TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n.4 - Testo del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 2007), coordinato con la legge di conversione 29 marzo 2007, n. 38, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Proroga della partecipazione italiana a missioni...

Capo I Interventi di cooperazione allo sviluppo e umanitari
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono visibili tra i segni (( )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Interventi di cooperazione allo sviluppo

1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan, Sudan e Libano, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, e' autorizzata, per l'anno 2007, (( la spesa di euro 40.000.000 per l'Afghanistan, )) euro 30.000.000 per il Libano ed euro 5.500.000 per il Sudan, ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative destinate, tra l'altro, al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione. (( Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. ))

2. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dal comma 1, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato.

3. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dal comma 1, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza (( o specifiche attivita' )) anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalita', in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 9, 56 e 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (( Gli incarichi e i contratti di cui al presente comma sono affidati a enti od organismi e stipulati con persone aventi nazionalita' dei Paesi in cui si svolgono gli interventi di cui al presente articolo, ovvero di nazionalita' italiana, di Paesi dell'Unione europea o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalita' richieste. ))

4. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e agli interventi di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

5. E' autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 10.000.000 per il contributo italiano all'Unione Africana per la istituzione di una forza internazionale di pace in Somalia.

6. E' autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 127.800 per l'organizzazione della Conferenza di Roma sulla giustizia in Afghanistan.

6-bis. (( Ai fini dell'organizzazione, nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, della Conferenza internazionale di pace per l'Afghanistan proposta dal Governo italiano, e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2007. ))

6-ter. (( In occasione dell'Anno europeo per le pari opportunita' e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 50.000 per l'organizzazione a Roma di un Conferenza per le pari opportunita' a difesa dei diritti umani delle donne e dei bambini dei territori in cui si svolgono le missioni oggetto del presente decreto. ))

7. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa complessiva di euro 9.172.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali per la pace di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.000.000 in Libano, euro 7.100.000 in Afghanistan, euro 1.000.000 in Kosovo, euro 72.000 in Bosnia-Erzegovina.

8. Per contribuire alle operazioni di bonifica del territorio libanese, e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 300.000 per la cessione a titolo gratuito alle Forze armate libanesi di rilevatori di ordigni esplosivi.

8-bis. (( Nel quadro degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di euro 100.000 e' destinata ad iniziative di sensibilizzazione e formazione della popolazione libanese in relazione al pericolo rappresentato dal munizionamento inesploso, con particolare riferimento al sub-munizionamento anti-persona disperso da bombe a grappolo. ))

Riferimenti normativi:

- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987.

- La legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

, e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006. La tabella C prevede gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria.

- La legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)

, e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005. Si riporta il testo dell'art. 1, commi 9, 56 e 57:

9. Fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni esclusi le universita', gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potra' essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004.

;

56. Le somme riguardanti indennita', compensi, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del

30 settembre 2005.

;

57. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non puo' stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56.

.

- Il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante «Interventi urgenti a favore della popolazione irachena», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191

del 19 agosto 2003. Si riporta il testo degli articoli 2, comma 2, 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e 4, commi 1, 2 e 3-bis:

Art. 2 (Organizzazione della missione). - 1.

(omissis).

2. Al personale inviato in missione in Iraq per le finalita' di cui al presente Capo e' corrisposta l'indennita' di missione prevista dal decreto ministeriale

13 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, nella misura intera maggiorata del 30 per cento.

.

Art. 3 (Regime degli interventi). - 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio

1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresi' le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'art. 4, nonche' all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.

2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri puo' procedere ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b), e comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.

109, e successive modificazioni.

3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applica l'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture si applica l'art.

9, comma 4, lettera d), del testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di...

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