DELIBERAZIONE 19 luglio 2005 - Raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche. (Deliberazione n. 1058)

Sezione I Disposizioni di carattere generale

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB); Visto l'art. 4, comma 1, TUB che stabilisce che la Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste, tra l'altro, nel titolo II del medesimo testo unico; Visto l'art. 11 TUB che

al comma 1, definisce la raccolta del risparmio quale acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma; al comma 2, vieta ai soggetti diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico; al comma 2-bis, stabilisce che non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica; al comma 3, attribuisce al CICR il potere di stabilire limiti e criteri, anche con riguardo all'attivita' ed alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro; al comma 4, stabilisce che il divieto di cui al comma 2 non si applica alle ipotesi di raccolta specificamente indicate; al comma 4-bis, attribuisce al CICR il potere di determinare i criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio; al comma 4-ter, attribuisce al CICR il potere di fissare, se non disciplinati dalla legge, limiti all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la Consob, di determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico; al comma 4-quater, attribuisce al CICR il potere di stabilire, a fini di tutela della riserva dell'attivita' bancaria, criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; al comma 5, prevede che sono comunque precluse, nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilita' generalizzata; Visti gli articoli 130 e 131 TUB, che assoggettano a sanzione penale l'attivita' di raccolta del risparmio tra il pubblico effettuata in violazione dell'art. 11 sopra citato; Viste le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni, titoli di debito e altri strumenti finanziari e, in particolare, gli articoli 2412, 2483, 2526 del codice medesimo; Vista la legge 13 gennaio 1994, n. 43, sulla disciplina delle cambiali finanziarie; Considerato che la tutela degli investitori...

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