DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2012, n. 153 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti forme di raccordo tra lo sportello unico per l''immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per l''organizzazione e l''esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo. (12G0174)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, concernente «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro»;

Visto il testo unico, delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, ed, in particolare, l'articolo 22, comma 1, che prevede l'istituzione in ogni provincia, presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo, dello sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori stranieri a tempo determinato e indeterminato, ed il comma 16 del medesimo articolo 22 che stabilisce che tali disposizioni si applicano anche alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, ed, in particolare, l'articolo 30, comma 1, che, nel definire la composizione e le modalita' di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione, stabilisce che nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono disciplinate mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro attribuite allo sportello medesimo dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico e dall'articolo 40 del regolamento, compreso il rilascio dei relativi nulla osta;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2005, n. 18, recante norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Sportello per l'immigrazione

  1. Al fine di realizzare nella regione Friuli-Venezia Giulia un organico sistema per l'esercizio delle funzioni amministrative in tema di lavoro e rilascio del nulla osta per lavoro subordinato a cittadini stranieri, raccordando le attivita' esercitate in materia dagli uffici dello Stato, della regione e delle province, e' istituito presso ogni prefettura - ufficio territoriale del Governo lo Sportello per l'immigrazione.

  2. Lo Sportello, coordinato da un dirigente della carriera prefettizia nominato dal prefetto, e' composto da almeno un rappresentante della prefettura - ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della provincia e da almeno uno della questura. Lo Sportello viene costituito con decreto del prefetto, d'intesa con la regione e la provincia interessata.

  3. Lo Sportello costituisce l'ufficio in cui unitariamente le amministrazioni coinvolte erogano i servizi relativi ai procedimenti di rilascio di nulla osta al lavoro subordinato e di nulla osta al ricongiungimento familiare di cittadini stranieri. Resta ferma la competenza della provincia al rilascio del nulla osta al lavoro e della prefettura - ufficio territoriale del Governo al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1085, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.

    Note alle premesse:

    L'art. 87 della Costituzione, comma quinto, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    La Legge Costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 recante:

    Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1963, n. 29.

    Il d.Lgs. 16 settembre 1996, n. 514 recante: Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione

    Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro, e' stato pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale 4 ottobre 1996, n. 233.

    Il testo degli articoli 30, comma 1 e 40 del d.P.R. 31

    agosto 1999, n. 394, recante: Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs.

    25 luglio 1998, n. 286, e' il seguente:

    Art. 30. Sportello unico per l'immigrazione.

    1. Lo Sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico, diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione provinciale del lavoro, e' composto da almeno un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, designato dal dirigente della

    Direzione provinciale del lavoro e da almeno uno appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal questore. Lo Sportello unico viene costituito con decreto del prefetto, che puo' individuare anche piu' unita' operative di base. Con lo stesso decreto viene designato il responsabile delle Sportello unico, individuato in attuazione di direttive adottate congiuntamente dal

    Ministro dell'interno e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo 22, comma 16, del testo unico, sono disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico e dall'articolo 40 del presente regolamento, compreso il rilascio dei relativi nullaosta.

    .

    Art. 40. Casi particolari di ingresso per lavoro.

    1. Il nullaosta al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesto, e' rilasciato, fatta eccezione per i lavoratori di cui alle lettere d) e r-bis) del comma 1 del medesimo articolo, senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4, del testo unico. Si osservano le modalita' previste dall'articolo

    30-bis, commi 2 e 3, e quelle ulteriori previste dal presente articolo. Il nullaosta al lavoro e' rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico.

    2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, il nullaosta al lavoro non puo' essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non puo' superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21 il nullaosta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato.

    La validita' del nullaosta deve essere espressamente indicata nel provvedimento.

    3. Salvo quanto previsto dai commi 9, lettera a), 12,

    14, 16 e 19 del presente articolo e dal comma 2

    dell'articolo 27 del testo unico, il nullaosta al lavoro e' rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini del visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nullaosta al lavoro deve essere utilizzato entro 120 giorni dalla data del rilascio, osservate le disposizioni degli articoli 31, commi 1, limitatamente alla richiesta del parere del questore, 2, 4, 5, 6, 7 e 8.

    4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo

    27, comma 1, lettera f), del testo unico, i piu' elevati limiti temporali previsti dall'articolo. 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nel nullaosta al lavoro o, se questo non e' richiesto, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessita'.

    5. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico, il nullaosta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'azienda distaccataria, qualificano l'attivita' come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nell'ambito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo GATS, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29

    dicembre 1994, n. 747. Il trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e predeterminata nel tempo, non puo' superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni.

    Al termine del trasferimento temporaneo e' possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria.

    6. Per il personale di...

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