TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 novembre 2008, n. 172 - Testo del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 260 del 6 novembre 2008), coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale a pag. 1), recante «Misure straordinarie per fronteggiare l''emergenza nel setto...

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratterini corsivi.

Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... ))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio

(( 1. Fino al termine dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, )) al fine di incentivare la raccolta differenziata, sono autorizzati la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di singole tipologie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, nella misura massima di 100 chilogrammi al giorno, per il relativo conferimento presso aree di raccolta attrezzate, gestite da soggetti pubblici o privati all'uopo autorizzati. Per tale attivita' al soggetto conferente il materiale spetta un indennizzo forfetario, a carico del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), parametrato a quello riconosciuto dallo stesso CONAI ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi del vigente accordo quadro stipulato con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 ed in via sperimentale, chi provvede al conferimento dei rifiuti ingombranti a soggetti pubblici o privati, autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio e' esentato dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento. Tali oneri, fino alla concorrenza massima di due milioni di euro sono certificati e liquidati dall'amministrazione comunale ((a valere sulle disponibilita' iscritte nell'apposita contabilita' speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 )) del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

3. Con una o piu' ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo degli articoli 17 e 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123:

Art. 17 (Copertura finanziaria investimenti). - 1.

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti

Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008, che costituisce limite di spesa per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, ad eccezione delle spese derivanti dagli articoli 11, comma

12, e 16. La dotazione del Fondo di cui al periodo precedente e' assegnata alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri ed e' trasferita, nell'anno 2008, su apposita contabilita' speciale per l'attuazione degli interventi di cui al precedente periodo. Una quota della medesima dotazione, pari al 10 per cento, e' destinata a spese di parte corrente.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre

2002, n. 289, per un importo di 450 milioni di euro, per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

2-bis. All'attuazione dell'art. 16, comma 1, lettera b), si provvede a valere sulle risorse di parte corrente del

Fondo per la protezione civile, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-bis. Il Sottosegretario di Stato provvede al monitoraggio degli impegni finanziari assunti, a valere sulla contabilita' speciale di cui al comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, informando il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.

468, e successive modificazioni. Per il periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo per la protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti criteri, tempi e modalita' per l'acquisizione al bilancio dello Stato, attraverso la riduzione dei trasferimenti, di somme corrispondenti alle entrate previste dalla riscossione della tassa o della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni riconosciuti, sulla base dei criteri determinati dal decreto medesimo, inadempienti agli obblighi relativi all'attivita' di raccolta e smaltimento dei suddetti rifiuti. La disposizione di cui al presente comma si applica anche in relazione alle somme gia' destinate dallo

Stato alle regioni interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Relativamente alla quota della tariffa riferita alla contribuzione statale, il decreto determina, con riferimento agli enti che rientrino in entrambe le fattispecie di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, l'importo delle somme da acquisire al bilancio dello Stato, in misura tale da non pregiudicare l'equilibrio finanziario degli enti medesimi.

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Art. 19 (Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania). - 1. Lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi dell'art. 5 della legge 24

febbraio 1992, n. 225, cessa il 31 dicembre 2009.

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- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24

febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile):

Art. 5. (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del

Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,

13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei

Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma

1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

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Art. 2.

Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi ed impianti di gestione dei rifiuti

1. (( Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, )) allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sul territorio della regione Campania (( e fermo restando il rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, i soggetti pubblici...

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