DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 2003 - Determinazione della quota variabile per l'anno 1998, spettante alle province autonome di Trento e di Bolzano

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, cosi' come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; Visto, in particolare, l'art. 78 del testo unico medesimo, concernente l'assegnazione annuale alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa sul territorio regionale; Visto il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432, che modifica il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale; Visto, in particolare, l'art. 5 del citato decreto legislativo n.

432 del 1996 che, nel modificare l'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, prevede un accordo da raggiungere tra Governo e presidenti delle giunte provinciali per la determinazione della suddetta quota variabile e ne fissa i criteri e le modalita'; Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che determina gli atti amministrativi da adottare con decreto del Presidente della Repubblica; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria dello Stato - I.Ge.PA., n. 0001320/E del 5 giugno 2002, con la quale e' stata avanzata la proposta per la determinazione della quota variabile spettante alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 1998, nonche' per l'integrazione della quota variabile 1997, a seguito della rideterminazione dell'I.V.A. all'importazione e relativa somma sostitutiva per l'anno 1997; Considerato, pertanto, che alle province va attribuita, a titolo di quota variabile, una somma pari ai 4/10 dell'I.V.A. all'importazione 1998 nella misura di Euro 197.359.200 per la provincia di Trento e di Euro 205.411.916 per la provincia di Bolzano, come da tabella 1 allegata; Ritenuto che nell'ambito della determinazione della quota variabile occorre considerare il rimborso delle spese dovuto alla provincia autonoma di Bolzano per l'anno 1998 per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante, di cui all'art. 1 del decreto legislativo del 24 luglio 1996, n. 434, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 434/1996; Ritenuto che nell'ambito della determinazione della quota variabile occorre considerare il rimborso delle spese spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano per il triennio 1996-1998, relative alle nuove competenze delegate dallo Stato alle medesime province in materia di comunicazione e trasporti ed in materia di collocamento al lavoro, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 429, e dell'art. 1 del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430; Considerato che si e' concordato di procedere ai predetti rimborsi relativi all'anno 1998 e, rispettivamente al triennio 1996-1998, nell'ambito della quota variabile 1999; Considerato che si e' proceduto ad una rideterminazione dell'I.V.A.

all'importazione e relativa somma sostitutiva per l'anno 1997, con conseguente rettifica del limite massimo stabilito dall'art. 78 dello statuto di autonomia (da L. 364.006.807.636 a L. 376.315.222.803 per la provincia autonoma di Trento e da L. 378.754.713.082 a L. 391.523.255.919 per la provincia autonoma di Bolzano) per cui occorre erogare, rispetto a...

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