TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 aprile 2002, n. 68 - Testo del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2002), coordinato con la legge di conversione 18 giugno 2002, n. 118 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: "Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi"

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Misure dirette a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina

  1. Al fine di assicurare, sotto il controllo dell'Autorita' sanitaria pubblica competente per territorio, l'eliminazione dei materiali che, classificati a rischio dalla normativa comunitaria, non possono essere utilizzati in alcun ciclo produttivo in attuazione della decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, nonche' i processi di tracciabilita' di tutte le parti degli animali allevati e macellati sul territorio nazionale, e' riconosciuto, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 ottobre 2002, un contributo di

    1. euro 146 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 486 sul materiale trasformato in farine per le attivita' relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di vincolo sanitario, dei materiali definiti a rischio specifico e di quelli ad alto rischio; b) euro 55 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 183 sul materiale trasformato in farine per le attivita' relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di controllo o vigilanza sanitaria, dei materiali definiti a basso rischio.

  2. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte dall'organizzazione interprofessionale di settore, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come modificato dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, o da consorzi con personalita' giuridica di diritto privato, aventi lo scopo anche di valorizzazione energetica. Un apposito statuto - approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ovvero dalla regione competente per territorio in caso di consorzio regionale - regola l'attivita' di raccolta, di trasformazione e distruzione, nonche' gli obblighi dei consorziati e dei detentori.

  3. Il pagamento delle indennita' e dei contributi e le modalita' di attuazione di cui ai commi 1, 6, 7 e 11 del presente articolo, (( sono assicurati )) dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata "Agenzia". I materiali di cui alle lettere a) e

    1. del comma 1 sono obbligatoriamente lavorati in impianti differenti.

    (( Resta salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, per il materiale a basso e ad alto rischio, lavorato in impianti ad alto rischio collegati in continuo agli impianti di macellazione avicoli. In tali casi sul materiale trasformato in farine ottenuto in detti impianti e' riconosciuto un contributo fino a euro 165 a tonnellata. La determinazione dell'indennizzo e' stabilita dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE), d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole e forestali )).

  4. Al fine di incentivare l'utilizzo a fini energetici dei materiali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, nonche' di quelli prodotti in attuazione del comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applica il regime di aiuto n.

    307/B/98, approvato con decisione della Commissione europea SG(99)D/8911, del 9 novembre 1999, in attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. A tale scopo e' assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la somma di euro 12,919 milioni da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate ad utilizzare le risorse finanziarie loro assegnate in attuazione dell'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per gli scopi di cui al presente comma.

  5. I materiali di cui al comma 4, impiegati per la produzione di energia elettrica, sono considerati fonti rinnovabili con applicazione degli incentivi previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Per l'utilizzazione a fini energetici di detti materiali si applica la normativa vigente in materia di certificati verdi la cui tariffa sara' riconosciuta in quota parte all'effettivo utilizzo dei medesimi materiali in impianti dedicati o convenzionali.

  6. A partire dal 1 gennaio 2002 all'allevatore, nella cui azienda siano state effettuate le procedure di abbattimento totale o selettivo di capi bovini in conseguenza di positivita' ai test per l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) di capi presenti in azienda, e' riconosciuta una indennita' nella misura massima di 413 euro per capo, che non contribuisce alla formazione di reddito, destinata a coprire gli oneri del mancato reddito subito nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento, in proporzione alle unita' di bovino adulto (UBA) abbattute e per un periodo massimo pari a otto mesi; e' altresi' autorizzata la concessione di contributi, nella misura massima di 310 euro per capo, per il riacquisto dei capi da parte degli allevatori cui e' stato imposto l'abbattimento dei capi.

    L'ammontare e le modalita' di erogazione delle provvidenze del presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  7. Al secondo periodo della lettera b) del comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, dopo la parola

    "indennizzo" sono inserite le seguenti: "fino al 30 giugno 2001"; l'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1 aprile-30 giugno 2001 e' corrisposto nella misura del 50 per cento dell'importo massimo previsto dal medesimo articolo 7-bis, comma 2, lettera b).

  8. E' istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 20, (( comma 2 )), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il tavolo della filiera zootecnica, coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, cui partecipano, anche rappresentanti delle associazioni nazionali dei consumatori, al fine di assicurare la copertura dei costi connessi agli obblighi di smaltimento dei materiali di cui al comma 1 ed alle attivita' previste dal medesimo comma 1, nonche' per determinare le condizioni finalizzate a ripristinare normali condizioni di mercato. A tale fine le associazioni rappresentative di tutta la filiera zootecnica stipulano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un apposito accordo interprofessionale, ai sensi della legge 16 marzo 1988, n. 88, i cui risultati sono recepiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali, (( previa intesa in sede di )) Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati - anche in caso di mancata stipula dell'accordo suddetto - i soggetti obbligati al prelievo e al versamento delle somme, destinate alle finalita' di cui al presente comma, nonche' l'aliquota e le modalita' di prelievo e di versamento delle somme stesse in un apposito Fondo istituito presso l'Agenzia per il coordinamento dell'emergenza conseguente all'encefalopatia spongiforme bovina, senza oneri a carico della finanza pubblica.

  9. Con deliberazione del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla BSE, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 8, destinate alle attivita' di cui al comma 1 in relazione alle...

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