizi fitosanitari regionali effettuano accertamenti ufficiali sistematici riguardanti la presenza di Ralstonia solanacearum nel materiale vegetale elencato in allegato I, sezione I. Nei casi in cui i Servizi fitosanitari regionali valutino elevato il rischio della presenza di Ralstonia solanacearum in una certa zona di produzione e vi sia la concreta possibilita' di disseminazione del patogeno da quella stessa zona, i Servizi fitosanitari regionali estendono i controlli sistematici ufficiali anche ad altri vegetali, comprese le solanacee spontanee ospiti, nonche' alle acque superficiali usate per l'irrigazione o l'irrorazione del materiale vegetale in questione e a quelle reflue di impianti di trasformazione o di confezionamento.

  5. La portata degli accertamenti mirati e' definita in funzione dei rischi identificati. I Servizi fitosanitari regionali possono inoltre effettuare accertamenti ufficiali per la ricerca di Ralstonia solanacearum in altri materiali, quali terreno di coltura, suolo e rifiuti solidi di impianti di trasformazione industriale o di confezionamento.

  6. Gli accertamenti ufficiali di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati:

    a) per il materiale vegetale elencato nell'allegato I, sezione I, secondo le indicazioni dell'allegato I, sezione II, punto 1;

    b) per le piante ospiti diverse dal materiale vegetale elencato, nonche' per le acque, comprese le acque reflue, in base a metodi appropriati e, se del caso, sono prelevati campioni da sottoporre a prove di laboratorio ufficiali o sotto controllo ufficiale;

    c) se del caso, su altri materiali in base a metodi appropriati.

    Inoltre i Servizi fitosanitari regionali, se del caso, stabiliscono per tali...

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