DECRETO 17 maggio 2011 - Caratteristiche tecniche per la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza. (11A07757)

Capo I

Disposizioni generali

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale e' stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 25, comma 2, recante disposizioni sull'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si e' provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la legge 7 luglio 2009 n. 88 - legge comunitaria per il 2008 - e in particolare l'art. 24, comma 14, con la quale sono dettate, tra l'altro, disposizioni per la raccolta a distanza delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il decreto direttoriale prot. 2011/190/CGV dell'8 febbraio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 56 del 9 marzo 2011, recante «decorrenza degli obblighi relativi alla raccolta del gioco a distanza con vincita in denaro» di cui all'art. 21, commi da 11 a 25, della citata legge n. 88 del 2009;

Visto il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali», convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto in particolare l'art. 21 del decreto legge n. 78 del 2009, che, ha tra l'altro disposto l'avvio delle procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza ai piu' qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati mediante selezione concorrenziale basata sul criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa;

Considerato che con bando del 13 agosto 2009 e' stata indetta la procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza;

Considerato che, dopo la verifica dei previsti adempimenti e' stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza, in favore del Consorzio Lotterie Nazionali e, a valere dalla stipula della convenzione, nei confronti della «Lotterie Nazionali s.r.l»;

Considerato che ai sensi dell'art. 24, comma 12 della legge n. 88/2009 con provvedimento del Direttore Generale di AAMS si provvede, tra l'altro, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche anche di infrastruttura;

Considerato che sono stati assolti gli obblighi comunitari con notifica n. 2010/0612/I - SERV 60 del 13 settembre 2010, ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche e delle regole relative ai servizi dell'informazione, alla quale ha fatto seguito il periodo di sospensiva obbligatorio previsto dalle procedure comunitarie;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

  1. Il presente decreto disciplina le caratteristiche tecniche ed organizzative per l'esercizio delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza o telematiche.

  2. Ai fini del presente decreto si intende per:

    1. AAMS: l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

    2. anagrafica del giocatore: l'insieme dei dati del titolare del conto di gioco, che includono almeno il nome, il cognome, il codice fiscale, la cui trasmissione al concessionario, in forma criptata, e' condizione necessaria per la partecipazione alle lotterie telematiche;

    3. codice di identificazione: il codice che identifica univocamente un conto di gioco;

    4. codice personale: il codice riservato del titolare del conto di gioco che, unitamente al codice di identificazione, consente l'identificazione del giocatore;

    5. codice univoco: il codice, assegnato all'atto della convalida della giocata dal sistema del concessionario, che identifica univocamente la giocata;

    6. conto di gioco: il conto intestato al giocatore sul quale sono registrate le operazioni derivanti dall'esecuzione del contratto di conto di gioco, incluse le giocate e le vincite delle lotterie telematiche;

    7. contratto di conto di gioco: il contratto, di cui all'art. 24, comma 19 della legge 7 luglio 2009, n. 88 ed ai connessi provvedimenti di AAMS tra il giocatore ed il punto vendita a distanza;

    8. credito di gioco: il saldo esistente sul conto di gioco;

    9. concessionario: il soggetto cui AAMS ha affidato in concessione l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

    10. giocata: ciascuna giocata delle lotterie telematiche, con esito casuale e non prevedibile, richiesta dal giocatore, erogata dal sistema del concessionario e convalidata dal sistema del concessionario attraverso l'attribuzione di un codice univoco;

    11. giocatore (cliente): il soggetto titolare di un contratto di conto di gioco che partecipa alle lotterie telematiche;

    12. interfaccia di gioco: la rappresentazione della lotteria telematica, comprensiva della grafica, della meccanica attraverso la quale il gioco della lotteria viene rappresentato e dei comandi di interazione, trasmessa dal sistema di elaborazione del concessionario al sistema del giocatore;

    13. lotterie istantanee con partecipazione a distanza o lotterie telematiche: ciascuna lotteria istantanea con partecipazione a distanza, indetta con apposito decreto direttoriale di AAMS;

    14. prezzo della giocata: l'importo corrisposto dal giocatore per l'acquisto di ciascuna giocata;

    15. richiesta di gioco: l'azione non revocabile che il giocatore compie attraverso il comando di interazione dell'interfaccia di gioco per acquistare una giocata;

    16. punto vendita a distanza: il soggetto di cui all'art. 24 comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, gia' abilitato alla raccolta di giochi e autorizzato da AAMS, a seguito di apposita istanza, per la raccolta a distanza dei giochi oggetto del presente decreto;

    17. sistema di elaborazione del concessionario: la piattaforma tecnologica ed informatica multicanale, costituita da apparecchiature hardware ed applicazioni software, di proprieta' del concessionario, per la produzione e la gestione centralizzata delle lotterie telematiche; il sistema del concessionario assume le funzioni di sistema di registrazione, controllo e convalida;

    18. sistema del punto vendita a distanza: l'insieme delle apparecchiature tecnologiche hardware e delle applicazioni software, di cui e' dotato il punto vendita a distanza per la raccolta delle lotterie telematiche;

    19. sistema del giocatore: la dotazione tecnologica utilizzata dal giocatore per la connessione telematica con il concessionario e con il punto vendita a distanza, ai fini della partecipazione alle lotterie telematiche.

    Capo I

    Disposizioni generali

    Art. 2

    Gestione ed esercizio della raccolta

  3. La gestione e l'esercizio della raccolta a distanza delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza e' effettuata dal concessionario.

  4. La raccolta, oltre che dal concessionario, tramite un proprio portale internet, mediante il quale vengono fornite al giocatore tutte le informazioni e funzionalita' necessarie per la fruizione del gioco e la gestione del proprio conto di gioco, e', altresi', consentita ai soggetti di cui al comma 13 dell'art. 24 della legge n. 88 del 7 luglio 2009, che richiedono di diventare rivenditori ed in esito ad apposita istanza sono a tal fine autorizzati da AAMS, come previsto dal successivo art. 4, e sottoscrivono con il concessionario apposito contratto per la raccolta a distanza delle lotterie telematiche.

    Capo II

    Disposizioni sulla raccolta del gioco

    Art. 3

    Requisiti di partecipazione al gioco

  5. ...

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