Questioni Sparse In Tema Di Verbale Di Delibera Assembleare Di Condominio

AutoreAldo Carrato
Pagine199-201
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giur
LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 2/2017
Xl. Il quarto motivo del ricorso R.G. 14360/2012 denun-
cia omessa, insuff‌iciente e contraddittoria motivazione in
punto condanna spese legali. Si dice che l’appellante No-
vellino non si fosse limitato a lamentare l’eccessiva entità
delle spese liquidate, come ha scritto la Corte d’Appello,
ma aveva anche affermato che egli non dovesse conside-
rarsi totalmente soccombente, in quanto solo l’espletata
CTU aveva fornito “dei numeri”.
Il motivo di ricorso è del tutto infondato.
La Corte d’Appello, in verità, ha affermato che la soc-
combenza del Novellino fosse “totale in ordine alle doman-
de di impugnativa della delibera”.
È noto il principio per il quale in tema di spese pro-
cessuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato
ad accertare che non risulti violato il principio secondo il
quale le spese non possono essere poste a carico della par-
te totalmente vittoriosa; sicché, esula da tale sindacato e
rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la va-
lutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte
le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza parzia-
le o reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altre ragioni.
XII. Conseguono il rigetto di entrambi i ricorsi numero
R.G. 14159/2012 e numero R.G. 14360/2012, e la regolazio-
ne secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassa-
zione, liquidate in dispositivo. (Omissis)
QUESTIONI SPARSE
IN TEMA DI VERBALE
DI DELIBERA ASSEMBLEARE
DI CONDOMINIO
di Aldo Carrato
È noto che l’ambiente del condominio negli edif‌ici è
spesso fonte di una microconf‌littualità diffusa (a volte
anche f‌ine a se stessa), connotata - non di rado - da un
mancato rispetto dei rapporti di buon vicinato che, in nu-
merosi casi, trovano sfogo in sede di celebrazione dell’as-
semblea condominiale, la quale, talvolta, costituisce il
momento utile per contestare anche l’attività gestionale
dell’amministratore.
Le controversie che hanno interessato lo svolgimento
di questa attività di incontro-scontro delle varie anime che
connotano quel microsistema comunitario che assume le
sembianze di un condominio immobiliare sono caratteriz-
zate da un’ampiezza di tratti di litigiosità che danno vita
a molteplici contenziosi, che hanno impegnato non poco
la Corte di legittimità a f‌issare alcuni principi di diritto
in modo che gli stessi possano fungere da f‌ilo conduttore
per orientare i giudici di merito nella loro delicata attività
applicativa ed interpretativa in questo delicato settore di
interesse giudiziario e giuridico.
La sentenza n. 23903 del 2016 della II Sezione civile
della Corte regolatrice – che qui si esamina – costituisce
un chiaro esempio di quanto esplicitato nella riportata
premessa, avendo riguardato molteplici prof‌ili problema-
tici direttamente attinenti sia al momento della convoca-
zione dell’assemblea, sia alla individuazione del contenu-
to necessario del relativo verbale, sia alla identif‌icazione
della natura giuridica di quest’ultimo e agli aspetti della
sua confutabilità.
Il ricorrente per cassazione aveva, infatti, impugnato,
nella fattispecie, la sentenza della Corte territoriale con
la quale erano stati rigettati tutti i suoi motivi di appello
afferenti, essenzialmente, alla legittimazione all’impugna-
zione del verbale di assemblea condominiale, alla sua as-
sunta irregolarità o incompletezza, allo scorretto computo
delle necessarie maggioranze deliberative e all’incidenza,
sulla validità delle relative deliberazioni, della verif‌icazio-
ne di tale eventualità.
La Corte di cassazione, rigettando integralmente i
distinti ricorsi proposti, ha reiterato alcuni importanti
principi sui punti controversi, sulla scorta della pregressa
elaborazione giurisprudenziale, della quale si vuole ripor-
tare, in questa sede, un inquadramento riepilogativo di
massima.
Il principio generale da cui bisogna prendere le mosse è
quello secondo cui, nel condominio negli edif‌ici, poiché la
redazione del verbale dell’ assemblea costituisce una delle
prescrizioni di forma che devono essere osservate al pari
delle altre formalità richieste dal procedimento collegiale
(avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione,
discussione, votazione, ecc.) e la cui inosservanza impor-
ta l’impugnabilità della delibera, in quanto non presa in
conformità alla legge (art. 1137 c.c.), una volta che l’ as-
semblea sia stata convocata, occorre dare conto, tramite la
verbalizzazione, di tutte le attività compiute, anche se le
stesse non si sono perfezionate e non siano state adottate
deliberazioni, allo scopo di permettere a tutti i condomini,
compresi quelli dissenzienti ed assenti, di controllare lo
svolgimento del procedimento collegiale e di assumere le
opportune iniziative (1). Del resto, il novellato art. 1136
c.c. (per effetto dell’art. 14, comma 1, della legge 11 di-
cembre 2012, n. 220) ha ribadito, al suo ultimo comma,
la prescrizione che “delle riunioni dell’assemblea si re-
dige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto
dall’amministratore”.
In altre parole (2), ai f‌ini della validità delle delibera-
zioni assembleari condominiali devono essere individuati,
e riprodotti nel relativo verbale, i nomi dei condomini
assenzienti e di quelli dissenzienti, ed i valori delle ri-
spettive quote millesimali, pur in assenza di una espressa

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