Raccolta del risparmio dei soggetti non bancari

Raccolta del risparmio dei soggetti non bancari Con note del 9 e 23 docembre 1997 la Banca d'Italia ha fornito indicazioni operative in base alle quali le societa' cooperative finanziarie e altri soggetti non costituiti in forma societaria, tra cui le "casse peote", possono - entro il 31 dicembre 1998 - adeguare la propria operativita' alle vigenti disposizioni in materia di raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche.

In particolare e' stato precisato che i soggetti in questione che concretamente svolgono le attivita' di raccolta del risparmio e di erogazione del credito nei confronti degli associati in violazione delle riserve di attivita', penalmente tutelate, di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 385/1993 (Testo unico bancario), possono, entro il predetto termine, presentare la domanda di autorizzazione all'attivita' bancaria ovvero procedere alla dismissione dei rapporti di deposito, astenendosi, in ogni caso, dall'instaurare nuovi rapporti. Per gli organismi non costituiti in forma societaria, e' stata altresi' prospettata la possibilita' di assumere iniziative volte a promuovere l'adesione dei propri associati alla compagine sociale di banche locali (ad es., banche di credito cooperativo) operanti nei rispettivi ambiti di insediamento.

Successivamente all'emanazione di tali disposizioni, alcuni organismi hanno presentato formalmente la domanda...

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