Disposizioni urgenti in relazione all'attivita' di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la ...

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione all'attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nei territori delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte; Considerata l'ineludibile esigenza di assumere iniziative straordinarie ed urgenti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi nonche' procedure atte ad individuare soluzioni finalizzate a realizzare lo smaltimento dei medesimi rifiuti dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio presenti sul territorio delle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte; Ritenuto che l'attuale situazione di rischio derivante dalla presenza sul territorio di tali rifiuti radioattivi e' caratterizzata da profili di maggiore gravita' in relazione alla situazione di diffusa crisi internazionale; Ritenuto, infatti, che il citato contesto internazionale ha profondamente modificato la strategia da seguire per la messa in sicurezza dei residui radioattivi, con particolare riferimento ai tempi di attuazione della medesima, determinando l'assoluta urgenza della sua immediata realizzazione; Considerato che la valenza degli interessi pubblici coinvolti rende indispensabile provvedere alla concentrazione in un unico centro decisionale dei poteri finalizzati al conseguimento dell'obiettivo della messa in sicurezza degli impianti a rischio, mediante la conservazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi in condizioni idonee a salvaguardare la salute della collettivita'; Ritenuto indispensabile, per quanto sopra esposto, assumere iniziative di carattere straordinario, che assicurino misure speciali di sicurezza dei materiali radioattivi al fine di tutelare interesse essenziale della sicurezza dello Stato; Ritenuto, quindi, che ricorrono nella fattispecie le imprescindibili condizioni di necessita' ed urgenza per imporre l'adozione di immediate misure finalizzate alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi presenti nei siti collocati sul territorio delle regioni sopra elencate, anche in vista dell'avvio a soluzione della problematica dello smaltimento dei predetti materiali; Acquisita l'intesa delle regioni interessate; Dispone

Art. 1.

  1. Nelle more della conclusione delle collaborazioni a programmi internazionali di smaltimento dei materiali nucleari, volte a definire la possibilita' di adottare azioni dirette al conseguimento dell'obiettivo dell'esportazione dei rifiuti radioattivi, il presidente della Societa' di gestione degli impianti...

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