Testo del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 del 10 settembre 2004), coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2004, n. 265 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: ??Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega del Governo per l'...

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui apportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Vigilanza sulla fornitura dei serrvizi di navigazione aerea e di traffico aereo

  1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, (( quale unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme, )) in applicazione dell'articolo 4 del (( regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, )) le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea. Sono salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale, nonche' quelle di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, (( ivi inclusa la stipula di contratti di programma e di servizio con E.N.A.C. e ENAV S.p.a. e l'approvazione delle tariffe. )) 2. Restano attribuite all'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV S.p.a.) e all'Aeronautica militare le funzioni di istruzione, addestramento e aggiornamento professjonale del proprio personale.

    ENAV S.p.a. (( garantisce la conformita' )) degli apparati e dei sistemi di radio-navigazione alle regolamentazioni tecniche internazionali e nazionali vigenti, nonche' il mantenimento in efficienza, anche mediante controlli e misurazioni in volo. Le attivita' di radiomisure, salvo quelle svolte direttamente dall'Aeronautica militare, devono essere effettuate da soggetti certificati dall'E.N.A.C.

  2. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'E.N.A.C. promuove la stipula di appositi atti di intesa, rispettivamente con ENAV S.p.a. e con l'Aeronautica militare, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa per le intese con l'Aeronautica militare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

    (( Art. 1-bis.

    Disposizioni sulle gestioni aeroportuali

  3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione, sono individuati gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato.

  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le convenzioni approvate e rese esecutive dai decreti di concessione della gestione aeroportuale devono contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualita' del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione, nonche' le modalita' di definizione e approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decandenza o revoca della concessione, e le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.

  5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'E.N.A.C. adegua le convenzioni gia' stipulate alle prescrizioni, anche sanzionatorie di cui al comma 2, provvedendo alle conseguenti integrazioni e modifiche.

  6. Ai gestori totali in base a legge speciale si applicano le norme di cui ai commi 2 e 3. ))

    (( Art. 1-ter.

    Esercizio della vigilanza

  7. Ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'attivita' delle societa' affidatarie delle gestioni aeroportuali, prevista dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521, l'E.N.A.C., nelle convenzioni per l'affidamento della gestione aeroportuale, prevede l'obbligo per i concessionari di fornire, su richiesta, informazioni e documenti relativi anche ai rapporti di natura commerciale. Le informazioni e i documenti acquisiti nell'esercizio della vigilanza sono coperti dal segreto di ufficio. )) Riferimenti normativi

    - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521 (Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui e' stata disposta la costituzione di societa' di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato)

    ´Art. 11 (Vigilanza). - 1. Compete al Ministro dei trasporti e della navigazione

    1. vigilare sull'attivita' delle societa' affidatarie delle gestioni aeroportuali verificando che essa si svolga nel rispetto della disciplina stabilita dal regolamento, dalla convenzione dal contratto di programma, con particolare attenzione al rispetto dei principi di sicurezza, efficienza ed efficacia, economicita', alla imparziale erogazione dei servizi, alla continuita', alla regolarita', alla integrazione modale; b) approvare gli aggiornamenti e le variazioni al programma di intervento e al piano degli investimenti formulate in relazione all'andamento delle attivita' aeroportuali; c) vigilare sulla realizzazione del programma di intervento e del piano degli investimenti, sulla scorta di una relazione annuale trasmessa dalle...

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