Question time vi^ comm. Finanze n. 5-01865 On. Busin

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PRATICA
pra
2/2014 Arch. loc. e cond.
PROPOSTA RISOLUZIONE CAMERA DEI DEPUTATI IN MATERIA LOCATIVA
BUSIN (LNA) - Al Ministro dell’economia e delle f‌inanze. - Per sapere - premesso che:
organi di stampa nazionali (Il Sole 24 ore del 7 gennaio 2014) riportano la notizia secondo la quale ad Ancona è stato
segnalato il paradossale caso di un proprietario di un alloggio, aff‌ittato nel 2010 con contratto a canone concordato, su
cui il comune applica una aliquota IMU dello 0,76 per cento;
per una serie di motivazione legate, presumibilmente, alla crisi economica, l’inquilino ha smesso di pagare l’aff‌itto,
e nonostante il proprietario abbia già ottenuto a marzo del 2013 lo sfratto esecutivo con risoluzione del contratto,
l’immobile risulti oggi ancora occupato, e lo sgombero f‌issato per maggio 2014;
come riportato dal medesimo organo di stampa, i funzionari comunali avrebbero comunicato alla proprietaria del-
l’immobile che, in ragione del fatto che il contratto con l’inquilino tecnicamente non esiste più, la casa debba essere
tassata come se fosse sf‌itta, applicando perciò l’aliquota dell’1,06 per cento la quale non corrisponde tanto ad un vero
rincaro, ma piuttosto alla più puntuale applicazione della aliquota ordinaria che vale per tutte le situazioni non regolate
diversamente, comprese ad esempio le case aff‌ittate a canone libero;
la vicenda descritta determina un minor incasso per il proprietario, dovuto al mancato pagamento da parte dell’in-
quilino dell’aff‌itto, e un maggior onere, sempre a suo carico, dovuta all’applicazione dell’aliquota IMU standard, f‌issata
allo 1,06 per cento, in ragione della più bassa aliquota 0,76 per cento precedentemente applicata:
se non ritenga opportuno verif‌icare la vicenda sopra descritta e, qualora la stessa risulti confermata specif‌icare
chiaramente, all’interno della prima iniziativa normativa utile che sugli immobili sottoposti a procedimento di sfratto
esecutivo nei quali continua a dimorare l’inquilino insolvente, si applica l’aliquota dell’imposta municipale propria
stabilita per gli immobili locati.
QUESTION TIME VI^ COMM. FINANZE N. 5-01865 ON. BUSIN
ELEMENTI DI RISPOSTA
Con il documento in esame l’Onorevole interrogante, dopo aver esposto la vicenda riportata da organi di stampa e
relativa al proprietario di un immobile sino in Ancona, concesso in locazione nel 2010, chiese di inserire all’interno del
primo provvedimento legislativo utile, una disposizione volta a stabilire che sugli immobili sottoposti a procedimento di
sfratto esecutivo nei quali continua a dimorare l’inquilino insolvente “si applichi l’aliquota d’imposta municipale propria
stabilita per gli immobili locati”.
Al riguardo, il Dipartimento delle f‌inanze riferisce quanto segue.
Relativamente alla vicenda richiamata dall’Onorevole interrogante, giova precisare che la deliberazione 10 maggio
2013, con la quale il Comune di Ancona ha approvato le aliquote e le detrazioni IMU 2013, stabilisce che l’aliquota di
base, pari allo 0,76 per cento, è applicabile, tra l’altro, agli “immobili locati con contratto di locazione regolarmente
registrato . . .” [lett. d)] mentre per gli “immobili ad uso abitativo non locati o con contratto di locazione non registrato”
[lett. f)] l’aliquota è f‌issata all’1,06%.
Nel caso in questione, essendo stato risolto il contratto a partire dal mese di marzo 2013, l’aliquota applicabile è
quella dell’1,06%, e, pertanto, appare corretta l’indicazione fornita dal funzionario comunale al contribuente.
In ordine, poi, alla previsione di una norma che stabilisca in generale che agli immobili sottoposti a sfratto esecutivo
si applichi la stessa aliquota prevista per gli immobili locati, il Dipartimento ritiene opportuno evidenziare che una
simile proposta appare troppo specif‌ica per essere inserita in una disciplina di carattere generale quale quella dell’IMU
in cui proprio per gli immobili oggetto di locazione è prevista un’ampia facoltà regolamentare da parte dei comuni.
Occorre ricordare, a tal proposito, che il comma 9 dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver-
tito con modif‌icazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, attribuisce ai comuni una mera facoltà di ridurre l’aliquota
di base f‌ino allo 0,40% nel caso di immobili locali. Per cui, non tutti i comuni potrebbero avere previsto specif‌iche
disposizioni regolamentari dirette alla modulazione delle aliquote relative agli immobili in questione e l’approvazione
della norma suggerita potrebbe non avere alcun effetto.
Giova, altresì, sottolineare che l’introduzione di una simile disposizione è destinata ad incidere sull’autonomia rego-
lamentare e f‌inanziaria dei comuni di cui all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Il Dipartimento delle f‌inanze ribadisce che ogni intervento puntuale da parte del Legislatore nazionale, allorché si
presentino ulteriori problematiche applicative del tributo a seguito dell’esercizio della potestà regolamentare in que-
stione, appare suscettibile di comprimere lo spazio di autonomia impositiva attribuito ai comuni, vanif‌icando lo spirito
federalista che informa la disciplina dell’IMU.

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