Testo del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 42 del 21 febbraio 2005), coordinato con la legge di conversione 22 aprile 2005, n. 58, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5) recante: ??Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la sicurezz...

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale (( connesse al miglioramento della qualita' ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, )) con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, si provvede alla ripartizione tra le unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

  2. Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, e' autorizzata la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005; al conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale (( interessato )) sulla base del riparto stabilito con il decreto di cui a comma 3.

  3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale. Le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilita' interno.

    (( 3-bis. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni alla disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale, relativamente agli impianti di competenza statale, nonche' quelle derivanti dalle tariffe previste a copertura degli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al fine di dare attuazione alla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come modificata dalla direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'espletamento delle attivita' di verifica e controllo di cui alle direttive comunitarie in materia.

    3-ter. All'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall'I.N.P.S. al lavoratore del settore industria sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria». )) 4. Nelle more della stipulazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Anas S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere alla Anas S.p.A., in relazione agli obblighi di servizio pubblico...

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