DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2007 - Approvazione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l''informazione e l''editoria e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., per l''offerta televisiva e radiofonica in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche' le norme di attuazione approvate con i decreti del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973 e 1° novembre 1973, n. 691, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevedono che la concessionaria del servizio pubblico effettui, sulla base di una apposita convenzione aggiuntiva stipulata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina nella provincia autonoma di Bolzano;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206 «Disposizioni sulla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione Italiana, nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 «Testo unico della radiotelevisione» con particolare riguardo all'art. 11 con il quale vengono confermate le competenze attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti, altresi' gli articoli 45 e 49 del medesimo testo unico della radiotelevisione che affida alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo fino al 6 maggio 2016;

Visto l'art. 31 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 1, comma 131, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui al terzo comma della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri e che il pagamento dei corrispettivi sia effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), con particolare riguardo al comma 1248 che proroga fino al 31 dicembre 2006 le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1997 recante l'approvazione della convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Ricardo Franco Levi sono delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria, ivi compresa l'attuazione delle relative politiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2006, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2006, registro n. 9, Presidenza, foglio n. 382, con il quale il cons. Paolo Peluffo e' nominato Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e titolare del centro di responsabilita' amministrativa n. 9 - «informazione ed editoria» - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2007, registrato dall'ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 12 luglio 2007 al n. 2112 con il quale il Capo del Dipartimento cons. Paolo Peluffo assegna al Capo dell'Ufficio per le politiche multimediali di comunicazione istituzionale e di sviluppo dell'emittenza radio-televisiva - cons. Maria Contento - la gestione dei capitoli indicati nel decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2006 che approva il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2007;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 6 aprile 2007 che approva il contratto nazionale di servizio pubblico stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la...

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