DECRETO 18 febbraio 2002 - Attuazione della raccomandazione della Commissione europea del 18 aprile 2001, n. 2001/337/CE, relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 2001

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 5, lettere b) e c) della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ed in particolare l'art. 14, paragrafo 3; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, riguardante "Requisiti minimi dei laboratori"; Vista la raccomandazione della Commissione europea del 18 aprile 2001, n. 2001/337/CE, relativa ad un programma coordinato per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari per l'anno 2001; Rilevato che occorre procedere alla formale adozione del programma di cui alla citata raccomandazione, in base a quanto disposto dall'art. 9 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;

Decreta:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. E' adottato per l'anno 2001 il programma comunitario coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari di cui alla raccomandazione della Commissione dell'Unione europea del 18 aprile 2001 n. 2001/337/CE.

    Art. 2.

    Programmazione

  2. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano forniscono alle aziende sanitarie locali appositi indirizzi per dare attuazione ai programmi ufficiali, designano le strutture territoriali incaricate delle verifiche e i laboratori accreditati per l'effettuazione dell'analisi.

  3. Le designazioni di cui al comma 1, vengono comunicate al Ministero della salute, Direzione generale della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione.

  4. Per ciascun tipo di verifica o di controllo analitico di cui all'art. 3 del presente decreto, il numero minimo di campioni ufficiali e' stabilito in dieci campioni per milione di abitanti e comunque in non meno di cinque per regione o provincia autonoma.

    Art. 3.

    Verifiche e controlli

  5. Il programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentare per il 2001 prevede l'esecuzione di ispezioni e controlli che comportano, ove indicato, il prelievo di campioni e la loro analisi in laboratorio al fine di

    accertare il rispetto delle norme comunitarie sull'etichettatura relative alla dichiarazione della quantita' degli ingredienti (QUID); valutare la qualita' batteriologica dei prodotti a base di pesce...

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