La questione di legittimità costituzionale dell’art. 145 del codice delle assicurazioni sollevata dal giudice di pace di Roma

AutoreGiorgio Gallone
Pagine499-500

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Nel sistema anteriore all’introduzione del Codice delle Assicurazioni esistevano, relativamente alla proponibilità della domanda, due distinti regimi: quello di cui all’art. 22 della l. 24 dicembre 1969, n. 990, e quello ex art. 3 della l. 26 febbraio 1977, n. 39, così come modificato dall’art. 5 della l. 5 marzo 2001, n. 57.

Fermo restando che in entrambi i casi il danneggiato doveva indirizzare una formale richiesta attraverso una r.a.r. con la quale dava notizia all’istituto assicuratore dell’avvenuto sinistro stradale e della volontà di essere risarcito, nonché attendere l’inutile decorso dello spatium deliberandi prima di poter proporre la domanda giudiziale, era lo stesso a decidere se fare qualcosa in più (onere di cooperazione) per ottenere il vantaggio di vedersi recapitata la congrua offerta di cui all’art. 3 della l. 39 del 26 febbraio 1977. In ogni caso la domanda giudiziale era proponibile anche nel caso in cui avesse optato per una richiesta risarcitoria, da taluni definita “laconica”, indirizzata all’impresa di assicurazione ai sensi dell’art. 22 della l. 990/1969 (GALLONE, Le Assicurazioni private, a cura di ALPA, volume II, Torino, 2006, 1977).

Le modifiche apportate dall’art. 5, n. 1, della l. n. 57/2001 all’art. 3 della l. n. 39/1977 introdussero, poi, l’obbligo della formulazione di una congrua offerta anche per i sinistri che avevano causato lesioni personali o il decesso; il danneggiato non poteva, comunque, rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell’impresa.

La ratio dello spatium deliberandi è stata individuata già nella prima decisione resa dalla Suprema Corte in tema di assicurazione obbligatoria per la r.c.a. (C 74/1718) in ragioni di ordine politico e sociale dettate dalla finalità di “una sollecita e non dispendiosa risoluzione della vertenza da parte del danneggiato”, evitando le lungaggini del contenzioso (GALLONE, ALPA ZATTI, Commentario breve al Codice civile, Leggi complementari, volume III, Padova, 2009, 290). Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che lo scopo verso il quale tende la temporanea improponibilità dell’azione può ritenersi raggiunto ogniqualvolta l’istituto assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro e della volontà del danneggiato di essere risarcito, ed abbia avuto il tempo previsto dalla legge per valutare le responsabilità e le richieste (per tutte, da ultimo, Cass...

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