DELIBERA 29 novembre 2012 - Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell''articolo 45, comma 4, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. (Triennio 2013-2015). (Delibera n. 587/12/CONS). (12A13050)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 29 novembre 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI - Radio Televisione italiana S.p.a., nonche' delega al governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione», pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 104 del 5 maggio 2004, e, in particolare, l'art. 17;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», e, in particolare l'art. 45, comma 4, che prevede che con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorita' e dal Ministro dello sviluppo economico prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali;

Vista la propria delibera n. 614/09/CONS recante «Approvazione delle linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e dell'art. 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2010-2012, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2011, la cui scadenza e' fissata al 31 dicembre 2012;

Ritenuto di dover fissare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali, propedeutiche al rinnovo del contratto nazionale di servizio per il triennio 2013-1015;

Visto lo schema di linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo per il triennio 2013-2015 approvato dall'Autorita' nella riunione del 11 ottobre 2012 e trasmesso al Ministro dello sviluppo economico ai fini della definizione dell'intesa prevista dalla legge;

Vista la nota del Ministro dello sviluppo economico del 23 novembre 2012 con la quale sono state formulate osservazioni sul citato schema di provvedimento;

Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dal Ministro dello sviluppo economico con la citata nota del 23 novembre 2012 ai fini del perfezionamento dell'intesa prevista dalla legge;

Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

Delibera:

Art. 1

  1. Sono approvate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, riportate nell'allegato A alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale.

La presente delibera e' trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorita'.

Napoli, 29 novembre 2012

Il presidente: Cardani Il commissario relatore: Posteraro

Allegato A

alla delibera n. 587/12/CONS del 29 novembre 2012

LINEE-GUIDA SUL CONTENUTO DEGLI ULTERIORI OBBLIGHI DEL SERVIZIO

PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO AI SENSI DELL'ART. 45, COMMA 4,

DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE (TRIENNIO 2013-2015)

Premessa.

  1. Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (di seguito Testo unico), il servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidato per concessione a una societa' per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della societa' concessionaria. Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo unico la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidata, per la durata di dodici anni dalla entrata in vigore del citato decreto legislativo - cioe' fino al 2016 - alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a.

  2. L'art. 45, comma 2, del Testo unico,individua le attivita' che il servizio pubblico generale radiotelevisivo deve, comunque, garantire, in linea con le finalita', dettate dall'art. 7, comma 4, dello stesso Testo unico, di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, promuovere la lingua italiana e la cultura, salvaguardare l'identita' nazionale e assicurare prestazioni di pubblica utilita'. Le specifiche attivita' individuate dal citato art. 45, comma 2, sono le seguenti:

    1. la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della societa' concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;

    2. un numero adeguato di ore di trasmissione televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative, il cui numero di ore e' definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, escludendo dal computo di tali ore le trasmissioni di intrattenimento per i minori;

    3. la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b) in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggior ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;

    4. l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalita' indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse nazionale che ne facciano richiesta;

    5. la costituzione di una societa' per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle piu' significative produzioni nel panorama audiovisivo nazionale;

    6. la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

    7. la trasmissione gratuita dei messaggi di utilita' sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilita' delle strade e delle autostrade italiane;

    8. la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilita' della prima infanzia e dell'eta' evolutiva;

    9. la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;

    10. la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;

    11. la realizzazione nei termini previsti dalla legge delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;

    12. la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilita';

    13. il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'art. 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

    14. l'articolazione della societa' concessionaria in una o piu' sedi nazionali e in sedi di ciascuna regione e, per la regione Trentino Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

    15. l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge;

    16. la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalita' di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;

    17. la realizzazione di attivita' di insegnamento a distanza.

  3. Specifici obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo sono stabiliti dall'art. 44 del Testo unico, in materia di promozione della distribuzione e della produzione di opere europee e di produttori indipendenti.

  4. Il compito affidato dall'art. 45, comma 4, del Testo unico all'Autorita', d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, consiste nel fissare, prima di ciascun rinnovo del contratto di servizio, le linee-guida sul contenuto degli...

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