T.A.R. di Lombardia sez. III, 8 gennaio 2014, n. 18

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2014
MERITO
ternazionale che l’Italia (non è dato comprendere con quanta
consapevolezza, a questo punto) si sarebbe ripromessa, per
disposizione di rango costituzionale (art. 117 comma 1) di
rispettare ed alle quali avrebbe dovuto ispirarsi.
“Disattenzione” che, tra l’altro, non sembra destinata
ad aff‌ievolirsi, neppure con il nuovo giovane governo, che,
nel suo progetto di riforma della Pubblica Amministra-
zione, per quanto riguarda il relativo contenzioso, sembra
aver solamente attenzione a punire ricorrenti e difensori
in caso di impugnazioni palesemente infondate, ma sem-
bra non aver (ancora) nessuna intenzione di sanzionare,
come sarebbe, invece, doveroso, quei dirigenti delle Pub-
bliche Amministrazioni che si rendono responsabili di
rovinose “resistenze ad oltranza”.
E sia, continuiamo così… facciamoci del male.
(*) Consulente discipline stradali, Sciolze (TO)
T.A.R. DI LOMBARDIA
SEZ. III, 8 GENNAIO 2014, N. 18
PRES. LEO – EST. DI MARIO – RIC. GUARALDO (AVV. GARAVAGLIA) C. MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (AVV. DISTR. STATO)
Patente y Revisione y Provvedimento y Presuppo-
sti.
. La revisione della patente di guida è sempre disposta,
in base all’art. 128 C.d.S., quando ad un soggetto siano
contestate violazioni che comportano la pena accessoria
della sospensione della patente di guida e si sia in pre-
senza di un sinistro stradale connotato da gravi conse-
guenze, quali, come nella specie, il decesso di uno degli
automobilisti coinvolti, qualora la rilevanza delle conse-
guenze dell’incidente costituisca un evidente presuppo-
sto motivazionale, non illogico, né irrazionale. (Nel caso
in questione è stato contestato al ricorrente che il fatto
si era verif‌icato in prossimità di intersezione e quindi
con obbligo di rallentare, su strada priva di attraversa-
mento pedonale, con investimento di pedone che aveva
già impegnato la strada e procedeva da sinistra a destra
e, di conseguenza, visibile) (nuovo c.s., art. 128) (1)
(1) Sulla funzione cautelare/preventiva e non sanzionatoria dell’isti-
tuto della revisione della patente, v. Cons. Stato, sez. VI, 18 marzo
2011, n. 1669, in questa Rivista 2011, 405.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente impugna il provvedimento con il quale è
stato disposta la revisione della patente a seguito di inci-
dente mortale cagionato dal ricorrente. Contro il suddetto
atto il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso.
I) Eccesso di potere in quanto le modalità con le quali
l’incidente è stato cagionato dal ricorrente non sarebbero
di tale gravità da dimostrare che la sua condotta potrebbe
in futuro essere lesiva della sicurezza stradale.
II) Difetto di comunicazione di avvio del procedimento.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 19 novembre 2013 la causa è stata trat-
tenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è infondato.
Come chiarito dalla giurisprudenza il potere di disporre
la revisione della patente di guida in caso di incidente stra-
dale non ha natura sanzionatoria e non presuppone l’accer-
tamento di responsabilità in capo al conducente del veicolo,
essendo, piuttosto, volto a tutelare la sicurezza della cir-
colazione stradale attraverso il controllo della perdurante
idoneità alla guida del conducente della vettura coinvolta
nel sinistro (T.A.R. Toscana, II, 22 novembre 2001,n. 1595;
T.A.R. Lazio, III-ter, 22 dicembre 2000, n. 12774).
La revisione della patente di guida è sempre disposta,
in base all’art. 128 C.d.S., quando ad un soggetto siano con-
testate violazioni che comportano la pena accessoria della
sospensione della patente di guida, ma ciò solo quando
il soggetto medesimo sia stato coinvolto in un incidente
stradale da cui siano conseguiti danni alle persone o fosse
minorenne al momento del fatto (art. 128 comma 1 ter e
quater). Sono inoltre sottoposti di diritto a revisione della
patente solo soggetti che risultino già affetti da patologie
o destinatari di misure ai sensi del D.P.R. 309/90 (art. 128
comma 1 bis e 1 quinquies). Fuori da tali casi la revisione
è disposta quando sorgano dubbi sulla persistenza dei
requisiti di idoneità f‌isica, psichica e tecnica del titolare
della patente.
Nel caso in questione risulta adottata la pena accesso-
ria della sospensione della patente di guida e dall’inciden-
te è derivato il decesso di una persona. In merito la giuri-
sprudenza (TAR Calabria, Reggio Calabria, 25 giugno 2012
n. 452) ha chiarito che la revisione della patente ex art.
128 comma 1 del D.L.vo 285/92, proprio in ragione della
sua natura meramente cautelativa e non sanzionatoria,
può essere legittimamente disposta dall’Autorità anche in
presenza di un singolo sinistro autostradale connotato da
gravi conseguenze, quale il decesso di uno degli automobi-
listi coinvolti (sulla suff‌icienza anche di un solo episodio
a giustif‌icare il provvedimento, cfr. T.A.R. Bologna sez. I,
28 marzo 2011, n. 284, Consiglio Stato sez. VI, 18 marzo
2011, n. 1669), in tutti quei casi in cui (come nella odierna
fattispecie) la rilevanza delle conseguenze dell’incidente
costituisce un evidente presupposto motivazionale, non
illogico, né irrazionale.
Ne caso in questione infatti è stato contestato al ricor-
rente che il fatto si è verif‌icato in prossimità di interse-
zione e quindi con obbligo di rallentare, su strada priva di
attraversamento pedonale, con investimento di un pedone
che aveva già impegnato la strada e procedeva da sinistra
a destra e, di conseguenza, visibile.
Tale motivazione non risulta al Collegio manifestamen-
te irragionevole o illogica in quanto si tratta di fatti che
comunque possono destare allarme in merito alle capacità
e condizioni con le quali l’automobilista svolge la sua at-
tività di guida.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato in quan-
to agli atti risulta depositata una comunicazione di avvio
del procedimento in data 3 novembre 2008.
In def‌initiva quindi il ricorso va respinto.
Sussistono giustif‌icati motivi per disporre la compensa-
zione delle spese di giudizio tra le parti. (Omissis)

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