Il principio dell'oltre il ragionevole dubbio ed il controllo da parte della cassazione penale della motivazione delle sentenze di merito. Breve approccio al complesso problema

AutoreRanieri Felici
Pagine681-683

Page 681

@1. Rapido excursus giurisprudenziale in materia

È canone costante della giurisprudenza della Cassazione che la valutazione delle prove, debba avvenire secondo il principio del libero convincimento da parte del giudice, ancorato soltanto «alla necessità della indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, al fine di evitare che lo stesso trasmodi in un arbitrario uso di tale principio» 1.

Si è ritenuto di trarre tale principio dal primo comma dell'art. 192 c.p.p., sull'assunto che la espressione «valuta la prova» concede al giudice di merito una potestà ampiamente discrezionale, sia pure sorretta da alcuni limiti introdotti dalla norma stessa 2.

In particolare si è affermato che siffatta valutazione deve avvenire mediante una «costruzione logica, armonica e consonante con la realtà del processo in modo da attingere la verità limitata, umanamente accertabile e umanamente accettabile del caso concreto» 3.

Il sindacato della Cassazione si riconduce alla valutazione della logicità del ragionamento contenuto nella sentenza di merito, senza alcuna possibilità di rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione 4.

Ovviamente la Cassazione non potrà procedere ad una «rinnovata valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito» 5.

Logico corollario è che tra i vizi deducibili in Cassazione non è ricompreso il travisamento di fatto 6.

L'art. 606 comma 1, lettera e) consente il controllo del vizio di manifesta illogicità, sempre che si riconduca nella sostanza in una vera e propria carenza di motivazione 7. In conclusione, la mancanza di motivazione deve essere dedotta solo nei limiti voluti dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 606 non potendo essere fatta valere come inosservanza di una norma processuale stabilita a pena di nullità 8.

Risultato è che moltissimi ricorsi vengono dichiarati inammissibili, soprattutto dopo la istituzione della settima sezione detta anche sezione filtro.

@2. Introduzione da parte della dottrina nel nostro sistema processuale penale del principio dell'«oltre il ragionevole dubbio

In questo panorama assai ristretto in ordine alla valutazione delle prove da parte del Supremo Giudice penale, autorevole dottrina ha preso una posizione nettamente divergente rispetto a tale consolidato orientamento, assumendo che costituisce principio costituzionalmente garantito e conforme ai principi che tutelano i diritti dell'uomo, quello molto più garantistico «dell'oltre il (od ogni) ragionevole dubbio», essendo il criterio del libero convincimento una formula del tutto vuota e che si presta agli arbitri più gravi 9.

Gli argomenti sollevati da questa dottrina sono numerosi e degni della massima attenzione, ma che non possono essere qui riportati.

In estrema sintesi è affermato che si rinviene nel nostro diritto vivente ed in norme di diritto internazionale recepite anche come diritto interno il fondamento giuridico per una diversa valutazione della prova, che non si limiti all'applicazione del libero convincimento del giudice.

In conclusione parte della dottrina 10 afferma in modo categorico che questo nuovo canone costituisce regola probatoria e di giudizio indefettibile nel processo penale.

Le norme basilari per giungere a siffatta innovativa presa di posizione si rinvengono sia nella nostra costituzione e segnatamente nell'art. 27 comma 1 sulla responsabilità personale per fatto proprio, nel comma 2 dello stesso articolo, nell'art. 24 comma 2 sul diritto alla prova come espressione del diritto di difesa, nell'art. 111 commi 5, 6 e 7 sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, sia negli artt. 6 secondo comma della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, 14 secondo comma del «Patto internazionale sui diritti civili e politici» e in genere in tutte le norme che stabiliscono il principio della presunzione di innocenza, che sfocia nell'altro fondamentale canone in dubio pro reo.

Tale dottrina invoca anche decisioni della Giustizia Americana 11.

In sostanza si dimostra che la regola del giudizio «oltre il ragionevole dubbio» pretende «percorsi epistemologicamente corretti, argomentazioni motivate circa le opzioni valutative della prova, giustificazione razionale della decisione, standards conclusivi di alta probabilità logica in tema di certezza processuale, dovendosi riconoscere che il diritto alla prova, come espressione del diritto di difesa, estende il suo ambito fino a comprendere il diritto delle parti ad una valutazione legale, completa e razionale della prova» 12.

Infine questo principio si sostanzia nell'obbligo della motivazione della sentenza che deve assumere ilPage 682 carattere della completezza nel senso che deve costituire il rendiconto completo ragionato delle «risultanze probatorie», in modo che il Giudice possa dare una «giustificazione razionale delle conclusioni».

Ovviamente il controllo della motivazione della sentenza di merito da parte della Cassazione deve essere tale che venga assicurato il rispetto integrale del principio dell'«oltre il ragionevole dubbio».

@3. Cenno a contributi sul tema della dottrina spagnolo

La dottrina spagnola 13 ha preso in esame un dictamen del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite 14 che censura una decisione di inammissibilità di un ricorso per revisione presa dal Tribunale Supremo Spagnolo nel caso Gomez Vasquez 15.

Tale pronuncia fa applicazione dell'art. 14 quinto comma del «Patto internazionale sui diritti civili e politici» del 19 dicembre 1966, ratificato dalla Spagna con legge 13 aprile 1977 16.

Nel testo spagnolo così recita: «Ogni persona dichiarata colpevole di un delitto avrà diritto che la sentenza di condanna e la pena imposta siano sottoposte ad un tribunale superiore, conforme alla prescrizione contenuta nella legge» 17.

Orbene il Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite ha considerato nel caso concreto che sia stato eluso il principio del in dubio pro reo, dato che la sentenza di condanna e la pena a lui imposta non sono state riesaminate integralmente.

E così conclude «la inesistenza della possibilità che la sentenza di condanna e la pena inflitta all'autore siano riesaminate integralmente, come risulta dalla medesima sentenza di Cassazione citata..., limitandosi detta revisione agli aspetti formali e legali della sentenza, non si conforma alle garanzie che esige il paragrafo 5, art. 14 del patto. Di conseguenza all'autore è stato negato il diritto alla revisione della sentenza di condanna e della pena in violazione del par. 5 dell'art. 14 del patto».

Sulla base di tale dictamen dell'Onu si propone addirittura una riforma della legge processuale spagnola che regola il ricorso per cassazione con estensione dei poteri del Tribunale Supremo, Sala Secunda, in tema di riesame...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT